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In vigore al: 21/11/2014

Corte costituzionale - Sentenza N. 448 del 14.04.1988
Devoluzione delle imposte ipotecarie

Sentenza (25 marzo) 14 aprile 1988 n. 448; Pres. Saja - Red. Corasaniti
 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso notificato il 19 maggio 1977 la Regione Trentino-Alto Adige proponeva conflitto in ordine alla devoluzione dei proventi dell'imposta ipotecaria relativa a beni siti nel suo territorio con riferimento a nota del 22 marzo 1977 n. 2484 (pervenuta il 26 maggio 1977), con la quale il Ministro delle Finanze aveva declinato l'invito ad impartire istruzioni agli uffici del Registro nel senso, auspicato dalla Regione, di non percepire, fuori dal territorio del Trentino-Alto Adige, imposte ipotecarie afferenti a beni immobili in questo compresi e soggetti al regime tavolare.
L'art. 59 dello Statuto speciale del Trentino-alto Adige (l. cost. 26 febbraio 1948 n. 6; art. 69 nel testo dato dal d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) stabilisce, infatti, che « sono devoluti alla Regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relativi a beni siti nella Regione stessa ». La ragione giustificatrice di questa norma risiederebbe, secondo la Regione ricorrente, nella circostanza che vige, nel suo territorio, il regime tavolare (cfr. r.d. 4 novembre 1928 n. 2325, recante « Disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al Regno », art. 2; r.d. 28 marzo 1929 n. 499, che reca allegato il nuovo testo della l. 25 luglio 1871 B.L.I. n. 95), rispetto a cui essa Regione ha competenze legislative ed amministrative esclusive (art. 4, n. 5, Statuto speciale), e, dunque, nell'inesistenza, in questo territorio, delle Conservatorie dei registri immobiliari che, generalmente, sono competenti alla liquidazione e percezione dell'imposta di cui si tratta (artt. 2, 7 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635); oltreché nel carattere in qualche modo corrispettivo che assumerebbero i proventi di questa imposta rispetto agli oneri di impianto e conservazione dei libri fondiari, oneri che, per il regime anzidetto, gravano sulla regione medesima.
La norma statutaria, peraltro, esigerebbe, per la devoluzione dell'imposta ipotecaria, due requisiti: che si riferisca ad immobili compresi nel suo territorio e che sia percetta in loco; e pertanto, avuto riguardo alla sua ragion d'essere, dovrebbe essere intesa nel senso che l'imposta ipotecaria relativa a questi immobili può essere percetta solo da ufficio del registro ubicato all'interno del territorio regionale. Ciò perché solo a questa condizione l'imposta, secondo la lettera dell'art. 59 dello Statuto speciale, dovrebbe esser devoluta alla Regione, mentre la ratio della norma statutaria, nel suo collegamento con il regime tavolare, esigerebbe sicuramente la devoluzione alla Regione di ogni imposta ipotecaria relativa a beni immobili compresi nel suo territorio.
Una corretta lettura del r.d. 30 giugno 1929 n. 32 convincerebbe, del resto, che questo presuppone la percezione, per le province annesse, dell'imposta ipotecaria da uffici del registro siti nel relativo territorio. Ciò si desumerebbe dall'art. 2, che prevede la percezione dell'imposta ipotecaria da parte dell'ufficio del registro, anche se per lo stesso titolo dovessero essere eseguite finalità in « altre » (dunque, si argomenta, diverse da quelle c.d. « annesse ») Province del regno; si desumerebbe, ancora, dall'art. 4, comma 3, laddove si riferisce all'ipotesi che « invece » (e cioè contrariamente alla norma tacita secondo cui la registrazione deve avvenire nelle province annesse) gli atti siano registrati nelle antiche province del regno e quivi eseguita la formalità ipotecaria; dall'art. 6, che conformerebbe la competenza dell'ufficio del registro delle province annesse con riferimento all'ipotesi particolare della c.d. « prenotazione a debito ».
La Regione fa presente che essa aveva invitato il Ministro delle Finanze ad impartire opportune istruzioni per evitare l'asserita elusione dello Statuto speciale; e che il Ministro, con la nota di cui si è fatto cenno, non ha ritenuto di poter aderire alla richiesta. La Regione con il presente conflitto, chiede pertanto che si riconosca che ad essa spettano i proventi delle imposte ipotecarie relative a beni compresi nel suo territorio e che si dichiari in relazione al meccanismo dell'art. 69 dello Statuto che tali imposte possono essere percette solo da uffici del registro nel medesimo territorio ubicati.
2. Si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri attraverso l'Avvocatura dello Stato eccependo l'inammissibilità del ricorso e comunque contestando nel merito le richieste della regione.
Pur senza escludere che possa radicarsi conflitto in ordine alla devoluzione dei proventi di un'imposta, osserva l'Avvocatura dello Stato che, nella specie, l'atto impugnato non sarebbe idoneo a ledere le pretese competenze regionali, poiché la determinazione degli uffici competenti per la percezione delle imposte ipotecarie quando risulta associata alla percezione dell'imposta di registro è operata dalla legge (art. 7 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635) e non può essere operata, tanto meno in senso difforme, da circolari od istruzioni. Nel caso di specie, peraltro, non sarebbe stato emanato un atto amministrativo a contenuto positivo, ma un provvedimento a contenuto negativo, inidoneo, come tale, a modificare la realtà giuridica e, dunque, a menomare la sfera di competenze regionali. D'altra parte, le disposizioni di legge statale da cui discende la competenza degli uffici del registro a liquidare e percepire, per i territori annessi, anche le imposte ipotecarie non risulterebbero modificate dalla norma dello statuto speciale sulla spettanza dei proventi delle imposte ipotecarie percepite in loco alla Regione.
 
Considerato in diritto: 1. La Regione Trentino-Alto Adige promuove conflitto, relativamente a nota in data 22 marzo 1977 del Ministro delle Finanze in ordine alla devoluzione dei proventi delle imposte ipotecarie, assumendo che debbano essere riscosse in loco e ad essa versate tutte le imposte relative ad immobili compresi nel suo territorio. Ciò discenderebbe da quanto dispone l'art. 59 dello statuto speciale (art. 69 nel testo del d.P.R. n. 670 del 1972), avuto riguardo anche all'evidente intento di far corrispondere agli oneri connessi alla conservazione ed all'impianto dei libri fondiari (che, dato il regime tavolare, in loco vigente, gravano sulla regione) i proventi delle imposte ipotecarie.
Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce l'inammissibilità del ricorso, assumendo che le competenze degli uffici del registro a percepire le imposte ipotecarie per i c.d. « territori annessi » sono determinate da precise disposizioni di legge (r.d. n. 1032 del 1929), conformi alle norme generali sulla riscossione delle imposte di registro (ora art. 7 d.P.R, n. 635 del 1972) e non possono essere modificate, come pretenderebbe la Regione, con circolari od istruzioni del Ministro delle Finanze; che, comunque, nulla innova sul punto la nota del Ministro delle Finanze impugnata, la quale, per il suo carattere meramente negativo, non è idonea a produrre la lamentata lesione delle attribuzioni regionali, collegabile, caso mai, a norme di legge non impugnate.
2. La Regione Trentino-Alto Adige impugna un atto con cui il Ministro delle Finanze declina la richiesta della Regione medesima che sia disposto nel senso che le imposte ipotecarie afferenti ad immobili compresi nel territorio del T.-A.A. siano percepite solò dagli uffici del registro aventi sede nel detto territorio.
Orbene, la materia è regolata da norme di legge (art. 9, commi 1 e 2, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635) le quali prescrivono, invece, che « competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali è l'ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale » (notaio, cancelliere, segretario, ufficiale giudiziario, segretario o delegato della pubblica amministrazione od altro pubblico ufficiale per atti da esso compiuti, ricevuti o autenticati) « obbligato a richiedere la registrazione » e che « la registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita » (su richiesta delle parti contraenti) « da qualsiasi ufficio del registro ».
Né a queste disposizioni reca deroga la normativa sulla riscossione delle imposte ipotecarie nelle c.d. « province annesse » (artt. 2, 6, 7 r.d. n. 1032 del 1929) che non contiene, contrariamente a quanto asserisce con argomenti peraltro non persuasivi la Regione ricorrente, alcuna prescrizione sul punto.
Il ricorso per conflitto finisce allora per investire, attraverso l'atto negativo del Ministro delle finanze, in sé legittimo, proprio le norme di grado legislativo che giustificano il diniego in esso contenuto; deve, dunque, essere dichiarato inammissibile (cfr. sent. n. 140 del 1970; in senso conforme v. ancora sentt nn. 92 e 112 del 1972; 206 del 1975; 28 del 1979; 189 del 1985).

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige con atto notificato il 19 maggio 1977 nei confronti dello Stato in relazione a nota del Ministro delle Finanze in data 22 marzo 1977, concernente la riscossione delle imposte ipotecarie relative ad immobili compresi nel territorio della Regione.
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