1. Non sono ammesse a sussidio le seguenti spese:
a) spese normalmente a carico del servizio sanitario;
b) spese non connesse al trapianto d’organo;
c) spese relative all’acquisto di addobbi floreali, di annunci funebri, necrologi e biglietti;
d) ogni altra spesa per la quale non siano stati forniti sufficienti chiarimenti o non supportata da adeguata documentazione.