Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 30 dicembre 1997, N. 60.
(1) Oltre che in esecuzione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, il medico deve essere sospeso dalle attività di pediatria di base per tutta la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo, nonché nei casi di servizio prestato all'estero per tutta la durata dello stesso, ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e nel caso svolga documentati servizi attestati da soggetti Istituzionali pubblici riconosciuti e svolti in qualità di medico nell'ambito di progetti di cooperazione, con finanziamenti del Ministero degli affari Esteri Italiano o gestiti da Organizzazioni Internazionali accreditate (UNICEF, OMS, UNNCR e altre).
(2) L'iscrizione nell'elenco è sospesa d'ufficio per sospensione dall'albo professionale.
(3) Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il medico deve essere sostituito seguendo le modalità stabilite dall'articolo 24.
(4) In materia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154.