1. I presenti criteri disciplinano la concessione di sussidi finanziari per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, riferiti alle seguenti spese:
a) spese sostenute in relazione ad un trapianto o espianto d’organo, escluse quelle a carico del servizio sanitario;
b) spese di viaggio e soggiorno sostenute da pazienti paraplegici e tetraplegici per sottoporsi a terapie riabilitative presso strutture statali e da eventuali persone accompagnatrici;
c) spese di trasporto della salma del donatore/della donatrice al luogo della sepoltura e relative spese funerarie.