(1) Al fine di garantire il diritto allo studio al personale con rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono concessi dei permessi retribuiti.
(2) Il permesso retribuito per motivi di studio per ogni anno scolastico risp. accademico non può superare i seguenti limiti:
Limite aziendale:
- - Nell' arco dell'anno solare può usufruire dei permessi di cui al comma 1 fino al tre percento del personale di ruolo e provvisorio in servizio all'inizio dell'anno, con eventuale arrotondamento all'unità superiore.
Limiti individuali:
- - 150 ore per i dipendenti a tempo pieno; e per i dipendenti a tempo parziale al 75% un numero di ore in rapporto all' orario settimanale.
(3) Il permesso retribuito viene concesso per un massimo di cinque anni per la frequenza dei seguenti corsi:
- a) corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari;
- b) corsi di formazione post-universitaria;
- c) corsi di scuole di istruzione secondaria e di scuole professionali, siano esse scuole provinciali o statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall' ordinamento pubblico;
- d) corsi di formazione, organizzati dalla provincia o per delega da istituti o aziende, al termine dei quali viene rilasciato un diploma di qualificazione professionale richiesto per l' accesso all'impiego nelle aziende sanitarie;
- e) per la predisposizione della tesi di laurea non è concesso più di un anno accademico.
(4) A livello aziendale, su proposta del comitato per l'aggiornamento professionale, vengono predisposti criteri di distribuzione dei permessi retribuiti per motivi di studio, garantendo un'equa distribuzione fra le varie figure professionali e permettendo anche la determinazione di priorità per motivi oggettivi e per un periodo di tempo limitato.
(5) La concessione dei permessi retribuiti per motivi di studio è subordinata alle esigenze del servizio. Il dipendente è obbligato di concordare il piano di utilizzazione dei permessi retribuiti con il diretto superiore.
(6) Il dipendente è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine all'iscrizione ed alla frequenza delle università, delle scuole, dei corsi e degli esami sostenuti nonché in ordine alla presentazione della tesi di laurea. Il certificato d'iscrizione deve essere presentato comunque alla fruizione del primo permesso retribuito. In caso di mancata presentazione dell'ulteriore certificazione entro l'anno accademico risp. scolastico di riferimento e comunque entro la fine dell'anno solare, i permessi fruiti vengono considerati come aspettativa non retribuita, mentre in assenza di giustificati motivi i relativi permessi equivalgono ad un'assenza ingiustificata.
(7) Al personale, al quale viene concesso il permesso retribuito, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze, vengono concessi turni di lavoro che agevolino la frequenza dell'universita´, della scuola e dei corsi e la preparazione agli esami.
(8) Nel caso in cui non si presenti all'esame, il dipendente deve provvedere al recupero delle ore concesse.
(9) La disciplina del permesso retribuito di cui ai commi precedenti si applica a partire dall'anno scolastico risp. accademico 2001/2002.