(1) Al personale direttivo di cui all'articolo 1 viene attribuita, per le maggiori prestazioni previste dal presente contratto nonché dalla normativa provinciale, con la decorrenza prevista dall'articolo 2, comma 1, tenuto conto dell'anzianità di servizio, un'indennità provinciale per undici mensilità, escluso il mese di agosto. Tale indennità viene calcolata sulla base dell'importo lordo corrispondente dato dalla differenza tra il trattamento economico fondamentale in godimento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale nonché dell'indennità di bilinguismo per la carriera direttiva, anche se non percepita, e quello risultante sulla base della tabella di corrispondenza di cui all'allegato 1, concernente il trattamento economico, per classi e scatti, dei livelli retributivi inferiore e superiore dell'8a qualifica funzionale del personale della Provincia, comprensivo dell'indennità integrativa speciale. La predetta indennità mensile viene moltiplicata per tredici. L'importo ottenuto viene corrisposto in 11 mensilità. Ai fini dell'anzianità di servizio si tiene conto della complessiva anzianità di servizio maturata sia come docente laureato, sia come capo di istituto. Per i direttori didattici gli anni di servizio prestati con il prescritto titolo di studio in qualità di docente della scuola elementare sono riconosciuti per intero.
(2) Oltre all'indennità di cui al comma 1, al personale direttivo, compreso il personale con incarico di presidenza, viene attribuita, con decorrenza dall'entrata in vigore del presente contratto, l'indennità di funzione prevista per il personale dirigente provinciale. Tale indennità è corrisposta per 12 mensilità ed è commisurata allo stipendio iniziale mensile dell'ottava qualifica funzionale vigente del personale del comparto dell'amministrazione provinciale mediante l'applicazione di un coefficiente da 0,5 a 0,9.
(3) Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con deliberazione della Giunta Provinciale vengono stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali, i criteri per la determinazione della relativa indennità che tengano conto in particolare del numero degli alunni, del personale dipendente nonché delle eventuali sperimentazioni didattiche e della complessità del rispettivo circolo o istituto scolastico.
(4) L'indennità di funzione di cui al comma 2, sostituisce l'indennità di direzione prevista dal contratto collettivo nazionale e segue la disciplina stabilita dalla normativa provinciale sull'indennità di funzione spettante al personale provinciale con funzioni dirigenziali. Al personale di cui al presente articolo viene estesa la disciplina prevista dall'articolo 2 del contratto di comparto per il personale provinciale dell' 8 maggio 1997.
(5) Nei confronti del personale direttivo trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 10, comma 7, e 11 del presente contratto.