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In vigore al: 21/11/2014

e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 61511)
Approvazione dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 30 dicembre 1997, N. 60.

Art. 50 (Prestazioni e attività aggiuntive)

(1) Previo accordo con le OO.SS. firmatarie del presente accordo, sentito il comitato di cui all' articolo 12, l'Assessorato alla Sanità della Provincia di Bolzano identifica l'erogazione di prestazioni aggiuntive e attività anche tese ad una migliore integrazione tra gli interventi sanitari e sociali e con le modalità che possono consentire l'inserimento funzionale del Pediatra con il Dipartimento Materno-infantile, ove istituito, o dell'apposito servizio per:

  • a)  interventi sanitari relativi all' età pediatrica con la formulazione del piano assistenziale, compresa la parte riabilitativa e la compilazione di una scheda di rilevazione dei bisogni dei bambini a domicilio, nelle strutture territoriali e nelle collettività;
  • b)  processi assistenziali riguardanti particolari patologie ivi comprese alcune sociali secondo protocolli che definiscono le attività del pediatra di base e i casi di ricorso al secondo livello specialistico (diabete, ipertensione, forme invalidanti, broncopneumopatie ostruttive, asma, forme neurologiche, ecc.);
  • c)  assistenza domiciliare ai pazienti in fase terminale, anche in forma sperimentale con particolare riguardo alle cure palliative;
  • d)  sperimentazione di iniziative di telemedicina;
  • e)  partecipazione alle iniziative sanitarie di carattere nazionale o provinciale ( es. Progetti obiettivo) coinvolgenti il pediatra di base per prestazioni non previste dall' articolo 31 e 32;
  • f)  prestazioni aggiuntive ulteriori rispetto a quelle di cui all' allegato B);
  • g)  iniziative di educazione sanitaria e promozione della salute (attività motoria, incidenti domestici e stradali, rischio alimentare, alcoolismo, uso di droghe, malattie a trasmissione sessuale, ecc.) nei confronti di singoli soggetti o gruppi di popolazione;
  • h)  partecipazione a procedure di verifica della qualità che, oltre a promuovere la qualità delle prestazioni sanitarie, costituisca un aspetto del processo di verifica dei tetti di spesa sulla base di peer review e applicazione di linee guida, che possa determinare la eliminazione o correzione di difetti nella erogazione delle prestazioni;
  • i)  svolgimento di attività di ricerca epidemiologica, compresa la segnalazione di eventi sentinella e la partecipazione alla tenuta di registri per patologia, sulla base di protocolli concordati a livello provinciale;
  • j)  attivazione di un sistema informativo integrato tra medici pediatri di base, presidi delle Aziende sanitarie locali ed eventuali banche dati, per il collegamento degli studi professionali con i centri unificati di prenotazione e lo sviluppo di scambi telematici di informazioni sanitarie (specialisti e servizi ospedalieri), anche a fini di ricerca epidemiologica e management della spesa;
  • k)  fornitura dei dati sanitari, anche attraverso flussi informativi, a fini statistici-epidemiologici, di valutazione della qualità delle prestazioni e dei relativi costi.

(2) Contemporaneamente alla identificazione delle prestazioni e delle attività aggiuntive di cui al comma precedente, l'Assessorato alla Sanità, previo accordo con le OO.SS. firmatarie del presente accordo, e le Aziende competenti per territorio, definisce gli obiettivi, il budget annuale e le modalità di erogazione dello stesso ai medici pediatri partecipanti a tali attività integrative.

(3) Il comitato consultivo provinciale di cui all' articolo 12 del presente accordo verifica a termine i risultati ottenuti ed emana linee guida di riferimento per il periodo successivo.

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