Pubblicata nel B.U. 27 gennaio 2004, n. 4.
(1) La Giunta provinciale mette a disposizione del museo il personale necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali e l'amministrazione del patrimonio dello stesso. Per quanto riguarda la gestione del personale, valgono le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. Alla gestione del personale e la sua assunzione provvede la ripartizione provinciale competente.
(2) Al personale è vietato, salvo espressa autorizzazione scritta del direttore, lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o commerciale.
(3) Ai sensi della lettera f) del comma 1 dell'articolo 5, il consiglio di amministrazione può, su richiesta scritta e motivata del direttore, assumere ulteriore personale per un limitato periodo di tempo. Tali incarichi possono essere assegnati nei limiti della dotazione organica prevista per il personale degli stagionali. I relativi contratti non possono avere una durata superiore ai 10 mesi, salvo altri limiti inferiori previsti dalla normativa in materia. Le spese per il personale stagionale sono a carico del bilancio del museo.