Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 27 maggio 1997, N. 24.
(1) Il trattamento economico del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco corrisponde al trattamento economico del personale provinciale della corrispondente qualifica funzionale a cui sono ascritti i profili professionali del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia.
(2) Il nuovo trattamento economico previsto nel presente allegato trova applicazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente contratto.