(1) Il personale provinciale addetto alla Funivia di San Genesio e cui si applica il contratto collettivo per gli autoferrotranvieri, è inquadrato, con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente contratto, nei profili professionali per il personale provinciale secondo la tabella di equiparazione di cui all'allegato 1 al presente contratto. A tale personale è riconosciuto per intero il servizio già prestato o nella qualifica di provenienza.
(2) Il personale di cui al comma 1 è inquadrato, agli effetti economici, con la medesima decorrenza indicata al comma 1, nel corrispondente livello inferiore o superiore della nuova qualifica funzionale di appartenenza nel rispetto del maturato economico formato dai seguenti elementi di stipendio pensionabili:
- a) stipendio base;
- b) indennità dimensa;
- c) trattamento sostitutivo;
- d) trattamento sostitutivo per ogni aumento periodico anzianità (A.P.A.);
- e) terzo elemento di stipendio;
- f) acconto contratto.
(3) Ai fini della determinazione del maturato economico mensile di cui al comma 2 il relativo stipendio complessivo annuo pensionabile viene diviso per tredici. Si tiene anche conto, in misura proporzionale, della frazione di triennio maturata per la successiva progressione economica.
(4) Al personale di cui al comma 1 si applica, con la decorrenza ivi indicata, il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale provinciale.