(1) Il personale appartenente al Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia esercita, oltre a quelli indicati nei singoli profili professionali, i compiti assegnati a tale corpo in materia di servizi antincendi dalla normativa provinciale, regionale e statale. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuate attività connesse con il servizio antincendi, da espletarsi dal Corpo permanente dei vigili del fuoco.
(2) Ai sensi della vigente normativa statale il personale del profilo professionale di cui al articolo 1, comma 1, lettera a), svolge i compiti di agente di polizia giudiziaria ed il personale dei rimanenti profili del citato comma 1 i compiti di polizia giudiziaria. Tale personale svolge anche i compiti di polizia amministrativa.
(3) I criteri inerenti alla partecipazione del personale ai servizi di vigilanza antincendio al di fuori dell'orario di lavoro, ordinario e straordinario, nonché alla formazione ed all'aggiornamento professionale vengono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.
(4) Inoltre il personale appartenente al Corpo permanente vigili del fuoco della Provincia svolge nelle materie di competenza della Provincia autonoma di Bolzano le funzioni ed i compiti attribuiti in campo nazionale al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.