(1) Per le maggiori prestazioni previste dal presente contratto nonché dalla normativa provinciale, finalizzate al miglioramento della produttività e della qualità complessive del sistema scolastico provinciale, al personale di cui all'articolo 1 viene attribuita, con la decorrenza prevista dall'articolo 2, comma 1, l'indennità mensile provinciale prevista dalla tabella 1 allegata al presente contratto. Tale indennità non viene corrisposta per i mesi di luglio e agosto e non ha effetti sulla tredicesima mensilità. Ai fini dell'attribuzione della predetta indennità si tiene conto della posizione stipendiale in godimento all'entrata in vigore del contratto.
(2) Per il personale docente con contratto a tempo indeterminato della scuola elementare, educativo nonché diplomato della scuola secondaria superiore, come pure per il personale docente di cui all'articolo 66, comma 7, del CCNL del 4 agosto 1995, che all'entrata in vigore del presente contratto abbia maturato almeno 15 anni di servizio effettivo, l'indennità di cui al comma 1 viene aumentata, con la stessa decorrenza, dell'importo lordo mensile di lire 156.000. Il predetto aumento spetta altresì al personale laureato della scuola elementare nonché al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado in possesso di un titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni portatori di handicap o altri titoli di laurea o di specializzazione riconosciuti dalla Giunta provinciale. I predetti aumenti di lire 156.000 sono cumulabili al massimo per due volte.
(3) Al predetto personale con contratto a tempo indeterminato, che maturi i 15 anni di effettivo servizio successivamente all'entrata in vigore del presente contratto, l'aumento di cui al comma 2 è corrisposto al compimento del 15° anno di servizio, previa frequenza con esito positivo di un corso di formazione organizzato secondo contenuti, durata e criteri di ammissione, stabiliti dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali.
(4) Ai fini della determinazione dei 15 anni di effettivo servizio non si tiene conto dei benefici previsti per il personale docente delle scuole elementari dal regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127 e dall'articolo 3 della legge 1 marzo 1957, n. 90.
(5) Al personale delle scuole delle località ladine, incluso il personale direttivo, cui è richiesta un'adeguata conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina ai sensi della vigente normativa, spetta, inoltre, con decorrenza prevista dall'articolo 2, comma 1, un'indennità mensile lorda nella misura dell'11% della corrispondente posizione stipendiale mensile in godimento a titolo di indennità di trilinguismo, tenuto conto di quanto disposto dal precedente comma 4.
(6) Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 non fanno parte della retribuzione fondamentale del personale interessato.
(7) L'indennità speciale di seconda lingua di cui all'articolo 6 delle legge 13 agosto 1980, n. 454, come rideterminata con decreto del Ministro del Tesoro 22 dicembre 1992, viene aumentata, con le medesime decorrenze, nella misura corrispondente alla percentuale di aumento degli stipendi mensili lordi iniziali del personale del comparto per il personale provinciale.
(8) Per il personale docente e direttivo della scuola elementare gli eventuali benefici economici derivanti dall'accelerazione di carriera per effetto della supervalutazione del servizio ai sensi del regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127 e dell'articolo 3 della legge 1° marzo 1957 n. 90, maturati a decorrere dal 1° gennaio 1996, sono detratti dall'indennità provinciale prevista dalla tabella di cui all'allegato1 al presente contratto.