Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 27 maggio 1997, N. 24.
(1) Il congedo ordinario segue con decorrenza 1° gennaio 1997 la disciplina vigente per la generalità dei dipendenti provinciali.
(2) Al personale già appartenente al Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia che in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle "aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo" del 26 febbraio1996 (articolo 22) ha maturato al 31 dicembre 1996 il diritto ad un numero complessivo di giorni di ferie e di riposo maggiore al numero di giorni di congedo ordinario secondo la normativa provinciale, è accordato un congedo straordinario retribuito annuo pari a tale differenza di giorni.
(3) Il personale interessato dal comma 2 può optare entro e non oltre il 31 dicembre 1997 al posto del congedo straordinario in favore di un assegno personale annuo, da liquidare nel mese di dicembre di ogni anno, corrispondente ad un trentesimo della retribuzione mensile dello stesso mese di dicembre per ogni giorno di congedo straordinario. Tale opzione ha effetto dal 1° gennaio 1998.
(4) I benefici di cui ai commi 2 e 3 cessano comunque e definitivamente in caso di cessazione dell'appartenenza al Corpo permanente dei vigili del fuoco.