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In vigore al: 21/11/2014

n') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001 1)
Contratto collettivo di comparto per il personale del Servizio Sanitario Provinciale escluso il personale dell'area medica e medico veterinaria e della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale per il periodo 1997-2000

1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 settembre 2001, n. 37.

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente contratto collettivo di comparto si applica al personale del Servizio Sanitario Provinciale escluso il personale dell'area medica e medico veterinaria e della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale.

Art. 2 (Durata e decorrenza)

(1) La disciplina contenuta nel presente contratto collettivo costituisce l'attuazione dell'accordo di intercomparto relativo al periodo 1997-2000 e si riferisce al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2000, salva la necessità riconosciuta da ambedue le parti negoziali di modificarlo o di integrarlo mediante apposito contratto. A tal fine, su richiesta di una delle due parti, esse si incontrano entro un mese dalla richiesta.

(2) Il trattamento giuridico del presente contratto decorre dalle specifiche decorrenze indicate nelle singole disposizioni contrattuali ed, in mancanza, dal primo giorno del secondo mese all'entrata in vigore del presente contratto e rimane comunque in vigore fino a quando non sarà sostituito dal successivo contratto collettivo.

(3) Gli effetti economici decorrono dalle specifiche decorrenze indicate nelle singole disposizioni contrattuali ed, in mancanza, dal primo giorno del secondo mese dall'entrata in vigore del presente contratto.

Art. 3 (Servizi essenziali da garantire in caso di sciopero)

(1) La disciplina sui servizi essenziali da garantire in caso di sciopero da parte del personale è contenuta nell'allegato 1.

TITOLO II
Relazioni sindacali

Art. 4 (Omogeneizzazione tra le aree)

(1) Al fine di garantire l'omogeneità tra le aree del Servizio Sanitario Provinciale per tutto il personale interessato, la parte pubblica provvede alla sottoscrizione dello stesso nonché degli altri contratti delle singole aree dopo aver sentito le rispettive delegazioni sindacali rappresentative sull'ipotesi di intesa intervenuta nell'ambito della contrattazione con l'altra delegazione sindacale. In caso di una disciplina differenziata per gli istituti contrattuali comuni, viene riaperta la contrattazione compartimentale sui punti controversi del contratto già stipulato sull'altro tavolo di contrattazione.

Art. 5 (Livelli di contrattazione e relative materie)

(1) La contrattazione a livello aziendale si svolge sulle materie riservate a tale contrattazione nel presente contratto di comparto.

(2) Per la contrattazione decentrata sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali che:

  • a)  sono firmatarie di questo contratto;
  • b)  abbiano un numero di iscritti tra il personale dell' azienda non inferiore al 15%.

Art. 6 (Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti collettivi decentrati)

(1) I tempi e le procedure per la stipulazione dei contratti collettivi aziendali sono disciplinati dall'articolo 6 del contratto collettivo intercompartimentale del 29.07.1999.

Art. 7 (Diritto sindacale all'informazione)

(1) Nel contratto collettivo aziendale possono essere previste particolari forme di partecipazione anche con la costituzione di commissioni bilaterali o osservatori per tutti gli aspetti interessanti la gestione dei rapporti di lavoro.

Art. 8 (Patronato sindacale)

(1) Il personale in attività o in quiescienza può farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali davanti ai competenti organi dell'amministrazione.

(2) Gli istituti di patronato sindacale hanno il diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro.

TITOLO III
Rapporto di lavoro

Capo I
Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 9 (Periodo di prova)

(1) Il periodo di prova è disciplinato dall'articolo 11 del contratto collettivo intercompartimentale del 29.07.1999.

(2) Il personale riassunto o riammesso decorsi tre anni dalla cessazione del servizio è soggetto ad un periodo di prova pari alla metà di quello previsto per l'assunzione in servizio nelle aziende sanitarie. Tale personale può partecipare ad iniziative di aggiornamento e formazione offerte dalle aziende anche prima della riassunzione o riammissione, semprechè venga preventivamente sottoscritto il contratto di lavoro.

(3) Il personale in servizio a tempo indeterminato in caso di mobilità verticale nell'ambito dell'azienda di appartenenza è considerato nel profilo di provenienza in aspettativa non retribuita per la durata del periodo di prova.

Art. 10 (Mobilità tra gli enti)

(1) In caso di mancata copertura di posti banditi secondo le modalità stabilite dall'articolo 16, comma 4 del contratto collettivo intercompartimentale del 29.7.1999, i relativi posti possono essere coperti con personale proveniente da aziende sanitarie extraprovinciali su domanda del singolo interessato.

(2) La mobilità interna alle aziende viene disciplinata con accordo a livello aziendale.

Art. 11 (Orario di lavoro)

(1) L'orario di lavoro per il personale a tempo pieno è di 38 ore settimanali. Esso è articolato su cinque o sei giornate ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico.

(2) Nel rispetto delle disposizioni sull'orario di servizio e sull'orario di apertura al pubblico, l'articolazione dell'orario di lavoro è definita dall'Azienda o organo delegato, previo confronto con le organizzazioni sindacali, sulla base dei seguenti criteri:

  • -  ottimizzazione delle risorse umane;
  • -  miglioramento della qualità della prestazione;
  • -  eliminazione delle liste di attesa;
  • -  miglioramento di rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed altre amministrazioni pubbliche;
  • -  erogazione dei servizi sanitari ed amministrativi nelle ore pomeridiane per le esigenze dell' utenza.

(3) La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere:

  • a)  utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell' organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;
  • b)  orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell' arco delle dodici o ventiquattro ore;
  • c)  previo accordo aziendale, l' orario di lavoro articolato al di fuori della lettera b) con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro inferiori o superiori alle 38 ore settimanali. In tal caso, nel rispetto del monte ore annuale, potranno essere previsti per certi periodi orari di lavoro con rispetto dei seguenti limiti orari e temporali:
    • -  minimo di 28,5 ore settimanali;
    • -  massimo di 44 ore settimanali per un periodo fino a 3 mesi all' anno;
  • d)  assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell' utenza;
  • e)  per consentire il recupero psico-fisico, devono essere previsti adeguati periodi di riposo tra i turni da determinarsi a livello aziendale nel rispetto della vigente normativa. Il tempo di lavoro programmato non può superare le dodici ore continuative.

(4) Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare dei gruppi e la responsabilità di ogni operatore nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

(5) L'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dipendente è accertata con efficaci controlli di tipo automatico. In casi particolari, modalità sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dall'Azienda in relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate.

Capo II
Interruzioni e sospensione della prestazione

Art. 12 (Congedo ordinario)

(1) A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto il personale ha diritto in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito di 30 o 36 giornate lavorative, a seconda che la settimana lavorativa nella struttura in cui opera sia articolata su cinque o sei giornate. Le ferie sono comprensive e sostituiscono le sei giornate di cui alla legge n. 937 del 23 dicembre 1977.

(2) Il personale già in servizio all'entrata in vigore del presente contratto, il cui orario di lavoro è distribuito su cinque giorni, ha diritto oltre al congedo ordinario previsto dal comma 1 ad un congedo straordinario retribuito ordinario aggiuntivo annuo di due giorni.

(3) Nell'ambito del confronto sull'orario di lavoro le parti si impegnano a livello intercompartimentale di ridiscutere del congedo ordinario aggiuntivo di cui al comma 2 per il personale già in servizio.

(4) Per il personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti, di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 460, il sudetto congedo è aumentato di 15 giorni annui, da usufruirsi in un'unica soluzione.

(5) Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione ai mesi di servizio prestati.

(6) Il dipendente che ha usufruito dei congedi straordinari retribuiti ai sensi del contratto collettivo intercompartimentale del 29.7.1999 conserva il diritto alle ferie.

(7) Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.

(8) Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni nel periodo estivo.

(9) Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o, se già autorizzate, sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata dei medesimi viaggi. In questo caso il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.

(10) In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno succcessivo.

(11) La fruizione delle ferie può esser rinviata anche al secondo semestre dell'anno successivo, qualora sussitano motivi non imputabili alla volontà del dipendente, ma a cause di forza maggiore che non abbiano consentito il godimento delle ferie entro i termini indicati nei commi 7 e 10.

(12) Le ferie sono sospese per malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero, purchè il lavoratore abbia dato all'Azienda immediata e tempestiva informazione.

(13) Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere preventivamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui ai commi 7 e 10.

(14) Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse da parte dell'Azienda.

Art. 13 (Permessi brevi per esigenze personali e relativi recuperi)

(1) Il periodo di assenza per permessi brevi per esigenze personali va recuperato secondo le modalità da stabilirsi nel contratto aziendale.

Art. 14 (Pausa lavoro)

(1) A livello aziendale è prevista una pausa lavoro di 15 minuti per giornata di lavoro come orario di servizio. Le modalità di applicazione sono altrettanto stabilite a livello aziendale.

Art. 15 (Permessi per motivi di studio)

(1) Al fine di garantire il diritto allo studio al personale con rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono concessi dei permessi retribuiti.

(2) Il permesso retribuito per motivi di studio per ogni anno scolastico risp. accademico non può superare i seguenti limiti:

Limite aziendale:

  • -  Nell' arco dell'anno solare può usufruire dei permessi di cui al comma 1 fino al tre percento del personale di ruolo e provvisorio in servizio all'inizio dell'anno, con eventuale arrotondamento all'unità superiore.

Limiti individuali:

  • -  150 ore per i dipendenti a tempo pieno; e per i dipendenti a tempo parziale al 75% un numero di ore in rapporto all' orario settimanale.

(3) Il permesso retribuito viene concesso per un massimo di cinque anni per la frequenza dei seguenti corsi:

  • a)  corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari;
  • b)  corsi di formazione post-universitaria;
  • c)  corsi di scuole di istruzione secondaria e di scuole professionali, siano esse scuole provinciali o statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall' ordinamento pubblico;
  • d)  corsi di formazione, organizzati dalla provincia o per delega da istituti o aziende, al termine dei quali viene rilasciato un diploma di qualificazione professionale richiesto per l' accesso all'impiego nelle aziende sanitarie;
  • e)  per la predisposizione della tesi di laurea non è concesso più di un anno accademico.

(4) A livello aziendale, su proposta del comitato per l'aggiornamento professionale, vengono predisposti criteri di distribuzione dei permessi retribuiti per motivi di studio, garantendo un'equa distribuzione fra le varie figure professionali e permettendo anche la determinazione di priorità per motivi oggettivi e per un periodo di tempo limitato.

(5) La concessione dei permessi retribuiti per motivi di studio è subordinata alle esigenze del servizio. Il dipendente è obbligato di concordare il piano di utilizzazione dei permessi retribuiti con il diretto superiore.

(6) Il dipendente è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine all'iscrizione ed alla frequenza delle università, delle scuole, dei corsi e degli esami sostenuti nonché in ordine alla presentazione della tesi di laurea. Il certificato d'iscrizione deve essere presentato comunque alla fruizione del primo permesso retribuito. In caso di mancata presentazione dell'ulteriore certificazione entro l'anno accademico risp. scolastico di riferimento e comunque entro la fine dell'anno solare, i permessi fruiti vengono considerati come aspettativa non retribuita, mentre in assenza di giustificati motivi i relativi permessi equivalgono ad un'assenza ingiustificata.

(7) Al personale, al quale viene concesso il permesso retribuito, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze, vengono concessi turni di lavoro che agevolino la frequenza dell'universita´, della scuola e dei corsi e la preparazione agli esami.

(8) Nel caso in cui non si presenti all'esame, il dipendente deve provvedere al recupero delle ore concesse.

(9) La disciplina del permesso retribuito di cui ai commi precedenti si applica a partire dall'anno scolastico risp. accademico 2001/2002.

Art. 16 (Aspettativa non retribuita per motivi personali, di famiglia o di studio)

(1) L'aspettativa non retribuita per motivi personali, familiari e di studio prevista dal contratto collettivo intercompartimentale è concessa dal direttore generale o suo delegato su richiesta motivata e, se possibile documentata.

(2) La relativa domanda è da presentare al competente ufficio della ripartizione personale e per conoscenza al diretto superiore, il quale esprime parere motivato in merito alla compatibilità dell'aspettativa richiesta con le esigenze di servizio.

(3) Per particolari esigenze di servizio l'aspettativa può essere respinta o accolta solo in parte ovvero in accordo con il dipendente anticipata o posticipata nel tempo. Qualora il diretto superiore non sia d'accordo per motivi di servizio con l'aspettativa richiesta o con il periodo proposto, deve trasmettere tempestivamente parere in merito alla ripartizione del personale.

Art. 17 (Assenze per malattia)

(1) In caso di malattia il personale deve darne immediata comunicazione all''amministrazione, prima dell'inizio del servizio, indicando l'eventuale variazione di recapito.

(2) Le aziende possono, previo accordo con le organizzazioni sindacali, chiedere il certificato medico, recante la sola prognosi, a partire dal primo giorno lavorativo di malattia.

Art. 18 (Congedo straordinario per la rigenerazione psico-fisica)

(1) Per il personale infermieristico, operatore tecnico addetto all'assistenza, operatore tecnico addetto all'assistenza psichiatrica, operatore socio sanitario e assistente sociale, operante nei seguenti servizi con assistenza diretta a pazienti in gravi condizioni psicofisiche: psichiatria, centro medico sociale (assistenza AIDS), settore infettivi, rianimazione, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, spetta il diritto di usufruire del congedo straordinario per la rigenerazione psicofisica ai sensi della previgente disciplina.

(2) Dopo la fruizione dell'aspettativa il personale può o

  • a)  fruire un' ulteriore volta dopo quattro anni di servizio nei reparti o servizi sudetti dell'aspettativa di 3 mesi o
  • b)  optare per la concessione di un graduale aumento del congedo ordinario di un giorno per ogni anno di effettivo servizo, a partire dal terzo, considerando per il calcolo gli anni di servizio effettivamente svolti al momento dell' opzione.
  • c)  Nel caso di cui alla letterea a) al personale, dopo la fruizione del ulteriore aspettativa, spettano quelli ulteriori giorni di congedo ordinario di cui alla lettera b) risultanti dal servizio effettivamente prestato.

(3) Il relativo beneficio è progressivamente cumulabile e può essere fruito nel corso del periodo di servizio o alla fine dello stesso.

(4) Il suddetto beneficio rimane fermo, anche se gli ulteriori giorni di congedo relativi a più anni, saranno fruiti in forma cumulativa.

(5) In caso di interruzione del rapporto di lavoro per almeno un anno decorre un nuovo periodo di calcolo.

(6) Al personale presso i reparti e servizi di cui al comma 1, che cambia datore di lavoro, può essere concesso il congedo in rapporto al servizio effettuato o essere corrisposti i giorni di congedo ordinario non fruiti.

(7) Il personale presso i reparti e servizi di cui al comma 1, trasferito presso un'altra unità operativa all'interno dell'azienda, per la quale non è previsto il congedo straordinario per la rigenerazione psicofisica, può fruire del congedo in rapporto al servizio effettivamente svolto tenuto conto che a quattro anni di servizio corrispondono 3 mesi di congedo straordinario per la rigenerazione psicofisica.

(8) Al personale che alla data dell'entrata in vigore del presente accordo si trova in aspettativa per la rigenerazione psicofisica ai sensi della previgente normativa spetta il diritto di usufrire della restante parte di aspettativa spettante.

(9) A livello aziendale possono essere individuate altre unità organizzative e profili professionali ai quali può essere concessa l'aspettativa di cui al comma 2, lettera b).

Capo III
Pari opportunità

Art. 19 (Pari opportunità)

(1) Presso ogni singola azienda sanitaria è istituito un comitato di pari opportunità tra uomo e donna finalizzato, oltre agli scopi previsti dall'articolo 34 dell'accordo collettivo di intercomparto del 29.07.1999, allo studio e formazione sulla gestione delle risorse umane - con l'approccio della valorizzazione delle differenze di genere, generazionali e culturali.

(2) La partecipazione dei membri dei comitati di pari opportunità ai corsi di formazione sulla pari opportunità o a corsi organizzati dal comitato di pari opportunità è considerato aggiornamento obbligatorio.

(3) La partecipazione alle riunioni del comitato di pari opportunità provinciale della sanità è considerata attività di servizio. Viene corrisposta in quanto spettante l'indennità di missione ed il rimborso spese.

(4) I comitati, presieduti da un rappresentante dell'azienda, sono costituiti da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di funzionari in rappresentanza delle aziende.

(5) In sede di negoziazione decentrata a livello di singola azienda, anche tenendo conto delle proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famglia, con particolare riferimento a:

  • a)  accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione professionale;
  • b)  flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;
  • c)  perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nell' attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la generalità dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale.

(6) Gli effetti delle iniziative assunte dalle aziende a norma del comma 5, formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del Comitato pari opportunità provinciale della Sanità.

(7) Rientrano nelle competenze del Comitato, di cui al presente articolo, la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell'Unione Europea per l'affermazione sul lavoro delle pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.

TITOLO IV
Assetto giuridico ed economico

Capo I
Assetto giuridico

Art. 20 (Modifica alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali)

(1) In attesa degli esiti dei lavori della commissione paritetica bilaterale di cui all'articolo 49 del contratto collettivo intercompartimentale del 29.07.1999 e conseguente necessaria rielaborazione dei profili professionali, le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali ai sensi dell'articolo 69 del contratto collettivo intercompartimentale del 29.07.1999 sono rideterminati all'allegato 2 del presente contratto collettivo.

Art. 21 (Mobilità orizzontale tra i profili professionali)

(1) La mobilità orizzontale verso i profili professionali della stessa qualifica funzionale è subordinata al possesso degli specifici requisiti per i profili professionali cui si aspira, oppure in difetto degli stessi, al superamento delle relative procedure pubbliche di selezione. La mobilità orizzontale è comunque subordinata al possesso dell'attestato di bilinguismo eventualmente richiesto per l'accesso dall'esterno al profilo professionale cui si aspira.

(2) La mobilità orizzontale verso i profili professionali per l'accesso ai quali è richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione, è possibile unicamente in presenza dei requisiti culturali d'accesso richiesti per i profili professionali cui si aspira.

(3) Il personale in possesso degli specifici requisiti culturali richiesti per un altro profilo professionale della qualifica funzionale di appartenenza o dichiarato dalla commissione medico-legale idoneo per l'espletamento dei compiti di un altro profilo professionale, può ottenere l'inquadramento, su richiesta, nel relativo profilo professionale. In presenza di più richieste per un determinato posto la precedenza spetta al candidato più idoneo, da accertarsi dal dirigente competente per la nuova sede, oppure da un dirigente ad esso delegato, alla presenza di due dipendenti della struttura organizzativa e di un rappresentante della ripartizione personale, che funge anche da verbalizzante.

(4) Per particolari esigenze di servizio o in caso di soppressione di posto o di incompatibilità ambientale il personale, dopo essere stato sentito, può essere inquadrato in un altro profilo professionale della stessa qualifica funzionale qualora sia in possesso dei requisiti d'accesso al relativo profilo.

(5) Il personale sfornito degli specifici requisiti culturali richiesti per i profili professionali della medesima qualifica funzionale di appartenenza è ammesso ai concorsi o ad altre procedure di selezione per l'accesso ai relativi profili professionali sulla base dell'esito delle relative procedure di selezione. Tale mobilità rimane esclusa verso i profili professionali per l'accesso ai quali è richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione.

(6) Qualora l'ammissione al concorso sia subordinata al superamento di un esame di abilitazione interno, il personale di cui al comma 5 è comunque ammesso anche a tale esame.

(7) Nel caso della mobilità di cui ai commi 3, 4 e 5, l'inquadramento definitivo nel nuovo profilo avviene dopo il superamento del normale periodo di prova previsto per l'assunzione nel servizio sanitario provinciale. Al personale deve essere data la possibilità di un'adeguata riqualificazione professionale.

(8) L'inquadramento nel nuovo profilo professionale può essere rinviato per particolari esigenze di servizio per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 22 (Mobilità verticale)

(1) Per i singoli profili professionali sono indicati i requisiti di anzianità richiesti per la mobilità verticale. Ne sono esclusi i profili, l'accesso ai quali è subordinato al possesso di specifico titolo professionale.

(2) La mobilità verticale avviene nell'ambito del concorso pubblico o altre procedure pubbliche di selezione, sostituendo il titolo di studio richiesto con la specifica anzianità indicata nel profilo di appartenenza.

(3) In diffetto del possesso del titolo di studio, l'anzianità richiesta per l'ammissione al consorso pubblico, ai sensi del comma 2, non può essere inferiore a quattro anni di effettivo servizio nella qualifica funzionale di appartenenza.

(4) Il personale appartenente alla sesta e ottava qualifica funzionale, in possesso del titolo di abilitazione per l'esercizio della libera professione richiesto per l'accesso ad un profilo ascritto alla settima e nona qualifica funzionale, è inquadrato nel corrispondente profilo della qualifica funzionale immediatamente superiore con decorrenza dall'effettiva assegnazione dei compiti professionali previsti dal rispettivo profilo.

(5) L'ammissione al concorso di cui al comma 2 è subordinata, anche nell'ambito della mobilità verticale, al possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca corrispondente al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al profilo professionale cui si aspira.

(6) In caso di passaggio ad una qualifica funzionale superiore in sede di inquadramento economico, viene garantito un aumento dello stipendio di livello in godimento non inferiore al sei per cento.

(7) Al personale che non esercita più i compiti del profilo di appartenenza e che quindi è assegnato, a domanda o d'ufficio nei casi previsti dalla normativa in vigore, a compiti di un profilo professionale di una qualifica funzionale inferiore, è attribuito un trattamento economico, per classi e scatti, corrispondente allo stipendio del livello in godimento, diminuito di non meno del sei per cento. In caso di mobilità verso una qualifica funzionale inferiore per inabiltà, per infermità, per particolari condizioni fisiche o per soppressione del posto è invece attribuito un trattamento economico, per classi e scatti, di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

(8) Nella mobilità verticale in una qualifica funzionale superiore oppure inferiore, la frazione di biennio maturata nella qualifica funzionale di provenienza è utile ai fini dell'attribuzione della successiva classe o scatto stipendiale.

Art. 23 (Progressione professionale - riconoscimento dei servizi precedenti)

(1) Al personale sanitario assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato con riferimento all'articolo 26 della legge provinciale del 13 novembre 1995, n. 22, viene riconosciuto previa domanda il servizio prestato all'estero nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, riconosciuto ai sensi della legge del 10 luglio 1960, n. 735, anche se vi è stata interruzione con il precedente rapporto di lavoro.

(2) Il riconoscimento avviene mediante attribuzione di un'anzianità di servizio ai fini della progressione giuridica ed economica, successiva all'inquadramento di cui all'allegato 2 corrispondente ai periodi di servizio riconoscibili sulla base della predetta normativa. Il relativo riconoscimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della domanda di riconoscimento.

(3) Al personale di cui al presente contratto si applica l'articolo 84 del contratto collettivo intercompartimentale del 29.07.1999.

Capo II
Assetto economico

Art. 24 (Elementi retributivi dello stipendio)

(1) La retribuzione del personale è formata dai seguenti elementi retributivi:

  • a)  stipendio di livello, comprensivo dei miglioramenti collegati alla progressione professionale;
  • b)  indennità integrativa speciale;
  • c)  salario di produttività;
  • d)  indennità per l' uso della lingua ladina;
  • e)  indennità libero professionale;
  • f)  indennità di istituto;
  • g)  indennità di coordinamento;
  • h)  indennità per particolari condizioni di lavoro: indennità per servizio festivo e notturno, per lavoro logorante, per turni logoranti;
  • i)  indennità per pronta reperibilità;
  • j)  compenso per lavoro straordinario;
  • k)  indennità di missione;
  • l)  indennità micologica;
  • m)  indennità di rischio da radiazioni (indennità di rischio professionale);
  • n)  indennità per dirigenti sostituti;
  • o)  indennità per la prestazione di tempo parziale con clausola elastica;
  • p)  indennità di mansione ai centralinisti non vedenti prevista dalla normativa in vigore;
  • q)  assegno ad personam

(2) Al personale viene, inoltre, corrisposta una tredicesima mensilità di retribuzione in misura pari ad un dodicesimo della retribuzione mensile spettante per ogni mese di servizio, calcolata sulla base degli elementi retributivi di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1.

(3) La corresponsione dello stipendio e degli altri assegni fissi e continuativi avviene mensilmente il giorno 27 di ogni mese ovvero qualora questo non sia lavorativo, il giorno lavorativo precedente. La tredicesima mensilità viene corrisposta, unitamente allo stipendio relativo al mese di dicembre, di regola il 18 dicembre ovvero qualora questo sia non lavorativo, il giorno lavorativo precedente, salva la precedente cessazione dal servizio, con possibilità di modificare la data a seguito di un accordo aziendale.

Art. 25 (Livelli retributivi e stipendi relativi)

(1) Gli stipendi annui lordi iniziali dei livelli retributivi delle qualifiche funzionali sono determinati con decorrenza dal 1° gennaio 2002 come segue:

  • a)  prima qualifica funzionale:
    • 1)  livello inferiore lire 11.113.956 (euro 5.739,88)
    • 2)  livello superiore lire 14.219.832 (euro 7.343,93)
  • b)  seconda qualifica funzionale:
    • 1)  livello inferiore lire 13.675.224 (euro 7.062,66)
    • 2)  livello superiore lire 17.516.760 (euro 9.046,65)
  • c)  terza qualifica funzionale:
    • 1)  livello inferiore lire 14.859.966 (euro 7.674,32)
    • 2)  livello superiore lire 19.172.544 (euro 9.901,80)
  • d)  quarta qualifica funzionale:
    • 1)  livello inferiore lire 16.044.708 (euro 8.286,40)
    • 2)  livello superiore lire 20.828.694 (euro 10.757,12)
  • e)  quinta qualifica funzionale:
    • 1)  livello inferiore lire 18.061.368 (euro 9.327,92)
    • 2)  livello superiore lire 23.433.882 (euro 12.102,59)
  • f)  sesta qualifica funzionale:
    • 1)  livello inferiore lire 20.151.228 (euro 10.407,24)
    • 2)  livello superiore lire 26.642.604 (euro 13.759,76)
  • g)  settima qualifica funzionale:
    • 1)  livello inferiore lire 23.904.924 (euro 12.345,86)
    • 2)  livello superiore lire 31.588.362 (euro 16.314,03)
  • h)  settima qualifica funzionale bis, ad esaurimento:
    • 1)  livello inferiore lire 26.554.398 (euro 13.714,20)
    • 2)  livello superiore lire 34.745.661 (euro 17.944,64)
  • i)  ottava qualifica funzionale:
    • 1)  livello inferiore lire 29.203.872 (euro 15.082,54)
    • 2)  livello superiore lire 37.902.960 (euro 19.575,25)
  • j)  nona qualifica funzionale:
    • 1)  livello inferiore lire 34.885.656 (euro 18.016,94)
    • 2)  livello superiore lire 46.513.842 (euro 24.022,39)

Art. 26 (Progressione professionale)

(1) La progressione economica nel livello retributivo inferiore si sviluppa su tre classi biennali del sei per cento, computati sullo stipendio iniziale del livello, previa valutazione soddisfacente sullo sviluppo della professionalità del personale, tenuto conto anche delle connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie per acquisire maggiore competenza e esperienza professionale all'interno della qualifica funzionale di appartenenza.

(2) Nell'ambito della singola qualifica funzionalem, il passaggio al livello superiore avviene dopo otto anni di servizio effettivo nella medesima qualifica funzionale ed è subordinato ad una valutazione soddisfacente del competente superiore, la quale deve tenere conto dello sviluppo professionale conseguito nell'arco degli anni di servizio nel livello inferiore.

(3) La progressione economica del livello retributivo superiore si sviluppa su scatti biennali del tre per cento, computati sullo stipendio iniziale del livello, previa valutazione soddisfacente sullo sviluppo della professionalità del personale, tenuto conto dell'espereienza e competenza professionale acquisita, anche mediante attività di formazione e aggiornamento, nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza.

(4) Le aziende possono accordare a non più dell'otto per cento del personale in servizio, ed almeno ad un dipendente, un aumento dello stipendio di livello per un periodo non superiore al biennio e nel limite di un'anzianità convenzionale non superiore a dodici anni. Tali aumenti sono rinnovabili. Può fruire del beneficio di cui sopra il personale che ha acquisito una particolare competenza professionale nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza non già retribuita in modo sufficiente sulla base della progressione professionale di cui ai commi 1, 2 e 3. Le modalità ed i criteri per la concessione del predetto beneficio vengono concordati dai singoli enti di appartenenza con le organizzaioni sindacali maggiormente rappresentative.

(5) Le classi e gli scatti di stipendio, anche se convenzionali, nonché il passaggio al livello superiore sono conferiti con decorrenza dal 1° giorno del mese nel quale matura il relativo diritto.

(6) La progressione economica, compreso il passaggio al livello superiore, si applica al personale con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato, in aspettativa retribuita, nonché in permesso sindacale retribuito. Ai fini della progressione professionale al personale collocato in aspettativa non retribuita per motivi sindacali all'atto di rientro dalla stessa viene riconosciuta l'anzianità maturata nel periodo dell'aspettativa.

(7) Le valutazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono espresse su apposito modulo e previo colloquio con il dipendente interessato. In caso di valutazione positiva, l'inquadramento nella posizione retributiva superiore decorre dalla data di scadenza biennale prevista. In caso di valutazione negativa, che è espressa in forma scritta e motivata, viene dato al dipendente la facoltà di prendere posizione entro 20 giorni dalla comunicazione sulla relativa proposta di valutazione. Dopodichè la valutazione è definitiva. Il relativo personale deve essere avvisato nel corso dell'anno dell'insoddisfacente andamento del proprio rendimento. Per il personale collocato in aspettativa retribuita sindacale il periodo del mandato è considerato postitivo ai fini della valutazione.

(8) In caso di valutazione non soddisfacente il personale rimane inquadrato nella classe o scatto del livello retributivo in godimento fino a quando non avvenga una valutazione soddisfacente alla fine del prossimo o di uno dei successivi bienni.

(9) Al personale in possesso di una specifica esperienza professionale non inferiore a cinque anni può essere attribuito, in sede di assunzione o nel corso o al termine del periodo di prova, un aumento dello stipendio iniziale di livello fino ad un'anzianità convenzionale di dieci anni, semprechè non vi sia la sufficiente disponibilità di personale interno in possesso della richiesta specifica esperienza professionale. L'attribuzione di tale beneficio, compresa la sua decorrenza, deve essere prevista nel bando di concorso, previa autorizzazione dell'organo di governo della rispettiva azienda, sentite le organizzaione sindacali maggiormente rappresentative del rispettivo comparto. Esso può essere attribuito per l'eccesso, anche mediante la mobilità verticale, ai profili professionali individuati all'inizio di ogni anno dall'organo di governo di ogni singola azienda tenuto conto della situazione del mercato di lavoro per la relativa categoria professionale e della particolare qualificazione o esperienza professionale richiesta per lo svolgimento delle mansioni previste. L'anzianità convenzionale viene determinata dalla commissione di esame o da apposita commissione, composta da tre esperti. Tale anzianità viene revocata o ridotta al termine del periodo di prova qualora l'interessato non abbia dimostrato in tale periodo di possedere la particolare qualificazione o esperienza professionale richiesta per lo svolgimento delle mansioni previste.

(10) Il comma 2 di cui al presente articolo, in sede di primo inquadramento, non trova applicazione.

(11) Al personale in servizio alla data dell'entrata in vigore del presente contratto collettivo si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 3 dell'allegato 2.

(12) In sede di prima applicazione il biennio di cui ai commi 1 e 3 decorre dal 1° gennaio 2000.

Art. 27 (Indennità integrativa speciale)

(1) L'indennità integrativa speciale annua lorda delle singole qualifiche funzionali di cui all'articolo 26 è determinata con decorrenza dal 1° gennaio 2002 come segue:

  • a)  prima qualifica: lire 14.989.164 (euro 7.741,26)
  • b)  seconda qualifica: lire 15.071.148 (euro 7.783,60)
  • c)  terza qualifica: lire 15.178.752 (euro 7.839,17)
  • d)  quarta qualifica: lire 15.286.722 (euro 7.894,94)
  • e)  quinta qualifica: lire 15.405.306 (euro 7.956,18)
  • f)  sesta qualifica: lire 15.561.588 (euro 8.036,89)
  • g)  settima qualifica: lire 15.782.286 (euro 8.150,87)
  • h)  settima qualifica bis, ad esaurimento: lire 15.928.137 (euro 8.226,20)
  • i)  ottava qualifica: lire 16.073.988 (euro 8.301,52)
  • j)  nona qualifica: lire 16.332.750 (euro 8.435,16)

(2) Gli importi di cui al comma 1 sono comprensivi dell'elemento stipendiale di cui al comma 5 dell'articolo 3 dell'accordo del 20 maggio 1996 nella misura dell'importo già rivalutato.

Art. 28 (Salario di produttività)

(1) Il fondo di produttività a livello provinciale risulta dall'accorpamento delle quote effettivamente assegnate alle singole aziende sanitarie nell'anno 2000 e precisamente:

  • a)  dalle quote di fondo spettante ed effettivamente pagate di Sub I, detratte le quote in seguito all' operazione di cui dell'articolo 3, comma 5 dell'allegato 2;
  • b)  del fondo complessivo dell' istituto della produttività per obiettivi (Sub II) spettante al personale destinatario del presente contratto, comprensivo della quota assegnata per l'emergenza infermieristica per la durata dell'emergenza stessa;
  • c)  del premio di produttività corrispondente al 2 per cento determinato ai sensi dell' articolo 5, comma 4 del contratto collettivo intercompartimentale del 11.11.1998.

(2) Il fondo di cui al comma 1 è aumentato del tasso d'inflazione reale a livello provinciale.

(3) Il fondo di cui al comma 1 è assegnato alle aziende come segue:

  • a)  i fondi di cui alle lettere a) e c) del comma 1;
  • b)  la quota di cui alla lettera b) viene ripartita annualmente tra le aziende da parte dell' Assessorato competente in base ai seguenti criteri:
    • -  in considerazione al numero dei contratti d' opera, convenzioni ed appalti di ciascun azienda;
    • -  in considerazione ai posti trasformati a seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 2085/2000;
    • -  in riferimento alle branche specialistiche anche di alta specializzazione delle singole aziende;
    • -  in considerazione dell' effettiva carenza di personale del ruolo sanitario facendo riferimento alla pianta organica tenuto conto anche dei servizi effettivamente attivati.

(4) A livello aziendale, previo accordo sindacale, le quote assegnate alle aziende ai sensi del comma 3 possono essere attribuite al personale in aggiunta allo stipendio fisso e continuativo in forma di un premio di produttività da collegarsi:

  • a)  alla realizzazione di progetti obiettivo e programmi concordati con la direzione generale in base al piano aziendale, o
  • b)  alla prestazione di plus orario, o
  • c)  alla realizzazione di progetti obiettivo e programmi concordati con la direzione generale in base al piano aziendale e alla prestazione di plusorario.

(5) Il 25 per cento del fondo di cui al comma 4, denominato premio di produttività annuale, è erogato annualmente in quote individuali in proporzione allo stipendio iniziale delle singole qualifiche funzionali sulla base dei criteri concordati a livello aziendale e comunque tenuto conto del grado di raggiungimento degli obiettivi o compiti concordati.

(6) L'erogazione del 75 percento del fondo di cui al comma 4, denominato premio di produttività, oltre ad essere connesso ai risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati e concernenti il conseguimento della produttività complessiva, della qualità, dell'efficienza, efficacia, economicità, del miglioramento dei servizi resi, del migliore utilizzo delle risorse umane, finanziarie, è collegato all'effettuazione di ore di plusorario, il cui numero massimo, al pari del personale ammesso, è da definirsi a livello aziendale. In caso di effettuazione di plusorario può essere corrisposto un acconto mensile nella misura non superiore all'ottanta percento.

(7) Il valore economico di un'ora di plusorario corrisponde al 4 percento dello stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza.

(8) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Art. 29 (Indennità per l'uso della lingua ladina)

(1) Il personale assegnato a servizi nelle località ladine e ad uffici o servizi che svolgono funzioni esclusivamente o prevalentemente nell'interesse delle popolazioni ladine, anche con sede fuori delle suddette località, percepisce un'indennità mensile pensionabile per l'uso della lingua ladina, che è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio, compresa la relativa progressione professionale, riduzione, sospensione o ritardo. Essa, ha, inoltre, effetto sulla tredicesima mensilità e su ogni altro istituto collegato allo stipendio. L'indennità spetta nella misura dell'undici per cento dello stipendio mensile di cui alla lettera a) dell'articolo 24. Presupposto per poter percepire l'indennità è il possesso dell'attestato di trilinguismo.

Art. 30 (Indennità libero professionale)

(1) Al personale dei profili professionali architetto, ingegnere, geometra e perito che esplica l'attività di progettazione, direzione e collaudo tecnico di lavori pubblici, comprese le connesse funzioni di responsabile di progetto nonché le funzioni di responsabile e di coordinatore in materia di salute e di sicurezza nei cantieri ai sensi della rispettiva normativa statale nonché attività di estimo connessa con i lavori pubblici ed al personale del profilo professionale di avvocato, che rappresenta l'ente di appartenenza in giudizio, può essere concessa un'indennità libero professionale fino alla misura massima del 90 per cento dello stipendio iniziale annuo del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza. I criteri di concessione della stessa sono contrattati a livello aziendale.

(2) La misura dell'indennità viene preventivamente determinata a livello aziendale sulla base dei relativi progetti o programma di attività nonché tenendo conto anche della quantità e complessità del lavoro da eseguire, dell'esperienza richiesta, del tempo necessario per l'esecuzione dell'incarico, e viene liquidata semestralmente previa verifica del raggiungimento dei risultati concordati. L'incarico deve essere comunicato al dipendente in forma scritta.

(3) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Art. 31 (Indennità di istituto)

(1) Per lo svolgimento di mansioni con conseguente maggiore responsabilità o rischi o carichi di lavoro non già adeguatamente retribuiti attraverso lo stipendio della qualifica funzionale di appartenenza può essere concessa un'indennità non superiore alla misura del 40 percento dello stipendio mensile iniziale della qualifica funzionale di appartenenza a figure professionali da individuarsi dalle parti a livello aziendale.

(2) Al profilo professionale di infermiere generico, puericultrice e infermiere psichiatrico con un anno di corso spetta un'indennità di istituto nella misura del 20 per cento dello stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica di appartenenza.

(3) Al personale con funzioni di polizia giudiziaria spetta un'indennità di istituto nella misura del 6 per cento dello stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica di appartenenza.

(4) Le ulteriori modalità di concessione sono individuate a livello decentrato.

(5) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002. Fino a tale data si applica la normativa previgente.

Art. 32 (Indennità di coordinamento)

(1) Il direttore generale può conferire l'incarico di coordinamento in forma scritta nel rispetto della normativa in vigore su proposta del diretto superiore, sentito il direttore amministrativo e il direttore sanitario, nel rispetto dei seguenti criteri:

  • a)  presenza minima di cinque persone da coordinare, anche se dipendenti da altri enti, in casi eccezionali è sufficiente la presenza minima di tre persone;
  • b)  necessità di garantire la funzionalità del servizio e la sorveglianza del relativo personale mediante apposito coordinatore/trice;
  • c)  durata massima dell' incarico: anni quattro, rinnovabile.

(2) L'incarico di coordinamento a tempo determinato di cui al comma 1, lettera c) può essere revocato in qualsiasi momento previa contestazione da parte del diretto superiore sull'insoddisfacente espletamento dei compiti di coordinamento. L'interessato può presentare entro trenta giorni le sue controdeduzioni al direttore generale il quale, qualora consideri sufficienti le controdeduzioni presentate, propone la revoca dell'incarico.

(3) L'indennità di coordinamento è determinata sullo stipendio mensile iniziale della qualifica funzionale di appartenenza, tenendo conto anche della complessità del servizio da coordinare e delle responsabilità connesse. Essa viene determinata di norma come segue:

  • a)  fino al venti per cento per il coordinamento fino a dieci dipendenti;
  • b)  fino al venticinque per cento per il coordinamento da undici a venti dipendenti;
  • c)  fino al trenta per cento per il coordinamento di oltre venti dipendenti.

(4) Previo accordo sindacale si può derogare dai valori di cui al comma 3 nell'ambito del limite del 30 percento.

(5) Il direttore generale può aumentare, in casi eccezionali, qualora con il coordinamento siano collegati compiti e responsabilità in materia di prevenzione e protezione dei rischi professionali, la misura massima di cui sopra al quaranta percento.

(6) L'indennità di coordinamento viene corrisposta mensilmente per dodici mesi, salva la trasformazione graduale in assegno personale ai sensi della normativa in vigore.

(7) L'indennità di cui al comma 3 è gradualmente trasformata in assegno personale quale distinto elemento fisso e continuativo di retribuzione. La trasformazione avviene con scadenza annuale, e, per ogni anno di godimento dell'indennità, nella misura del cinque per cento. Tale assegno segue le variazioni della relativa indennità di coordinamento.

(8) La Ripartizione del Personale delle Aziende sanitarie fornisce alle organizzazioni sindacali le informazioni sull'applicazione del presente articolo, e le incontra su loro richiesta, per l'esame relativo.

(9) In caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio l'indennità di coordinamento viene corrisposta secondo le modalità ed i limiti previsti per la corresponsione dello stipendio.

(10) Per i servizi la cui funzionalità richiede l'effettiva presenza di un coordinatore può essere nominato un vicecoordinatore cui spetta un'indennità nella misura del 20 percento dell'indennità spettante al coordinatore. Costituisce compito principale del vicecoordinatore sostituire il titolare del coordinamento in caso di assenza e di coadiuvarlo nei compiti di coordinamento.

(11) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Art. 33 (Indennità di rischio da radiazione)

(1) Al personale professionalmente esposto a rischio da radiazione secondo i criteri di cui al decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230, viene corrisposta un indennità di rischio da radiazione nella misura unica mensile lorda di lire 200.000 (euro 103,29).

(2) Al personale occasionalmente esposto a radiazione secondo i criteri di al decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230, non compete alcuna indennità.

(3) L'indennità di rischio da radiazioni deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio.

(4) Tale indennità non è cumulabile con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso.

(5) A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto l'indennità di rischio da radiazione è denominata indennità professionale specifica.

Art. 34 (Indennità micologica)

(1) Agli ispettori di igiene in possesso dell'attestato di micologo di cui al decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996, n. 686, che esplicano le attività di cui all'articolo 2 della direttiva alle aziende sanitarie riguardante i controlli igienici sui funghi facente parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale del 9 giugno 1997, n. 2536, spetta un'indennità mensile lorda pari a lire 100.000 (euro 51,65).

Art. 35 (Servizio di pronta reperibilità)

(1) Il servizio di pronta reperibilità è un servizio di emergenza, il quale sostituisce o integra il servizio ordinario. Esso è caratterizzato dalla immediata o pronta reperibilità del dipendente. Si convengono le seguenti tipologie di pronta reperibilità, nonché le relative modalità di remunerazione:

  • a)  Pronta reperibilità esterna:
    Il dipendente deve raggiungere la sede di servizio nel minor tempo possibile, il quale viene stabilito a livello decentrato. Per la prestazione di detto servizio (inclusa la durata delle chiamate) vengono corrisposte le indennità di cui all'articolo 36 del presente accordo.
    Il tempo di chiamata viene rilevato mediante strumenti elettronici.
  • b)  Pronta reperibilità interna:
    Questo servizio presuppone la presenza fisica del/lla dipendente nella struttura presso la quale il servizio è istituito. La prestazione di detto servizio è retribuita come segue:
    • -  Per la durata della pronta reperibilità interna (incluse le chiamate) vengono corrisposte le indennità di cui all' articolo 36 del presente accordo.
    • -  Il tempo della chiamata viene rilevato mediante strumenti elettronici. In casi particolari e a seconda del carico di lavoro, rilevato a livello aziendale e suscettibile di eventuale verifica periodica, può essere riconosciuto al/alla dipendente, per ogni turno di servizio, un determinato numero di ore di lavoro (in sostituzione della rilevazione elettronica).
    • -  Al/alla dipendente spetta gratuitamente, per la durata del predetto servizio, una adeguata sistemazione con possibilità di pernottamento.

(2) In sede di istituzione e di organizzazione dei servizi di reperibilità, le aziende sanitarie sono tenute ad attenersi ai seguenti principi:

  • a)  I servizi vengono di norma istituiti soltanto nelle ore notturne nonché al sabato e alla domenica e nei giorni festivi.
  • b)  Il turno di pronta reperibilità ha di regola una durata non inferiore alle 2 e non superiore alle 12 ore consecutive. Di regola non potranno essere programmate per ciascun dipendente piu` di 8 turni al mese.
  • c)  Il periodo di lavoro prestato durante il servizio di reperibilità viene di norma recuperato. In caso di impossibilità di recupero, le ore lavorative vengono remunerate come lavoro straordinario.
  • d)  Per la durata delle chiamate al/la dipendente vengono liquidate, ove spettante, le indennità per servizio notturno e festivo come determinati dal presente contratto.

(3) A livello aziendale viene inoltre determinato, previo confronto con le organizzazioni sindacali quanto segue:

  • a)  le unità operative, presso le quali saranno istituiti i servizi di reperibilità nonché la tipologia e durata di questi ultimi;
  • b)  i profili professionali chiamati ad effettuare i servizi;
  • c)  il numero di ore lavorative, le quali verranno riconosciute per la prestazione del servizio di reperibilità interna.

(4) I servizi di pronta disponibilità attuali, prima dell'applicazione del presente articolo, vengono rivisti in base alla loro necessità.

Art. 36 (Indennità di pronta reperibilità)

(1) Per i servizi di pronta reperibilità spettano le seguenti indennità orarie:

tipo reperibilità    lire    euro

reperibilità esterna  6.667    3,44

reperibilità interna  10.000    5,16

(2) Dette indennità orarie spettano anche per i servizi prestati dall'1° gennaio 2000.

Art. 37 (Compenso per lavoro straordinario)

(1) Il lavoro straordinario non viene utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.

(2) Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere autorizzate dal dirigente responsabile.

(3) Le ore di lavoro straordinario remunerate non possono superare i seguenti limiti massimi:

  • a)  Limite massimo aziendale: questo limite viene determinato all' inizio di ogni anno moltiplicando il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno, inclusi quelli in aspettativa, per il coefficiente di 30. Per far fronte alle esigenze urgenti di servizio, l'utilizzo delle ore all'interno delle varie unità operative aziendali è flessibile.
  • b)  Limite massimo individuale: Questo limite non potrà superare, per ciascun dipendente, il numero di 100 ore annuali.

(4) I limiti individuali potranno essere aumentati - in casi eccezzionali da motivare con esigenze particolari di servizio - fino al limite massimo di n.200 ore annuali.

(5) Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolarmente conto:

  • -  del richiamo in servizio per pronta reperibilità;
  • -  della partecipazione a commissioni o ad altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi;
  • -  dell' assistenza all'organizzazione di corsi di aggiornamento;
  • -  dall' esecuzione di incarichi speciali al di fuori dei compiti istituzionali.

(6) Il lavoro straordinario può, a richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con riposi sostitutivi.

(7) Il lavoro straordinario prestato oltre il limite individuale di 100 ore (vedi punto 3, lettera b), che per motivi di servizio non può essere recuperato entro l'anno solare, viene retribuito entro il 30 giugno dell'anno successivo con una maggiorazione del 50 per cento per ogni ora prestata oppure, a richiesta del dipendente, accreditata sulla banca ore con una maggiorazione del 20 percento.

(8) La misura del normale compenso orario è determinata mediante la divisione dello stipendio mensile spettante per livello retributivo, classe o scatto, compresa l'indennità integrativa speciale, per il coefficiente 160.

(9) La misura del compenso per lavoro straordinario è determinata aumentando il normale compenso orario di cui al comma 8 del 30 per cento.

(10) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Art. 38 (Indennità per particolari condizioni di lavoro)

(1) Con le indennità vengono premiate le prestazioni in particolari condizioni di lavoro:

  • a)  il servizio festivo;
  • b)  il servizio notturno;
  • c)  il lavoro logorante in determinate unità operative;
  • d)  le prestazioni di turni di lavoro logoranti.

(2) Le indennità vengono corrisposte mensilmente e sono cumulabili fra loro.

Art. 39 (Indennità per servizio festivo)

(1) Le fasce orarie per le quali spetta l'indennità vengono determinate come segue:

  • -  giorno intero dalle ore 0 alle ore 24
  • -  mezza festività - mattina dalle ore 0 alle ore 12
  • -  mezza festività - pomeriggio dalle ore 12 alle ore 24

(2) Per ogni ora di lavoro festivo (domeniche/festività) spetta un indennità di lire 4.000 (euro 2,07). Per la presenza in servizio, indipendentemente dalla durata, spetta comunque un'indennità di quota unica pari a lire 10.000 (euro 5,16).

(3) L'indennità per lavoro festivo viene corrisposta per il seguente tipo di lavoro attivo:

  • -  servizio ordinario
  • -  chiamate in reperibilità
  • -  lavoro straordinario

(4) L'indennità di cui ai commi precedenti si applica dal 1° giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore del presente accordo.

Art. 40 (Indennità per il servizio notturno)

(1) Ai fini della determinazione dell'indennità la fascia oraria del lavoro notturno inizia alle ore 20 e termina alle ore 7 del giorno successivo.

(2) Per ogni ora di lavoro notturno spetta un indennità di lire 5.000 (euro 2,58).

(3) L'indennità per lavoro notturno viene corrisposta per il lavoro attivo del seguente tipo:

  • -  servizio ordinario
  • -  chiamate in reperibilità
  • -  lavoro straordinario

(4) L'indennità per lavoro notturno di cui ai commi precedenti si applica con decorrenza dal 1° giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore del presente accordo.

Art. 41 (Indennità per lavoro logorante)

(1) Al personale infermieristico operante nelle seguenti unità operative compete un indennità per lavoro logorante, per le giornate di effettivo servizio prestate, pari a lire 8.000 (euro 4,13) giornaliere:

  • -  terapie intensive
  • -  sale operatorie

(2) Nella contrattazione aziendale possono essere determinate ulteriori unità operative e profili professionali, che prestano servizio alle stesse condizioni logoranti del personale di cui sopra.

(3) In casi particolari l'indennità può essere aumentata fino ad un massimo di lire 12.000 (euro 6,2).

(4) Per i turni di lavoro di durata fino a 4 ore l'indennità viene ridotta della metà.

(5) Fino all'entrata in vigore dell'accordo a livello aziendale trova applicazione la normativa previgente.

Art. 42 (Indennità per turni logoranti)

(1) I seguenti turni di lavoro vengono considerati particolarmente logoranti e remunerati come segue:

  • -  Lavoro a turni su 24 ore: I turni di lavoro sono distribuiti periodicamente sulle 24 ore giornaliere. Viene corrisposta un' indennità dell'ammontare di lire 10.000 (euro 5,16) per ogni giorno di effettivo lavoro.
  • -  Turni spezzati: Vengono considerati turni spezzati i turni programmati interrotti da una pausa di lavoro di durata minima di 2 ore. Viene corrisposta un' indennità dell'ammontare di lire 10.000 (euro 5,16) per ogni giorno di effettivo lavoro.

(2) I seguenti turni di lavoro vengono considerati logoranti e remunerati come segue:

  • -  Lavoro a turni su 12 ore: Si tratta di prestazione di turni di lavoro che contribuisce alla funzionalità del relativo servizio per almeno 12 ore giornaliere e sono distribuiti periodicamente sulle 12 ore giornaliere. Viene corrisposta un' indennità dell'ammontare di lire 3.500.- (euro 1,81) per ogni giorno di effettivo lavoro.

Art. 43 (Indennità per i dirigenti sostituti)

(1) Al sostituto del direttore di struttura dirigenziale da individuarsi a livello aziendale compete un'indennità di istituto mensile fino al venti per cento dell'indennità di funzione percepita dal titolare della relativa direzione. Costituisce compito principale dei dirigenti sostituti sostituire il titolare della direzione in caso di assenza e di coadiuvarlo nei compiti dirigenziali. La fruizione dell'indennità è connessa all'effettivo esercizio delle relative funzioni.

(2) In caso di assenza o di impedimento del dirigente titolare, al suo dirigente sostituto spetta l'indennità di funzione dirigenziale con decorrenza dal 46° giorno di assenza o di impedimento. A tale fine è considerata assenza del titolare anche qualora venga incaricato a dirigere un'altra struttura dirigenziale, anche a titolo temporaneo, con contestuale esonero dalla direzione della struttura di cui risulta titolare.

Art. 44 (Cumulo di premi ed indennità)

(1) L'indennità libero professionale di cui all'articolo 30 è cumulabile con il salario di produttività di cui all'articolo 28 fino alla misura massima del 60 per cento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale di appartenenza. L'indennità libero professionale non è cumulabile, invece, con l'aumento individuale di cui all'articolo 26, comma 4.

(2) L'indennità libero professionale è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 29, 35, 38, 39, 40, 41 e 42. Essa è cumulabile con le altre indennità del presente capo fino alla misura massima del 100 per cento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale di appartenenza.

TITOLO V
Disposizioni varie

Art. 45 (Banca ore)

(1) A decorrere dal 1° gennaio 2002 è costituita a livello aziendale per ogni singolo dipendente una banca ore, le cui modalità di gestione sono determinate a livello decentrato.

Art. 46 (Aggiornamento professionale del personale)

(1) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

(2) Obiettivo dell'aggiornamento è il costante miglioramento della qualità dei servizi delle aziende sanitarie.

(3) Nella programmazione ed esecuzione dello aggiornamento si persegue nell'ordine la realizzazione delle strategie e degli obiettivi del piano sanitario provinciale, di quelli dell'azienda sanitaria ed infine di quelli dell'unità organizzativa. I relativi contenuti sono quindi da valutare come aggiornamento obbligatorio del personale. L'aggiornamento obbligatorio viene proposto ai seguenti livelli:

  • a)  Manifestazioni di aggiornamento obbligatorio interno:
    Sono considerate tali le manifestazioni che risultano nei programmi di aggiornamento a livello provinciale ed a livello di azienda sanitaria; questi ultimi vengono predisposti in base ai contenuti dei primi. Inoltre sono considerati tali le manifestazioni prescritte da disposizioni di legge ed in particolare dal decreto legislativo 626/94 i.f.v.
  • b)  Manifestazioni di aggiornamento obbligatorio esterno:
    Sono considerate tali le manifestazioni che non vengono proposte a livello dell'amministrazione provinciale o a livello di azienda sanitaria, ma che corrispondono ai contenuti dei programmi di cui sopra e realizzano gli obiettivi di cui al comma 3.

(4) I responsabili delle aziende sanitarie e delle loro unità organizzative assumono il compito di incentivare l'aggiornamento dei dipendenti sia al fine di aumentare le competenze proprie e dei propri collaboratori con riferimento alle continue esigenze di miglioramento della qualità, sia al fine di realizzare gli obiettivi di cui sopra.

(5) Gli uffici aggiornamento delle aziende sanitarie verificano e valutano i risultati delle manifestazioni formative organizzate a livello aziendale e l'ufficio formazione del personale sanitario provinciale quelle organizzate a livello provinciale.

(6) L'ufficio provinciale di cui sopra, in collaborazione con gli uffici aggiornamento delle aziende sanitarie elabora metodologie e strumenti di valutazione adeguati. La verifica dei risultati formativi del singolo collaboratore avviene tramite un colloquio personale con il diretto superiore.Valutazioni negative devono essere espresse per iscritto.

(7) Ogni dipendente è obbligato a formarsi e ad aggiornarsi. Si applicano i criteri e la disciplina determinate dalla commissione provinciale di formazione continua, di cui all'articolo 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7. Per il personale, al quale non si applica la disciplina di cui sopra, si determina la seguente regolamentazione:

  • 1)  il personale fino al 4° livello funzionale per una durata minima di 4 ore per anno solare,
  • 2)  il personale del 4° e 5° livello funzionale per una durata minima di 8 ore per anno solare,
  • 3)  il personale oltre il 6° livello funzionale per una durata minima di 16 ore per anno solare.

Nel monte ore di cui sopra non è incluso l'aggiornamento facoltativo di cui al successivo comma 10 e il relativo tempo di viaggio per l'aggiornamento obbligatorio.

(8) Il tempo impiegato dal dipendente per l'aggiornamento obbligatorio è considerato come orario di servizio in base alla vigente disciplina riguardante l'istituto della missione e, quanto al rimborso delle spese, fino all'esaurimento dei mezzi finanziari disponibili. Questa regolamentazione si applica anche al personale con orario di servizio a tempo parziale indipendentemente dall'ammontare delle ore e dalla distribuzione settimanale dell'orario di servizio.

(9) In ogni azienda sanitaria viene istituito il comitato tecnico per l'aggiornamento professionale. Al fine di garantire la collaborazione ed i flussi informativi ottimali fra l'ufficio formazione del personale sanitario della Provincia e gli uffici per l'aggiornamento delle aziende sanitarie, il comitato tecnico aziendale è così composto:

  • a)  dal responsabile dell' ufficio aggiornamento dell'azienda sanitaria;
  • b)  dai membri del gruppo di lavoro provinciale per l' aggiornamento, che in quella sede rappresentano la loro azienda sanitaria nonché la loro categoria professionale;
  • c)  da ulteriori esperti nominati dal direttore generale, il cui numero dipende della complessità dei servizi.

Il presidente del comitato tecnico viene eletto dai membri del comitato. Il comitato adotta le proprie decisioni a maggioranza. In caso di parità di voto decide il voto del presidente. Il comitato decide autonomamente del proprio metodo di lavoro e informa il direttore generale dell'azienda di appartenenza nonché l'ufficio per la formazione del personale sanitario sulle decisioni prese (elezione del presidente e metodo di lavoro).

(10) Il comitato predetto ha le seguenti competenze e compiti principali:

  • a)  elabora in accordo con il direttore generale sulla base dei programmi di aggiornamento della Provincia i programmi di aggiornamento aziendale;
  • b)  elabora in accordo con il direttore generale i criteri per la distribuzione dei mezzi finanziari a disposizione;
  • c)  elabora in accordo con il direttore generale i piani annuali di distribuzione dei mezzi finanziari a disposizione;
  • d)  decide sulle domande di partecipazione a manifestazioni di aggiornamento obbligatorio esterne e facoltative, presentate dai dirigenti e dai dipendenti;
  • e)  determina in accordo con il direttore generale le priorità annuali nell' aggiornamento sulla base degli obiettivi di cui al comma 3, quale orientamento alla dirigenza dell'azienda;
  • f)  elabora in accordo con il direttore generale i criteri per la concessione di contributi per le spese per l' aggiornamento facoltativo;
  • g)  predispone proposte di criteri di distribuzione dei permessi retribuiti per motivi di studio. In caso di rigetto della domanda, il dipendente può rivolgersi al direttore generale, il quale decide in via definitiva.

Ai sensi dell'articolo 72 dell'accordo intercompartimentale vigente le organizzazioni sindacali sono sentite nelle decisioni di cui alle lettere a, b, c, e, f e g nonché sui criteri di applicazione della lettera d del presente comma. La partecipazione ad una manifestazione di aggiornamento obbligatoria interna ai sensi del comma 3, lettera a) viene concordata fra il collaboratore ed il diretto superiore.

(11) Le aziende sanitarie possono promuovere l'aggiornamento facoltativo dei dipendenti nelle seguenti forme:

  • a)  concessione di un congedo straordinario retribuito, il quale, salvo casi eccezionali non può superare i 5 giorni all' anno;
  • b)  concessione di un contributo per le spese sostenute. Per incentivare la formazione continua il contributo per le spese sostenute può essere concesso anche al personale temporaneamente non in servizio a condizione che la partecipazione ad una manifestazione di aggiornamento sia compatibile con la causa dell' assenza.

Le due forme di sostegno sono compatibili tra di loro.

(12) La frequenza dell'aggiornamento facoltativo può essere autorizzata soltanto se compatibile con le esigenze di servizio e se è nell'interesse del servizio stesso. L'interesse del servizio viene accertato dal superiore competente.

(13) Le aziende sanitarie determinano il fondo da destinare al finanziamento della formazione e dell'aggiornamento per ogni anno solare. Il fondo annuale per la formazione viene determinato all'inizio di ogni anno ed è composto dalle seguenti quote:

  • -  dal 2 percento degli elementi retributivi conferiti al personale dell' area di comparto nell'anno precedente e destinati al calcolo della tredicesima mensilità, esclusi gli oneri sociali dell'area contrattuale di riferimento;
  • -  dall' importo eventualmente non utilizzato nell'anno precedente;
  • -  dai mezzi finanziari di cui alla deliberazione della Giunta provinciale concernente la suddivisione e destinazione delle entrate derivanti dalle sperimentazioni scientifiche dei farmaci nelle aziende sanitarie.

Con questi mezzi viene finanziato anche l'acquisto di libri, riviste specializzate ed altri strumenti necessari per la formazione continua dei dipendenti. Una quota pari al 10 percento del fondo per l'aggiornamento è a disposizione del direttore generale quale fondo di riserva per il finanziamento di iniziative di aggiornamento di importanza rilevante e impreviste. Qualora la quota non dovesse essere utilizzata nel medesimo anno finanziario, questa potrà essere utilizzata anche per il finanziamento di altre iniziative di aggiornamento.

(14) Le parti contraenti garantiscono l'applicazione uniforme della normativa di cui sopra in tutte le aziende sanitarie.

(15) Le aziende sanitarie possono stipulare convenzioni con istituti di formazione pubblici o privati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo.

(16) Il presente articolo si applica a partire dal 1° gennaio 2002.

Art. 47 (Servizio mensa)

(1) Il personale ha diritto ad usufruire della mensa in connessione con l'orario di servizio.

(2) Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio e non è comunque monetizzabile.

(3) Il tempo impiegato per il consumo del pasto deve essere rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario.

(4) Il prezzo della mensa senza bevanda è determinato in lire 4.000 (euro 2,6). A decorrere dal 1° gennaio 2003 lo stesso è rideterminato in lire 6.000. L'azienda può offrire la colazione al prezzo dell'importo a carico dell'azienda.

(5) Gli importi di cui al comma 4 pagati in concomitanza con la determinazione del prezzo della mensa negli accordi di comparto dell'area medica e medico veterinaria e della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale.

(6) Nei casi in cui il personale ha diritto al pasto gratuito a causa di particolari esigenze di servizio possono essere stipulate apposite convenzioni con esercizi alberghieri per la fornitura del pasto. In tale caso il personale interessato non ha diritto al rimborso delle spese di vitto ai sensi della disciplina sulla missione.

(7) Il personale che presta il proprio servizio presso una sede distaccata e non può utilizzare il servizio mensa ha diritto al buono pasto nella misura di lire 8.000 (euro 4,13).

(8) Nella contrattazione aziendale sono determinate le categorie di personale a cui si applica il secondo comma dell'articolo 5 dell'allegato 1 del contratto collettivo intercompartimentale del 29.07.1999.

Art. 48 (Rimborso spese per visite mediche)

(1) Al personale che per motivi di servizio deve sostenere spese per visite mediche, è concesso dietro presentazione delle relative ricevute di pagamento l'integrale rimborso da parte dell'azienda di appartenenza.

Art. 49 (Abbigliamento di servizio)

(1) Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo per motivi igienici sanitari di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate, gli stessi verranno curati, compresi lavaggio e rammendo, esclusivamente a spese dell'amministrazione.

Art. 50 (Istituzione del collegio di conciliazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro)

(1) Ai fini degli articoli 81 e 82 del contratto collettivo intercompartimentale del 29.7.1999 viene istituito a livello provinciale un unico collegio di conciliazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione.

Art. 51 (Incentivazione della produttività e plusorario)

(1) Le aziende sanitarie, in attuazione delle disposizioni previste dalla deliberazione della Giunta provinciale 21 ottobre 1991, n. 6133 e successive modifiche, hanno per gli anni 1999 e 2000 la facoltà nel caso di una insufficiente disponibilità del fondo di incentivazione sub I per il pagamento delle quote complessive spettanti al personale per la prestazione delle ore di plus orario preventivamente autorizzato, di attingere dalla quota riservata all'amministrazione.

Art. 52 (Copertura assicurativa)

(1) In attesa di una disciplina organica che regoli a livello provinciale la presente materia, le aziende sanitarie assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile del personale, ivi comprese le spese di patrocinio legale per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.

(2) Fermo restando quanto disciplinato al precedente comma, nella contrattazione aziendale possono essere previste forme di copertura assicurativa del personale per la copertura della responsabilità amministrativa per colpa grave con onere a carico del personale medesimo. L'adesione da parte del personale a dette forme assicurative è comunque facoltativa ed avviene su base volontaria in forma scritta.

Art. 53 (Prestazioni di consulenza)

(1) L'attività di consulenza è consentita al personale esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali dell'azienda ed in relazione al profilo professionale e ruolo di appartenenza ed, ove prevista, della disciplina, nei seguenti casi:

  • A)  In servizio di altra azienda del comparto:
    L'attività di consulenza prestata in strutture e servizi di altra azienda del comparto è consentita in un quadro normativo, definito con apposita convenzione fra le aziende interessate, che disciplini:
    • -  Il compenso deve affluire all' amministrazione di appartenenza, che provvede ad attribuire il 95 per cento al dipendente avente diritto quale prestatore della consulenza.
  • B)  Consulenza a istituzioni pubbliche non sanitarie e a privati:
    • -  L' attività di consulenza prestata a favore di istituzioni pubbliche non sanitarie o di privati è consentita al personale interessato, per limitati periodi di tempo, quando non sia in contrasto con le finalità ed i compiti del Servizio Sanitario, in un quadro normativo definito con apposita convenzione tra dette istituzioni o privati e l'azienda da cui dipende il personale, che disciplini:
      • -  la durata della convenzione;
      • -  i limiti di orario dell' impegno compatibili con l'articolazione dell'orario di servizio;
      • -  l' entità del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso al personale, ove l'attività sia svolta fuori del debito orario di lavoro;
      • -  motivazioni e fini della consulenza onde consentire valutazioni di merito sulla natura della stessa e la sua compatibilità con i compiti del Servizo sanitario e con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente;
      • -  il relativo compenso dovrà comunque affluire all' amministrazione di appartenenza, che provvede ad attribuirne il 95 pr cento al dipendente avente diritto entro 15 giorni all'introito;
      • -  le prestazioni oggetto della convenzione non possono comunque configurare un rapporto di lavoro subordinato.

(2) Il presente articolo può essere esteso eccezionalmente anche ad altre prestazioni occasionali.

TITOLO VI
Norme transitorie ed abrogaziuone di norme

Art. 54 (Assegno ad personam relativo all'ex indennità della professione infermieristica)

(1) Al personale dei profili professionali infermiere, vigilatrice di infanzia, ostetrica/o, assistente sanitaria/o che in data 31.12.2001 ha raggiunto l'anzianità di sevizio di cui al presente comma compete un assegno ad personam lordo, mensile, fisso e ricorrente, non rivalutabile, nel modo seguente:

  • -  al 19° anno di effettivo servizio lire 101.160 (euro 52,24);
  • -  al 21° anno di effettivo servizio lire 25.290 (euro 13,14);
  • -  al 22° anno di effettivo servizio lire 50.580 (euro 26,29);
  • -  al 23° anno di effettivo servizio lire 75.870 (euro 39,43);
  • -  al 24° anno di effettivo servizio lire 101.160 (euro 52,58);
  • -  al 26° anno di effettivo servizio lire 25.290 (euro 13,06);
  • -  al 27° anno di effettivo servizio lire 50.580 (euro 26,12);
  • -  al 28° anno di effettivo servizio lire 75.870 (euro 39,18);
  • -  al 29° anno di effettivo servizio lire 101.160 (euro 52,24).

(2) L'assegno ad personam di cui al comma 1 compete anche in caso di riammissione in servizio e viene corrisposto per dodici mensilità.

(3) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Art. 55 (Disciplina del personale della dirigenza non medica appartenente alla 6°, 7°, 8° ed 8bis qualifica funzionale)

(1) L'assetto giuridico e retributivo del personale della dirigenza non medica appartenente alla 6°, 7°, 8° ed 8bis qualifica funzionale che all'entrata in vigore del presente contratto svolge funzioni di capo ufficio rispettivamente capo ripartizione viene demandato alla contrattazione di comparto del personale dirigenziale non medico del comparto del personale per il servizio sanitario provinciale.

Art. 56 (Assegno di vacanza contrattuale)

(1) All'entrata in vigore del presente contratto al personale spetta un'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 1999 nella misura unica lorda di lire 1.000.000 in proporzione al servizio remunerato nell'anno 1999.

Art. 57 (Riammissione in servizio - inquadramento economico)

(1) Il personale riammesso in servizio è inquadrato in un profilo professionale le cui mansioni siano identiche o similari a quelle esercitate al momento della cessazione dal servizio oppure in un profilo professionale della stessa qualifica funzionale per il quale possiede i requisiti culturali d'accesso.

(2) Al personale di cui al primo comma viene attribuito un trattamento economico da stabilirsi da apposita commissione, composta da tre esperti, tenuto conto dell'esperienza professionale attinente all'impiego previsto, escluso ogni riconscimento di servizio.

(3) Ai fini del presente articolo viene considerata riammissione in servizio anche l'assunzione in seguito a servizio prestato presso gli enti cui si applica il contratto collettivo di intercomparto del 29.7.1999.

Art. 58 (Norma transitoria per il personale inquadrato nella sesta qualifica funzionale appartenente al profilo professionale di tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, logopedista, fisioterapista-terapista occupazionale)

(1) In sede di primo inquadramento al personale inquadrato nella sesta qualifica funzionale appartenente al profilo professionale di tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, logopedista, fisioterapista-terapista occupazionale, con almeno dieci risp. cinque anni di anzianità spetta una classe risp. scatto, che viene assorbito ove esistente dall'assegno ad personam formato dalla quota rimanente del fondo D e conglobato nello stipendio.

Art. 59 (Norma transitoria di inquadramento per il personale assunto in data antecedente 28 giugno 1981)

(1) In sede di primo inquadramento al personale assunto antecedentemente il 28° giugno 1981 in aggiunta a quanto stabilito dai precedenti articoli, viene concesso un ulteriore scatto e inquadrato nella relativa posizione della griglia di cui in allegato 3 che ne è parte integrante.

Art. 60 (Abrogazione di norme)

(1) Con l'entrata in vigore del presente contratto e, ove previsto, dall'entrata in vigore del contratto aziendale non trovano più applicazione nei confronti del personale appartenente alla presente area negoziale, tutte le norme previgenti incompatibili con quelle del contratto stesso in relazione ai soggetti ed alle materie dalle stesse contemplate ed in particolare:

  • a)  l' articolo 1, gli articoli 3 fino al 10, gli articoli 12 fino al 24, l'articolo 26, l'articolo 33, gli articoli 38 fino al 43, gli articoli 49 fino al 54, l'articolo 56 e gli articoli 57 fino al 70 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, nonché gli allegati 1 e 2 dello stesso;
  • b)  gli articoli 1 fino al 14, gli articoli 16 fino al 40, gli articoli 42 fino al 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 maggio 1987, n. 270;
  • c)  gli articoli 1 fino al 10, gli articoli 12 fino al 20, l' articolo 25, articoli 29 fino al 31, gli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, gli articoli 48 fino al 69 del decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1983, n. 348;
  • d)  l' accordo per il personale dell'area non medica 1994-1996 del Servizio Sanitario Provinciale, e successive modifiche, pubblicato sul BUR il 4 giugno 1996, n. 26;
  • e)  gli accordi integrativi su base provinciale " Incentivazione della produttività e produttività per obiettivi", area negoziale del personale non medico di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano del 21 ottobre 1991, n. 6133;
  • f)  accordi integrativi su base provinciale al D.P.R. n. 348/90 firmati dai contraenti inerente: "L' aggiornamento professionale del personale non medico"; "il diritto allo studio" ed integrazione dell'accordo integrativo; "Incentivazione della produttività e produttività per obiettivi"- area negoziale personale non medico di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale del 20 luglio 1992, n. 3993;

(2) Le parti concordono che eventuali errori materiali riscontrabili nel presente contratto sarranno corretti a cura dell'Assessorto della Sanità, previa informazioni alle OO.SS. firmatarie.

ALLEGATO 1
Disciplina dei servizi essenziali da garantire in caso di sciopero

Art. 1 (Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali)

(1) Nel caso di proclamazione di uno sciopero i reparti e servizi dovranno attenersi nel rispetto della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche alle sotto elencate modalità:

  • -   Disinfezione letti:   Primo giorno sciopero, reperibilità un disinfettore al secondo giorno consecutivo di sciopero
  • -  Servizio dieta e rispettivo magazzino dispensa:Va garantita la presenza di personale minimo sufficiente alla preparazione delle diete riferite ad una determinata forma morbosa, sentite le organizzazioni sindacali il giorno precedente dell'inizio dello sciopero
  • -   Cucina e rispettivo magazzino dispensa:  L' amministrazione si impegna a trovare un'adeguata sostituzione del servizio di ristorazione collettiva di cui devono dare documentata dimostrazione. Qualora il servizio sostitutivo non fosse attuabile, deve essere assicurato il contingente minimo di personale, sentite le organizzazioni sindacali
  • -   Mensa:  Adesione allo sciopero
  • -   Guardaroba edistribuzione camici:  Adesione allo sciopero
  • -  Lavanderia: Primo giorno sciopero, servizio completo al secondo giorno consecutivo di sciopero
  • -  Inceneritore rifiuti speciali: Primo giorno sciopero, servizio completo al secondo giorno consecutivo di sciopero
  • -   Magazzini economali:  Adesione allo sciopero
  • -  Trasporto ammalati: Nei reparti una presenza nelle 24 ore
  • -   Portineria:  Adesione allo sciopero
  • -  Centralino: Sciopero, l'amministrazione deve in ogni caso provvedere ad una sostituzione adeguata del personale scioperante
  • -  Officina: Reperibilità
  • -  Sterilizzazione: Primo giorno sciopero, reperibilità al secondo giorno consecutivo di sciopero
  • -   Prove funzionali:  Adesione allo sciopero
    - Cardio
    - Pneumo
    - Gastro
  • -  Emodinamica: Adesione allo sciopero
  • -  EEG(elettroencefalogramma): Reperiblità
  • -  Poliambulatori:Adesione allo sciopero
  • -  Squadra pulizie: Adesione allo sciopero
  • -  Autisti: Adesione allo sciopero
  • -  Fisioterapia: Adesione allo sciopero
  • -  Tutte le ripartizioni: (amministrative e agenzie): Adesione allo sciopero
  • -  Centro elaborazione dati: Una reperibilità per il servizio di Pronto soccorso
  • -  Centro stampe: Adesione allo sciopero
  • -  Convitto scuole: Adesione allo sciopero
  • -  Ufficio farmaceutico: Adesione allo sciopero
  • -  Area e igiene sanità:Una reperibilità medica e vigile sanitario
  • -  Area territorioe servizi zonali: Come servizio festivo
    - infermieri di base
    - Ambulatori vari
    - Centro antitubercolare
    - Centro riabilitazione
    - Centro tumori
  • -  Medicina preventiva età evolutiva: Adesione allo sciopero
    - Centro audiofonologico
    - Centro ortottico
  • -  Centro salute mentale: Una presenza medico e una infermieristica
  • -  Centro medico assistenza sociale: Una presenza medico e una infermieristica
  • -  Servizio elettromedicali: Reperibilità
  • -  Centrale termica: Coma servizio festivo
  • -  Centro trasfusionale, Laboratorio di Ematologia, Laboratorio centrale: Come servizio festivo e/o secondo festivo
  • -  Istopatologia: Reperibilità
  • -  Farmacia: Reperibilità
  • -   Farmacia alimentazione parenterale:  Turno completo
  • -  Fisica sanitaria: Adesione allo sciopero
  • -  Radiologia: Come servizio festivo e/o secondo festivo
  • -  Medicina nucleare: Reperibilità
  • -  Necrofori: Una presenza come servizio festivo
  • -  Pronto soccorso: Turno completo, compresa una presenza amministrativa e una presenza di portantino trasporto malati nelle 24 ore nonché ambulatorio di odonomastologia d'urgenza
  • -  Anestesia: Come servizio festivo
  • -  Rianimazione: Turno completo
  • -  Chirurgia d'urgenza: Turno completo
  • -  Unità coronarica: Turno completo
  • -  Dialisi: Turno completo
  • -  Immaturi: Turno completo
  • -  Lactarium: Turno completo
  • -  Nido (sez. neonatale): Turno completo
  • -  Sale operatorie: Come servizio festivo
  • -  Sala parto: Turno completo
  • -  Chemioterapia antiplastica: Turno completo
  • -  AIDS: Primo giorno sciopero, servizio completo al secondo giorno consecutivo di sciopero
  • -  Chirurgia infantile: Come servizio festivo
  • -  Pediatria: Come servizio festivo
  • -  Pneumologia: Come servizio festivo
  • -  Reparto oculistica: Come turno notturno, ambulatori come servizio festivo
  • -  Reparto otorino: Come turno notturno, ambulatori come servizio festivo
  • -  Ematologia, Psichiatria, Stadio: Turno completo di personale infermieristico
  • -  Altri reparti di degenza: Come turno notturno
  • -  Organizzazione servizio infermieristico: Turno completo
  • -  Servizio veterinario: Reperibilità, in mancanza di apposite convenzioni deve essere assicurata l'assistenza zooiatrica d'urgenza

Art. 2 (Quantificazione dei contingenti)

(1) La quantificazione dei contingenti numerici di personale, suddivisi per qualifiche e professionalità, che sono esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi è effettuata in sede di contrattazione decentrata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto collettivo di comparto.

(2) Gli enti, in occasione di ogni sciopero, individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale inclusi nei contingenti come sopra definiti, tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerati dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacli locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo scipero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile.

Art. 3 (Istitutzione di un comitato per la risoluzione dei problemi contingenti)

(1) Per ogni evenienza è disponibile, per tutta la durata dello sciopero, un comitato composto da rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dall'amministrazione dell'ente, con il compito di risolvere i problemi contingenti. Il suddetto comitato è composto pariteticamente da membri designati dalle Organizzazioni sindacali e dal Comitato di amministrazione.

Art. 4 (Indizione di sciopero)

(1) Lo sciopero può essere indetto solo dalle organizzazioni sindacali che hanno presentato il codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero.

ALLEGATO 2
Trattamento giuridico ed economico del personale appartenent ai profili professionali del servizio sanitario provinciale

Capo I

Art. 1 (Ascrizione dei profili professionali alle qualifiche funzionali)

(1) I profili professionali del personale del Servizio Sanitario Provinciale sono ascritti alle qualifiche funzionali di cui all'elenco seguente, parte integrante del presente allegato.

Art. 2 (Inquadramento nelle qualifiche funzionali)

(1) Il personale di cui all'articolo 1 viene inquadrato a decorrere dal 1° gennaio 2002 nei corrispondenti profili professionali secondo la seguente tabella di corrispondenza:

Profili professionali

(2) La tabella di corrispondenza di cui al comma 1 si applica anche in caso di riammissione in servizio.

Art. 3 (Inquadramento nei livelli retributivi)

(1) Il personale di cui all'articolo 1 viene inquadrato a decorrere 1° gennaio 2002, nei livelli retributivi di cui all'articolo 25 del contratto di comparto della rispettiva qualifica funzionale di appartenenza.

(2) L'inquadramento nel livello retributivo inferiore o superiore di cui all'articolo 25 avviene nel rispetto del maturato economico formato:

  • a)  dallo stipendio mensile spettante per livello, classi e scatti, compresi l' indennità provinciale del 35 per cento, il salario di omogeneizzazione e la quota percentuale dell'ex-fondo "D" così determinata:
    •    -  0% fino al 3° anno di effettivo servizio,
    • -  50% dal 4° all'8° anno di effettivo servizio;
    • -  80% dal 9° al 16° anno di effettivo servizio;
    • -  100% dal 17° anno di effettivo servizio;
    •   Per la determinazione dell' effettivo anno di servizio si tiene conto dei servizi prestati presso ente.
  • b)  dall' indennità di incremento dell'utilizzazione delle strutture e degli impianti e della efficienza dei servizi di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, se spettante;
  • c)  dall' indennità di incremento, della utilizzazione delle strutture e degli impianti, di cui all'articolo 57, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, se spettante;
  • d)  dall' indennità per il personale infermieristico di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, se spettante;
  • e)  dall' indennità della professione infermieristica di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, se spettante, fino a concorrenza dell'indennità di cui all'articolo 50, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. Il restante importo è corrisposto in forma di assegno ad personam e per dodici mensilità.

In caso di inquadramento in un livello retributivo cui corrisponda una indennità integrativa speciale di importo inferiore a quella in godimento, la relativa differenza è aggiunta al maturato economico ai fini dell'inquadramento.

(3) Qualora la differenza tra il maturato economico stabilito ai sensi dei commi 1 e 2 e lo stipendio di livello attribuito in sede di inquadramento superi il 50 per cento dell'importo corrispondente alla classe del rispettivo livello retributivo inferiore (3 per cento), tale maggiore importo viene detratto fino a concorrenza dal fondo - "D" di cui al comma 1, lettera a). Qualora la relativa differenza sia, invece, inferiore al 50 per cento dell'importo corrispondente alla classe medesima, il fondo - "D"di cui al comma 1, lettera a) viene aumentato per l'importo necessario per raggiungere il 50 per cento dell'importo corrispondente alla classe di cui sopra.

(4) Ai fini del comma 3 l'ex fondo - "D" viene trasformato in assegno ad personam e viene ridotto in sede di attribuzione di ogni nuova posizione connessa con la progressione economica nel livello di appartenenza per il valore corrispondente al 50 per cento della maggiorazione economica derivante dall'attribuzione della nuova posizione di livello.

(5) Ai fini dei commi 3 e 4 per il personale che partecipa al fondo - "C", la quota teorica del fondo "D" corrispondente alla qualifica funzionale di appartenenza, viene scorporata dal fondo - "C", inteso quale somma complessiva dei compensi erogati connessi all'effettuazioine di plusorario.

(6) In sede di attribuzione del nuovo trattamento economico non vengono presi in considerazione i periodi di servizio che hanno già avuto riflessi sul trattamento economico presso gli enti di cui all'articolo 1 del contratto collettivo di intercomparto del 29.07.1999.

Art. 4 (Norma transitoria per i profili di assistente tecnico)

(1) Il personale già inquadrato nei profili professionali di programmatore di centri elettronici, geometra, perito industriale settore elettrotecnico, assistente tecnico addetto alle apparecchiature biomedicali, perito industriale settore metalmeccanico, che alla data di entrata in vigore del presente contratto espleti in modo continuativo e prevalente presso il Servizio Sanitario Provinciale o altri enti soggetti al contratto collettivo intercompartimentale, i compiti dei profili professionali di programmatore-analista EDP/programmatrice-analista EDP, statistico/a, tecnico edile, assistente tecnico specializzato, al raggiungimento del quarto anno di servizio, è inquadrato, con conversione del posto previo superamento di apposito esame d'idoneità, secondo le modalità da stabilirsi dall'Assessorato competente, nei corrispondenti profili professionali con decorrenza dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente contratto.

Art. 5 (Norma transitoria per il profilo di bagnino massaggiatore)

(1) Il personale appartenente al profilo professionale di bagnino/a che alla data di entrata in vigore del presente contratto espleti in modo continuativo e prevalente le mansioni di bagnino massaggiatore, al raggiungimento del quarto anno di servizio, è inquadrato con conversione del posto, previo superamento di apposito esame di idoneità di contenuto prevalentemente pratico, le cui modalità sono da stabilirsi dall'Assessorato competente, nel corrispondente profilo professionale di bagnino massaggiatore, profilo professionale ad esaurimento, ascritto alla quinta qualifica funzionale con decorrenza dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente articolo.

Art. 6 (Norma transitoria per il profilo di operatore/rice EDP)

(1) Il personale appartenente al profilo professionale di operatore tecnico che alla data di entrata in vigore del presente contratto espleti per un periodo di almeno quattro anni in modo continuativo e prevalente le seguenti mansioni: predisposizone, sorveglianza e guida dell'uso degli impianti EDP di un centro elaborazione dati o di un centro di servizio EDP secondo le indicazioni delle professionalità superiori, al raggiungimento del quarto anno di servizio, è inquadrato con conversione del posto previo superamento di apposito esame di idoneità di contenuto prevalentemente pratico le cui modalità sono da stabilirsi dall'Assessorato competente, nel corrispondente profilo professionale di operatore/rice EDP, ascritto alla quinta qualifica funzionale con decorrenza dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente articolo.

Art. 7 (Norma transitoria per il profilo operatore della centrale di emergenza sanitaria 118)

(1) Il personale che all'entrata in vigore del presente contratto svolge i compiti del profilo professionale di operatore della centrale di emergenza sanitaria 118 è inquadrato, con conversione del posto nel precitato profilo professionale, ascritto alla quinta qualifica funzionale, se in possesso della formazione professionale triennale.

Art. 8 (Norma transitoria per diversi profili)

(1) Il personale che all'entrata in vigore del presente contratto di fatto svolge l'attività corrispondente al proprio diploma professionale in modo continuativo e prevalente, privo dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca corrispondente al titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, al raggiungimento del quarto anno di servizio, è inquadrato con conversione del posto previo superamento di apposito esame d'idonteità, secondo le modalità da stabilirsi dall'Assessorato competente e superamento dell'esame riguardante la conoscenza della lingua italiana e tedesca di cui all'articolo 12 del presente allegato, nel corrispondente profilo professionale.

Art. 9 (Norma transitoria in generale)

(1) Ferme restando le particolari disposizioni di cui al presente accordo, il personale del servizio sanitario provinciale conserva l'inquadramento nel profilo di appartenenza oppure è inquadrato nel nuovo profilo professionale corrispondente al profilo soppresso o alla qualifica rivestita, secondo la tabella di corrispondenza di cui all'articolo 2 del presente allegato.

(2) Le parti convengono di concordare tempestivamente l'inquadramento dell'eventuale personale non elencato tra i profili professionali previsti dal presente contratto.

ELENCO DEI PROFILI PROFESSIONALI E LORO ASCRIZIONE ALLE QUALIFICHE FUNZIONALI

  • 1.  Qualifica funzionale:
    Mansioni: Attività manuali semplici, il cui adempimento corretto prevede anche l'utilizzo di mezzi di uso semplice.
    Responsabilità: Responsabilità per l'esecuzione corretta del lavoro assegnato.
    Requisiti per l'accesso dall'esterno: Licenza di scuola elementare o assolvimento dell'obbligo scolastico nonché se richiesto, semplici conoscenze pratiche nello specifico ambito di impiego.
    Bilinguismo: Attestato di bilinguismo D
    Profili professionali:
    Ruolo tecnico: Addetto/a alle pulizie
    Mansioni specifiche: Svolge esclusivamente attività di riordino, sistemazione e di pulizia degli ambienti interni ed esterni non sanitari, anche con l'utilizzo di apparecchiature di uso semplice, ma senza l'ausilio di elettrodomestici. Provvede, ove richiesto, all'apertura, aereazione e chiusura degli uffici e locali.
    Mobilità verticale: Dopo 4 anni di servizio: possibilità di avanzamento in tutti i profili professionali della 2°, 3° e 4° qualifica funzionale, per i quali non sono richiesti particolari requisiti d'accesso. Attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al profilo professionale cui si aspira. Dopo 6 anni di servizio: possibilità di avanzamento in tutti i profili professionali della 5° qualifica funzionale, per i quali non sono richiesti particolari requisiti d'accesso. Attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al profilo professionale cui si aspira.
  • 2.  Qualifica funzionale:
    Mansioni: Attività tecnico manuali con conoscenze non specialistiche; può essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.
    Responsabilità: Responsabilità per l'esecuzione corretta del lavoro assegnato.
    Requisiti per l'accesso dall'esterno: Licenza di scuola elementare o assolvimento dell'obbligo scolastico nonché se richiesto, semplici conoscenze pratiche nello specifico ambito di impiego.
    Bilinguismo: Attestato di bilinguismo D
    Profili professionali:
    Ruolo amministrativo: Fattorino/a
    Mansioni specifiche: Svolge compiti di anticamera, fornisce informazioni e stampati agli utenti, collabora all'attività di custodia, preleva, trasporta e consegna atti e corrispondenze d'ufficio, esegue le fotocopie e provvede alla loro fascicolatura.
    Mobilità verticale: Dopo 4 anni di servizio: possibilità di avanzamento in tutti i profili professionali della 3° e 4° qualifica funzionale, per i quali non sono richiesti particolari requisiti d'accesso. Attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al profilo professionale cui si aspira. Dopo 6 anni di servizio: possibilità di avanzamento in tutti i profili professionali della 5° qualifica funzionale, per i quali non sono richiesti particolari requisiti d'accesso. Attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al profilo professionale cui si aspira.
  • 3.  Qualifica funzionale:
    Mansioni:Attività manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specializzate e connesse attività amministrative o contabili elementari.
    Responsabilità: Responsabilità per l'esecuzione corretta del lavoro assegnato, nonché per il risultato conseguito dalle persone affidate al coordinamento.
    Requisiti per l'accesso dall'esterno: Licenza di scuola elementare e pluriennale esperienza professionale nel settore.
    Bilinguismo: Attestato di bilinguismo D
    Profili professionali:
    Ruolo amministrativo: Commesso/a
    Ruolo tecnico: Ausiliario/a specializzato/a
    Mansioni specifiche: Svolge tutte le operazioni inerenti la pulizia degli ambienti e le operazioni elementari e di supporto necessario al funzionamento del reparto e dei servizi sanitari, quali lo spostamento di ricoverati, il trasporto di medicine, reperti, materiali, vitto, attrezzature, vestiario e biancheria; provvede ad areare, spazzare, lavare e spolverare le camere e le corsie di degenza, le sale operatorie, di trattamento terapeutico di qualisiasi tipo e livello, i servizi di decenza, le docce ed i bagni, tutti gli altri ambienti di servizio, di accesso, le pertinenze e le scale, comunque facenti parte dell'unità operativa alla quale è addetto; provvede al trasporto dei degenti con i mezzi appropriati allo stato di salute ed alle condizioni di deambulazione oltre che all'assistenza di handicap ovvero di particolari condizioni di debolezza, secondo le istruzioni ricevute; provvede alla raccolta, allontanamento e smaltimento del materiale sporco e dei rifiuti solidi e liquidi compresi quelli speciali; provvede all'accompagnamento dei degenti sia per motivi esclusivamente terapeutici quali medicazioni, analisi fuori reparto e simili che per motivi di assistenza in rapporto alle loro particolari condizioni di bisogno ovvero per sistemarli nei locali di riunione; esegue ogni altro compito richiesto dalle professionalità superiori che rientri nella sua competenza. Svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta; è addetto alla conduzione di veicoli e alla piccola manutenzione degli stessi; svolge, altresì tutte le operazioni elementari e di supporto necessarie al funzionamento dell'unità operativa di assegnazione richiesta dalle professionalità superiori.
    Mobilità verticale: Dopo 4 anni di servizio: possibilità di avanzamento in tutti i profili professionali della 4° qualifica funzionale, per i quali non sono richiesti particolari requisiti d'accesso. Attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al profilo professionale cui si aspira. Dopo 6 anni di servizio: possibilità di avanzamento in tutti i profili professionali della 5° qualifica funzionale, per i quali non sono richiesti particolari requisiti d'accesso. Attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al profilo professionale cui si aspira.
  • 4.  Qualifica funzionale:
    Mansioni: Semplici attività amministrative; attività amministrativo-contabili; attività tecniche o tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo tecnico; capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate; semplice attività di controllo e di applicazione di norme; attività manuali connesse con le attività principali; attività tecniche con conoscenze specialistiche nel settore artigianale ed attività assimilabili; attività manuali o tecnico-manuali che presuppongono preparazione specializzata nel ramo tecnico, tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzo o strumenti complessi e connesse attività amministrative o contabili semplici, attività alberghiere; pulizia e manutenzione di utensili, apparecchi, presidi usati dal paziente e dal personale medico ed infermieristico per l'assistenza al malato; collaborazione con l'infermiere per atti di accudimento semplici al malato; lavaggio, asciugatura e preparazione del materiale da inviare alla sterilizzazione e relativa conservazione; attività di trasporto degli infermi in barella ed in carrozzella ed al loro accompagnamento se deambulanti con difficoltà; trasporto del materiale biologico, sanitario ed economale secondo protocolli stabiliti; rifacimento del letto non occupato e l'igiene dell'unità di vita del paziente ( comodino, letto apparecchiature); preparazione dell'ambiente e dell'utente per il pasto e aiuto nella distribuzione e nell'assunzione; riordino del materiale e pulizia del malato dopo il pasto; aiuto al paziente nel cambio della biancheria e nelle operazioni fisiologiche; comunicazione all'infermiere di quanto sopravviene durante il suo lavoro in quanto ritenuto incidente sull'assistito e sull'ambiente; partecipazione con l'equipe di lavoro, limitatamente ai propri compiti; esecuzione dei compiti affidati dall'infermiere coordinatore; provvede al rifacimento del letto occupato, all'igiene personale del paziente, al posizionamento ed al mantenimento delle posizioni terapeutiche.
    Responsabilità: Responsabilità per l'esecuzione corretta del lavoro assegnato.
    Requisiti per l'accesso dall'esterno: Diploma di licenza di scuola media o licenza di scuola elementare nonché assolvimento di un ulteriore biennio di studio o di una formazione professionale equivalente o diploma di fine apprendistato o formazione specifica teorico pratica non inferiore a 300 ore.
    Bilinguismo: Per l'esecuzione di attività a carattere amministrativo e similari è richiesto l'attestato di bilinguismo C; per l'esecuzione di attività a carattere artigianali classiche è richiesto l'attestato di bilinguismo D.
    Profili professionali:
    Ruolo amministrativo: Assistente di segreteria
    Mansioni specifiche: Svolge il lavoro di scritturazione e le operazioni contabili correnti, servendosi degli apparecchi e delle macchine d'ufficio disponibili; tiene registri, schedari, libri di protocollo e fascicoli; tiene e ordina le pratiche correnti; è a disposizione del pubblico, provvede al servizio telefonico e fornisce informazioni e indicazioni; immette e memorizza testi e dati in elaborazione EDP; accetta domande e le controlla secondo i criteri prestabiliti; provvede all'esecuzione autonoma del lavoro assegnato.
    Ruolo tecnico: Operatore/rice tecnico/a, operatore/ice tecnico/a addetto/a all'assistenza psichiatrica, operatore/ice socio sanitario/a, operatore/ice tecnico/a addetto/a all'assistenza
    Mobilità verticale: Dopo 4 anni di servizio: possibilità di avanzamento in tutti i profili professionali della 5° qualifica funzionale, per i quali non sono richiesti particolari requisiti d'accesso. Attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al profilo professionale cui si aspira. Dopo 6 anni di servizio: possibilità di avanzamento in tutti i profili professionali della 6° qualifica funzionale, per i quali non sono richiesti particolari requisiti d'accesso. Attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al profilo professionale cui si aspira.
  • 5.  Qualifica funzionale:
    Mansioni: Attività professionali ed artigianali richiedenti preparazione tecnica o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro o perizia nell'esecuzione o interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni, con la possibilità di assumere responsabilità di guida, di gestione aziendale e di controllo tecnico-pratico di altre persone; collaborazione nelle attività socio-sanitarie e didattiche; attività amministrative rientranti in parte sia nella quarta sia nella sesta qualifica funzionale.
    Responsabilità: Responsabilità per la corretta esecuzione del lavoro direttamente svolto nonché per il risultato conseguito dalle persone eventualmente coordinate, guidate o vigilate.
    Requisiti per l'accesso dall'esterno: Diploma di licenza di scuola media inferire o licenza di scuola elementare, nonché assolvimento di un ulteriore triennio di studio o di formazione professionale triennale o diploma di maestro artigiano o diploma di fine apprendistato, nonché ulteriore specializzazione nel settore con almeno quattrocento ore di insegnamento o di formazione professionale biennale, nonché ulteriore specializzazione nel settore con almeno quattrocento ore di insegnamento o equivalente formazione teorico-pratica.
    Bilinguismo: Per l'esecuzione di attività a carattere amministrativo e similari è richiesto l'attestato di bilinguismo C; per l'esecuzione di attività a carattere artigianali classiche è richiesto l'attestato di bilinguismo D. La tipologia di attestato di bilinguismo è apposto vicino ad ogni singolo profilo professionale.
    Profili professionali:
    Ruolo amministrativo: assistente di segreteria qualificato/a (C)
    Mansioni specifiche: Svolge oltre ai compiti propri del profilo professionale di assistente di segreteria, anche compiti di profili professionali prettamente amministrativi ascritti alla VI qualifica funzionale. Esegue autonomamente i suoi compiti, attenendosi alle istruzioni impartite dalle professionalità superiori; evade in particolare la semplice corrispondenza e le semplici pratiche amministrative, seguendo le indicazioni essenziali fornite dal superiore. Prepara convegni, riunioni ecc., stendendo all'occorenza il verbale; si assume altri compiti organizzativi; presta la sua collaborazione nell'amministrazione del personale, nella stesura del bilancio, nella contabilità e nei pagamenti.
    Ruolo sanitario:
    - infermiere/a generico/a, profilo professionale ad esaurimento (D)
    - infermiere/a psichiatrico/a con un anno di corso, profilo professionale ad esaurimento (D)
    - puericultrice, profilo professionale ad esaurimento
    - massofisioterapista e massaggiatore/ice, profilo professionale ad esaurimento (D)
    Ruolo tecnico:
    - operatore/ice tecnico/a coordinatore/ice, profilo professionale ad esaurimento (D)
    - capo cuoco/a (D)
    Mansioni specifiche: Il capo cuoco coordina in strutture complesse il lavoro del personale di cucina di cui è responsabile, eseguendolo anche personalmente; cura la composizione autonoma dei menù in collaborazione con i competenti responsabili; si occupa dell'efficienza funzionale, della pulizia, dell'igiene e dell'ordine e della manutenzione degli attrezzi e delle macchine in dotazione lasciando in ordine il posto di lavoro, osservando in tutte le fasi, scruplosamente, le norme igieniche di trattamento dei cibi e di sicurezza del lavoro.
    - bagnino/a massaggiatore/ice, profilo professionale ad esaurimento (D)
    - operatore/ice della centrale di emergenza sanitaria 118 (C)
    - operatore/ice tecnico/a specializzato/a addetto/a al servizio odontoiatrico (D)
    - operatore/ice tecnico/a - responsabile di gestione di settore aziendale (C)
    - conduttore/rice di caldaie a vapore, autista di autoambulanza, cuoco/a diplomato/a; impiantista elettricista ed impiantista idraulico, profili professionali ad esaurimento
    - operatore/ice EDP ( C )
    Mansioni specifiche: L'operatore/ice EDP predispone e sorveglia e guida l'uso degli impianti EDP di un centro elaborazione dati o di un centro di servizio EDP secondo le indicazioni delle professionalità superiori. Esegue tutte le fasi operative alla console e alle unità periferiche; tiene il registro delle attività (LOG) e tutti gli altri registri previsti; ispeziona la sala macchine, le macchine, l'impianto di condizionamento d'aria e di approvigionamento elettrico; elimina guasti o richiede l'intervento del servizio assistenza; predispone ed esegue il programma dei lavori previsti, controllandone il regolare svolgimento; esegue elaborazioni periodiche e salva i dati sulla base di un calendario prestabilito; taglia, smista e distribuisce i moduli di stampa; amministra l'archivio di tutti i supporti dati e la relativa documentazione; amministra gli accessori EDP e gli altri mezzi sussidiari, provvedendo alla loro tempestiva messa a disposizione; redige relazioni sullo svolgimento dell'attività e su eventuali guasti verificatisi; sbriga i lavori amministrativi correnti.
    Mobilità verticale: Dopo 4 anni di servizio: possibilità di avanzamento in tutti i profili professionali della 6° qualifica funzionale, per i quali non sono richiesti particolari requisiti d'accesso. Attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al profilo professionale cui si aspira. Dopo 8 anni di servizio: possibilità di avanzamento in tutti i profili professionali della 7° qualifica funzionale, se il profilo cui si aspira non richiede l'abilitazione professionale. Attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al profilo professionale cui si aspira.
  • 6.  Qualifica funzionale:
    Mansioni: Attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative, compresa la responsabilità per le attività direttamente svolte e per il risultato conseguito dalle unità operative sottordinate; attività nel campo amministrativo o tecnico nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali; particolare apporto di competenze in operazioni su apparati e attrezzature richiedenti conoscenze particolari delle relative tecnologie; attività socio-sanitarie e didattiche.
    Responsabilità: Responsabilità per il lavoro direttamente svolto nonché per il risultato conseguito dalle unità operative sottoordinate.
    Requisiti per l'accesso dall'esterno: Diploma di maturità o equivalente.
    Bilinguismo: Attestato di bilinguismo B
    Profili professionali: Ruolo sanitario:
    - ottico/a
    - odontotecnico/a
    - assistente all'infanzia, profilo professionale ad esaurimento
    Ruolo tecnico:
    - assistente tecnico-responsabile archivio
    - assistente tecnico-tecnico informatico
    - assistente tecnico-geometra
    - assistente tecnico-p.i. settore elettrotecnico
    - assistente tecnico addetto alle apparecchiature biomedicali
    - assistente tecnico-p.i.settore metalmeccanico
    - assistente tecnico
    Mansioni specifiche dei profili di tecnico informatico/a, geometra, p.i. settore elettrotecnico, addetto alle apparecchiature biomedicali, p.i.settore metalmeccanico: Esegue indagini, rilievi, misurazioni, perizie tecniche, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi ed accertamenti tecnici, o collaudi funzionali su lavorazioni e collaudi di accettazione autonomamente od in collaborazione con professionalità superiori. Cura l'attuazione ed il coordinamento dei programmi assegnati alla struttura cui è addetto, organizzando il lavoro, nell'ambito della competenza prevista dalle norme e dai regolamenti, controllandone i risultati. Esegue personalmente interventi specializzati anche avvalendosi della collaborazione di professionalità inferiori. Sorveglia la esecuzione delle lavorazioni affidategli. Cura la tenuta della documentazione prescritta e riferisce necessità, inconvenienti e ritardi; si assicura che tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto siano attuate ed osservate, utilizzando correttemente i presidi antiinfortunistici, segnalando eventuali carenze.
    Ruolo amministrativo: Collaboratore/rice amministrativo/a
    Mansioni specifiche: Svolge attività istruttoria senza ricorso a valutazioni discrezionali, elaborando dati e situazioni anche di tipo complesso, nell'ambito di prescrizioni di massima con procedure predeterminate. Emette atti amministrativi aventi rilevanza esterna, rilascia copie estratti e certificati secondo le proprie competenze. Svolge mansioni di segreteria e pubbliche relazioni compreso il servizio di sportello, coordinando l'attività di personale di professionalità pari o inferiore, anche in commissioni, comitati, gruppi di lavoro, concorsi. Collabora all'organizzazione del lavoro nell'unità a cui è addetto e utilizza nel proprio servizio apparecchiature e sistemi di uso complesso e informatico. Possono essergli attribuite mansioni dei seguenti settori: contabilità/economato; assistenza economica, uffici tributi, uffici demografici, case di riposo, cultura, altri settori.
    Mobilità verticale: Dopo 4 anni di servizio: possibilità di avanzamento in tutti i profili professionali della 7 qualifica funzionale, se il profilo cui si aspira non richiede l'abilitazione professionale. Attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al profilo professionale cui si aspira. Dopo 8 anni di servizio: possibilità di avanzamento in tutti i profili professionali della 8° qualifica funzionale. Attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al profilo professionale cui si aspira.
  • 7.  Qualifica funzionale:
    Mansioni: Attività professionale richiedente specializzazione e preparazione specifica, con margini valutativi per il raggiungimento dei risultati.
    Responsabilità: Responsabilità per l'esecuzione corretta del lavoro assegnato, nonché per il risultato conseguito dalle persone affidate al coordinamento; eventuale conferimento di responsabilità di unità organizzative non avente rilevanza esterna.
    Requisiti per l'accesso dall'esterno: Diploma di maturità e diploma di studi universitari almeno biennali o diploma equivalente ovvero titolo di abilitazione all'esercizio della libera professione.
    Bilinguismo: Attestato di bilinguismo B
    Profili professionali: Ruolo sanitario:
    - terapista massaggiatore/ice non vedente, profilo professionale ad esaurimento
    - odontotecnico/a specializzato/a
    Ruolo professionale: assistente religioso
    Ruolo tecnico:
    - assistente sociale
    - programmatore/rice-analista EDP
    - statistico/a
    - tecnico edile
    - assistente tecnico specializzato
    Ruolo amministrativo: Traduttore/rice
    Mansioni specifiche: Traduzione di disposizioni di legge, atti amministrativi e testi di carattere tecnico; rielaborazione di traduzioni redatte da terzi; fornisce consigli in merito alla traduzione di termini tecnici ed a questioni stilistiche; collaborazione a corsi sul linguaggio amministrativo e giuridico e alla elaborazione di criteri e di circolari sulla formulazione linguistica di testi amministrativi; evade la corrispondenza nel settore e predispone gli atti amministrativi connessi al lavoro; traduzione in lingue estere e viceversa, in caso possegga adeguate conoscenze di tali lingue.
    Mobilità verticale: Dopo 4 anni di servizio: possibilità di avanzamento in tutti i profili professionali della 8° qualifica funzionale. Attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al profilo professionale cui si aspira.
  • 8.  Qualifica funzionale:
    Mansioni: Attività con preparazione professionale; attività istruttoria o di studio nel campo amministrativo o di ricerca; istruttoria formale di atti e provvedimenti nonché attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione; ampi margini valutativi nel perseguimento di risultati; applicazione di disposizioni e procedimenti ed interpretazione degli stessi e dei dati elaborati; attività attinenti alla competenza professionale specifica - comprese funzioni di carattere strumentale quali, ad esempio, la tenuta dei registri - nell'ambito delle unità operative semplici con relativo coordinamento delle l'attività del personale addetto; predisposizione di piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze di gruppo; per tutte le attività in questo ambito può essere previsto l'utilizzo di strumenti ed apparecchiature informatici complessi.
    Responsabilità: Responsabilità piena per il lavoro direttamente svolto, delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro.
    Requisiti per l'accesso dall'esterno: Diploma di laurea conseguito in un corso almeno quadriennale.
    Bilinguismo: Attestato di bilinguismo A
    Profili professionali: Ruolo sanitario:
    - esperto/a infermieristico/a
    - esperto/a riabilitativo/a
    - esperto/a tecnico/a sanitario/a
    Ruolo tecnico:
    - ispettore/ice statistico/a
    - sociologo/a
    - analista-sistemista EDP
    Ruolo professionale:
    - assistente religioso/a
    Ruolo amministrativo
    - ispettore/rice amministrativo
    - ispettore/rice contabile
    - ispettore/rice tecnico/a
    - ispettore/rice traduttore/rice
  • 9.  Qualifica funzionale:
    Mansioni: Attività con specializzazione e responsabilità professionale; attività di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti responsabilità professionale con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi; vi è conessa responsabilità organizzativa nonché responsabilità esterna per i risultati conseguiti.
    Responsabilità: Responsabilità piena per il lavoro direttamente svolto, delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro.
    Requisiti per l'accesso dall'esterno: Diploma di laurea con titolo di abilitazione all'esercizio della libera professione.
    Bilinguismo: Attestato di bilinguismo A
    Profili professionali: Ruolo professionale: Avvocato/essa
    Mansioni specifiche: Cura la tutela dei diritti e degli interessi dell'ente; assume la rappresentanza e difesa dell'ente innanzi alle autorità giudiziarie, e redige gli atti difensivi necessari nell'ambito delle mansioni consentite dall'abilitazione professionale; espleta attività di consulenza, di ricerca e di documentazione su iniziative regolamentari dell'ente; esprime pareri sugli atti di transizione e sull'abbandono dei giudizi e sugli affari di competenza dell'ente; controlla sotto il profilo della tecnica normativa i testi dei regolamenti elaborati dalle competenti strutture organizzative; redige, cura e controlla raccolte di norme giuridiche e schemi di contratti tipo; fornisce assistenza e consulenza giurdica su richiesta delle professionalità superiori dell'Amministrazione.
    - geologo
    - ingegnere
    - architetto
    Mansioni specifiche dei profili di ingegnere/architetto/geologo: Svolge mansioni tecniche in conformità agli obiettivi generali fissati dalle professionalità superiori e svolge compiti di progettazione, coordinamento, studio ed elaborazione per l'attuazione di programmi di intervento, quali la redazione di piani e progetti per la pianificazione territoriale nonché per la tutela ambientale e paesaggistica del territorio, per le infrastrutture edilizie, per l'assetto idrologico, progettazione e assunzione della direzione ed il collaudo di lavori su incarico dell'ingegnere capo; esecuzione di verifiche di statica; esecuzione di istruttorie, analisi, accertamenti, attività di studio e di ricerca elaborando anche direttive tecniche, funzioni di supervisore nell'esecuzione di opere pubbliche.

Capo II
Trattamento giuridico ed economico del personale appartente ad alcuni profili professionali sanitari del servizio sanitario provinciale

Art. 10 (Ascrizione dei nuovi profili professionali sanitari alle qualifiche funzionali)

(1) Con i decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono stati individuati i seguenti profili professionali sanitari che sono ascritti alla settima qualifica funzionale:

  • -  infermiere/a (DM 739/1994)
  • -  infermiere/a pediatrico/a (DM 70/1997)
  • -  tecnico sanitario di radiologia medica (DM 746/1994)
  • -  tecnico sanitario di laboratorio biomedico (DM 745/1994)
  • -  igienista dentale (DM 137/1999)
  • -  fisioterapista (DM 741/1994)
  • -  tecnico audioprotesista (DM 668/1994)
  • -  ortottista-assistente di oftamologia (DM 743/1994)
  • -  tecnico ortopedico (DM 665/1994)
  • -  tecnico audiometrista (DM 667/1994)
  • -  terapista della neuro e psicomotricità dell' età evolutiva (DM 56/1997)
  • -  tecnico dell' educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale (DM 57/1997)
  • -  tecnico della prevenzione nell' ambiente e nei luoghi di lavoro (DM 58/1997)
  • -  terapista occupazionale (DM 136/1997)
  • -  tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (DM 316/1998)
  • -  assistente sanitario (DM 69/97)
  • -  logopedista (DM 742/1994)
  • -  ostetrico/a (DM 740/1994)
  • -  dietista (DM 744/1994)
  • -  podologo/a (DM 666/1994)
  • -  tecnico di neuro fisiopatologia (DM 183/1995)
  • -  educatore/ice professionale (DM 520/98)

Art. 11 (Inquadramento nelle qualifiche funzionali)

(1) Il personale in servizio è inquadrato a decorrere dal 1° gennaio 2002 nei corrispondenti profili professionali secondo la seguente tabella di corrispondenza:

profili professionali

(2) La tabella di corrispondenza di cui al comma 1 si applica anche in caso di riammissione in servizio.

Art. 12 (Inquadramento nei livelli retributivi)

(1) Al personale di cui all'articolo 11 del presente allegato spetta a decorrere dal 1° gennaio 2002 il trattamento economico previsto all'articolo 3 del presente allegato.

(2) Per il personale di cui al comma 1 non in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca per l'accesso dall'esterno "B", è organizzato dalle aziende sanitarie entro 6 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto collettivo, un percorso formativo volontario di 20 ore - fuori orario di servizio - con relativo esame orale conclusivo obbligatorio riguardante la conoscenza della lingua italiana e tedesca in merito alla propria attività professionale riferita alla documentazione infermieristica e l'interpretazione di un piano di assistenza ovvero sulla documentazione clinica nell'ambito del proprio profilo professionale. Le stesse aziende sanitarie determinano le modalità di svolgimento del percorso formativo nonché la composizione della commissione esaminatrice sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale. La commissione esaminatrice rilascia un certificato di superamento dell'esame valido solo per la specifica progressione sanitaria.

(3) Qualora l'esito dell'esame dovesse risultare positivo, la progressione professionale di cui all'articolo 26 del presente contratto collettivo agisce retroattivamente a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali.

(4) Al personale di cui al comma 2 che non abbia superato il primo esame, è concessa la possibilità di partecipare ad un'ulteriore esame che ha luogo entro 6 mesi dalla conclusione del primo. Qualora l'esito dell'ulteriore esame dovesse risultare positivo, la progressione professionale di cui all'articolo 26 del presente contratto collettivo decorre dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di superamento dell'esame.

(5) Al personale in aspettativa nonché al personale che presenta domanda di riammissione in servizio viene notificata la possibilità di partecipare al percorso formativo con relativo esame orale conclusivo di cui al comma 2 alle condizioni ivi previste. Questo può partecipare all'ulteriore esame di cui al comma 4.

(6) Al personale di cui al presente articolo spetta comunque il diritto di presentare in qualsiasi momento l'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca per l'accesso dall'esterno "B", a prescindere dal superamento degli esami qui previsti. In tal caso la progressione professionale di cui all'articolo 26 del presente contratto collettivo decorre con gli stessi termini di cui al presente articolo ovvero dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di presentazione dell'attestato.

ELENCO DEI PROFILI PROFESSIONALI SANITARI E LORO ASCRIZIONE ALLE QUALIFICHE FUNZIONALI

  • 7.  Qualifica funzionale:
    Mansioni: Attività professionale richiedente specializzazione e preparazione specifica; possibilità di margini valutativi per il perseguimento dei risultati. Attività autonome dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza; attività dirette alla prevenzione, alla cura alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali; attività tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali; attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria; per tutte le attività in questo ambito può essere previsto l'utilizzo di strumenti ed apparecchiature informatici complessi.
    Responsabilità: Responsabilità per il lavoro direttamente svolto nonché per il risultato conseguito.
    Requisiti per l'accesso dall'esterno: Diploma di abilitazione alla specifica professione previsto dalla vigente legislazione.
    Bilinguismo: Attestato di bilinguismo B
    Profili professionali:
    - infermiere/a (DM 739/1994)
    - infermiere/a pediatrico/a (DM 70/1997)
    - tecnico sanitario di radiologia medica (DM 746/1994)
    - tecnico sanitario di laboratorio biomedico (DM 745/1994)
    - igienista dentale (DM 137/1999)
    - fisioterapista (DM 741/1994)
    - tecnico audioprotesista (DM 668/1994)
    - ortottista-assistente di oftamologia (DM 743/1994)
    - tecnico ortopedico (DM 665/1994)
    - tecnico audiometrista (DM 667/1994)
    - terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (DM 56/1997)
    - tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale (DM 57/1997)
    - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (DM 58/1997)
    - terapista occupazionale (DM 136/1997)
    - tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (DM 316/1998)
    - assistente sanitario (DM 69/97)
    - logopedista (DM 742/1994)
    - ostetrico/a (DM 740/1994)
    - dietista (DM 744/1994)
    - podologo/a (DM 666/1994)
    - tecnico di neuro fisiopatologia (DM 183/1995)
    - educatore/rice professionale (DM 520/98)
  • 7bis.  Qualifica funzionale ad esaurimento:
    Mansioni: Svolge le attività attinenti alla sua competenza professionale. Coordina l'attività del personale nella posizione funzionale di collaboratore a livello di unità funzionale predisponendone i piani di lavoro nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile o dai responsabili delle unità operative nel rispetto dell'autonomia operativa del personale stesso e delle esigenze del lavoro di gruppo. Svolge attività di didattica nonché attività finalizzata alla propria formazione. Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.
    Responsabilità: Responsabilità per il lavoro direttamente svolto nonché per il risultato conseguito da persone soggette al coordinamento.
    Requisiti per l'accesso dall'esterno: Diploma di abilitazione alla specifica professione previsto dalla vigente legislazione.
    Bilinguismo: Attestato di bilinguismo B
    Profili professionali: operatore/ice professionale coordinatore/ice, profilo professionale ad esaurimento

ALLEGATO 3
Stipendio annuo ed indennità integrativa speciale nonché progressione in carriera con decorrenza 1° gennaio 2002

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