(1) A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto il personale ha diritto in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito di 30 o 36 giornate lavorative, a seconda che la settimana lavorativa nella struttura in cui opera sia articolata su cinque o sei giornate. Le ferie sono comprensive e sostituiscono le sei giornate di cui alla legge n. 937 del 23 dicembre 1977.
(2) Il personale già in servizio all'entrata in vigore del presente contratto, il cui orario di lavoro è distribuito su cinque giorni, ha diritto oltre al congedo ordinario previsto dal comma 1 ad un congedo straordinario retribuito ordinario aggiuntivo annuo di due giorni.
(3) Nell'ambito del confronto sull'orario di lavoro le parti si impegnano a livello intercompartimentale di ridiscutere del congedo ordinario aggiuntivo di cui al comma 2 per il personale già in servizio.
(4) Per il personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti, di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 460, il sudetto congedo è aumentato di 15 giorni annui, da usufruirsi in un'unica soluzione.
(5) Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione ai mesi di servizio prestati.
(6) Il dipendente che ha usufruito dei congedi straordinari retribuiti ai sensi del contratto collettivo intercompartimentale del 29.7.1999 conserva il diritto alle ferie.
(7) Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
(8) Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni nel periodo estivo.
(9) Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o, se già autorizzate, sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata dei medesimi viaggi. In questo caso il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.
(10) In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno succcessivo.
(11) La fruizione delle ferie può esser rinviata anche al secondo semestre dell'anno successivo, qualora sussitano motivi non imputabili alla volontà del dipendente, ma a cause di forza maggiore che non abbiano consentito il godimento delle ferie entro i termini indicati nei commi 7 e 10.
(12) Le ferie sono sospese per malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero, purchè il lavoratore abbia dato all'Azienda immediata e tempestiva informazione.
(13) Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere preventivamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui ai commi 7 e 10.
(14) Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse da parte dell'Azienda.