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In vigore al: 21/11/2014

x) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 2003, n. 42461)
Museo storico-culturale della Provincia di Bolzano Castel Tirolo: modifica dello statuto

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1)

Pubblicata nel B.U. 27 gennaio 2004, n. 4.

Art. 11 (Il/la direttore/direttrice)

(1) Il direttore è il funzionario più elevato di grado del museo, funzionalmente subordinato al Presidente. Un dipendente del museo, almeno alla sesta qualifica funzionale, può essere nominato dal Consiglio di amministrazione come suo sostituto.

(2) Nell'ambito delle sue competenze, al direttore spetta l'adozione di tutti gli atti giuridicamente efficaci e vincolanti che impegnano il museo anche verso terzi. Ai sensi delle leggi provinciali 23 aprile 1992, n. 10, e 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, è il responsabile dei procedimenti amministrativi. Egli adotta i provvedimenti di carattere organizzativo per il buon funzionamento della struttura operativa cui è preposto.

(3) La nomina del direttore è disposta in applicazione della normativa provinciale vigente per la nomina dei direttori d'ufficio. I compiti e la posizione giuridica corrispondono a quelli di un direttore d'ufficio, di cui all'articolo 12 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 e successive modifiche. Di norma il direttore o la direttrice deve avere una specifica formazione in materia.

(4) Il direttore è responsabile per l'intera sfera di competenza del museo. Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e delle disposizioni del Presidente. Inoltre, è responsabile del raggiungimento degli obiettivi, dell'orientamento, dei programmi e dei punti strategici del museo. Con riferimento agli obiettivi previsti, è responsabile della concreta gestione amministrativa e dell'efficiente esecuzione delle spese.

(5) In particolare gli sono attribuiti i seguenti compiti:

  • a)  partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto, redigere i verbali delle stesse e firmarli assieme al Presidente;
  • b)  autenticare, con la propria firma congiuntamente a quella del Presidente, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
  • c)  fungere da capo del personale del museo. Gli compete ai sensi delle disposizioni vigenti la gestione del personale nell' ambito del museo;
  • d)  curare l' attuazione dei provvedimenti da adottarsi nell'ambito del museo;
  • e)  fungere da responsabile per i procedimenti amministrativi del museo;
  • f)  fungere da responsabile dell' istruttoria riguardante le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dell'esecuzione degli atti conseguenti;
  • g)  adempiere ai compiti che gli sono stati affidati dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente;
  • h)  adempiere alle funzioni per la stipula di contratti, ai sensi dell' articolo 6 della legge provinciale n. 17/93 e successive modifiche;
  • i)  fungere da responsabile della gestione economica, finanziaria e contabile e della preservazione del patrimonio del museo;
  • j)  redigere il programma annuale e gli obiettivi pluriennali con le rispettive relazioni finali da sottoporre al comitato scientifico per la discussione e quindi al consiglio d' amministrazione per l'approvazione, nonché il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio, ed il rendiconto generale del museo;
  • k)  essere responsabile dell' evasione della corrispondenza e dell'adeguata archiviazione degli atti e della corrispondenza;
  • l)  firmare i mandati di riscossione e di spesa per il museo;
  • m)  fungere da responsabile per la sicurezza sul lavoro e per il trattamento dei dati personali, dove per iscritto può eventualmente autorizzare i collaboratori della visione, immissione, la variazione o la cancellazione di dati personali;
  • n)  fungere ai sensi della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, da consegnatario degli immobili, degli oggetti e degli arredi del museo ed è responsabile della regolare gestione degli inventari;
  • o)  curare in accordo con il Presidente i necessari rapporti con gli uffici provinciali ed altre istituzioni, enti, esperti e scienziati;
  • p)  attuare tutte le misure di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, concernente i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia;
  • q)  essere responsabile dell' allestimento del percorso museale, della conservazione degli oggetti d'esposizione e degli altri oggetti custoditi nel museo essere responsabile;
  • r)  autorizzare prestiti di breve durata di oggetti da esposizione;
  • s)  provvedere, in base alle decisioni del consiglio di amministrazione ed alle direttive del comitato scientifico, all' acquisto di oggetti e materiali di interesse del museo;
  • t)  acquistare su decisione del consiglio di amministrazione pubblicazioni, mezzi audiovisivi e materiale didattico, autorizzandone il prestito;
  • u)  essere responsabile della documentazione scientifica e delle pubblicazioni del museo;
  • v)  gestire i punti vendita del museo;
  • w)  esercitare le funzioni di segretario nel comitato scientifico;
  • x)  adottare tutte le altre misure concernenti l' ordinaria amministrazione del museo, non riservate ad altri organi necessarie per un efficiente funzionamento del museo. 6)
6)

L'art. 11 è stato sostituito con D.G.P. 12 marzo 2007, n. 755.

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