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Sentenze della Corte costituzionale
1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1 del 19.01.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1 del 19.01.1988
Tesorerie ed esattorie comunali - Invasione della competenza regionale in materia di ordinamento dei Comuni
Attendere, processo in corso!
Sentenza (13 gennaio) 19 gennaio 1988, n. 1; Pres. Saja - Red. Corasaniti
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso notificato il 22 gennaio 1985 e depositato il 28 gennaio 1985, la Regione Trentino-Alto Adige ha sollevato in via principale la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 comma 2 lett. b) e 2 comma 1 l. 21 dicembre 1984 n. 867, recante « misure urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette ».
1.2. La Regione ricorrente rileva che con precedenti ricorsi (R.R. nn. 38 del 1983 e 1 del 1984) ha impugnato l'art. 1 d. l. 18 ottobre 1983 n. 568 e l'articolo unico della relativa l. di conversione 9 dicembre 1983 n. 681, i quali, con il prorogare, tra l'altro, la gestione delle Tesorerie comunali, invadevano la competenza della ricorrente stessa, in materia di ordinamento dei Comuni (art. 5 n. 1 dello statuto del Trentino-Alto Adige).
Nelle more dei relativi giudizi il Governo approvava un ulteriore d.l. 15 novembre 1984 n. 771 di proroga a tutto il 1985 della suddetta gestione, decreto che tuttavia veniva bocciato in sede di conversione; con successiva legge appunto quella ora impugnata veniva disposto che « le gestioni delle Tesorerie comunali continuano ad effettuare il servizio della riscossione alle medesime condizioni previste dal d. l. 18 ottobre 1983 n. 568. convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 9 dicembre 1983 n. 681, fino al 31 dicembre 1985... ». Era peraltro disposto all'art. 2 comma 1, della stessa l. n. 867 del 1984 che « conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti in applicazione del d. l. 15 novembre 1984 n. 771, e restano salvi i rapporti sorti sulla base delle relative disposizioni ».
1.3. La Regione Trentino-Alto Adige impugna ora la l. n. 867 del 1984 ed in particolare le suddette disposizioni per i medesimi motivi prospettati nei precedenti due ricorsi: la ricorrente rivendica la propria competenza in materia di Tesorerie comunali la cui disciplina non va confusa con quella dei servizi di esattoria, riservata alla competenza dello Stato.
Non vi è dubbio che la siffatta legge di proroga viene ad invadere nel modo più concreto la competenza riservata alla Regione.
2. Nel presente giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ribadisce le argomentazioni dedotte in relazione ai giudizi relativi ai ricorsi 38/83 e 1/84. In particolare viene rilevato che dal complessivo contenuto della richiamata normativa del 1983 può dedursi che essa non riguarda i rapporti di tesoreria in sé, ma solo quelli che ineriscano ai rapporti esattoriali. Le nonne con le quali il legislatore ha disposto la proroga dei contratti esattoriali in corso (art. 30 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 603) verrebbero a riflettersi sulla durata dei rapporti di tesoreria costituitisi con gli esattori, e quindi non sarebbe fondato l'assunto in base al quale la normativa impugnata attiene alla materia dell'ordinamento dei Comuni.
Rileva ancora l'Avvocatura che, in ogni caso, essendo alla base della proroga della durata dei rapporti di tesoreria con gli esattori e ricevitori provinciali l'interesse dello Stato ad agevolare, in via transitoria, il mantenimento delle gestioni esattoriali, come strumento per ottenere la regolare riscossione dei tributi, la necessità di prorogare quei rapporti, anche con riguardo ai Comuni della Regione ricorrente, non può essere ritenuta di spettanza di questa, dal momento che l'interesse perseguito travalica il suo ambito territoriale.
3. All'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 la difesa della ricorrente ha chiesto che venga dichiarata, in relazione alla questione avente ad oggetto l'art. 1 comma 2 lett. b) l. n. 867 del 1984, la cessazione della materia del contendere, a seguito della sopravvenuta sent. n. 114 del 1985 (come corretta dall'ord. n. 192 del 1985), che ha dichiarato tale norma incostituzionale; ha chiesto inoltre che, in relazione alla questione avente ad oggetto l'art. 2 comma 1 della suddetta legge venga dichiarata la illegittimità costituzionale di tale ultima norma.
Considerato in diritto:
Con la sent. n. 114 del 1985 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 2 lett. b) l. n. 867 del 1984, espungendo così la norma, ora di nuovo censurata, dall'ordinamento.
Nella suddetta sentenza questa Corte ha ritenuto che la competenza ripartita della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento dei Comuni e quindi di organizzazione delle tesorerie e delle esattorie comunali competenza in base alla quale la legge regionale autorizza la gestione comune delle une e delle altre è illegittimamente compressa dalla norma impugnata con il prevedere la gestione separata di esse.
Per la parte concernente l'art. 1 comma 2 lett. b), della legge impugnata, la questione va dunque dichiarata manifestamente inammissibile.
Quanto all'art. 2 comma 1 della stessa l. n. 867 del 1984, impugnato per motivi del tutto analoghi a quelli progettati nei confronti dell'art. 1 comma 2 lett. b), esso va dichiarato costituzionalmente illegittimo per le ragioni accolte da questa Corte con la sentenza suindicata.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 comma 1 l. 21 dicembre 1984 n. 867 (« Misure urgenti per. assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette »);
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 2 lett. b), della stessa legge, in quanto già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sent. n. 114 del 1985.
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