(1) Il trattamento giuridico ed economico del personale provinciale che per effetto della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 115), è soggetto al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri, area della dirigenza segue, con decorrenza 1° dicembre 1995, la disciplina prevista per la generalità del personale provinciale.
(2) Il personale di cui al comma 1 viene inquadrato, con la decorrenza 1° dicembre 1995, nei profili professionali di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 1 giugno 1995, n. 266), nel quale risulta inquadrato il personale provinciale svolgente identiche o analoghe mansioni.
(3) L'inquadramento economico del personale di cui al comma 1 avviene, con decorrenza 1° dicembre 1995, secondo criteri da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali e tenuto conto del maturato economico in godimento, dell'indennità di funzione in misura intera e dei miglioramenti economici previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 1.
(4) Con decorrenza 1° dicembre 1995 cessa l'applicazione dell'articolo 51 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, dell'articolo 13 della legge provinciale 12 dicembre 1983, n. 50, nonché dei commi 2 e 5, dell'articolo 26 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10.
(5) Il personale passato alla Provincia per effetto della deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 1995, n. 7177, viene inquadrato, con decorrenza 1° luglio 1996 ai sensi dei commi 2 e 3.