Pubblicata nel B.U. 27 gennaio 2004, n. 4.
(1) Al presidente, ai membri del consiglio di amministrazione, del comitato scientifico, nonché del collegio dei revisori dei conti sono corrisposti, in quanti spettino, gli emolumenti previsti dalla vigente normativa provinciale.
(2) I rimborsi delle spese per missioni e viaggi si effettuano in base alla normativa provinciale vigente.