Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 30 dicembre 1997, N. 60.
(1) I medici specialisti in pediatria, iscritti negli elenchi di cui all'articolo 20 del presente accordo, sono parte attiva e qualificante del Servizio Sanitario Provinciale per il settore preposto alla tutela dell'infanzia e dell'età evolutiva da 0 a 14 anni, nei suoi momenti di prevenzione, cura, riabilitazione e raggiungimento di uno stato di maturità psico-fisica, in una visione globale di servizio per il cittadino nel quadro dei piani sanitari nazionali e provinciali.
(2) La presente convenzione provinciale regola, ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1, il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato, che si instaura fra le Unità sanitarie locali quali Aziende dotate di personalità giuridica pubblica e di seguito nominate Aziende, ed i medici pediatri per l'erogazione in forma diretta dell'assistenza specialistica pediatrica ai minori di cui al comma precedente mediante:
In un quadro normativo di coinvolgimento complessivo del pediatra di fiducia per la tutela della salute agli assistiti affidatigli mediante la scelta.