(1) I posti temporaneamente vacanti nei ruoli provinciali possono essere coperti con personale di ruolo di altri enti pubblici, in possesso dei requisiti specifici per l’accesso all’impiego provinciale, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti.
(2) Il comando cessa al più tardi nel momento in cui i posti relativi vengono ricoperti nei modi di legge.
(3) La spesa per il personale comandato è a carico dell’Amministrazione provinciale, la quale rimborsa a quelle di rispettiva appartenenza anche l’importo dei contributi e delle ritenute di legge sul trattamento economico dovuto.
(4) Analogamente può provvedersi per fronteggiare esigenze derivanti dall’esercizio di funzioni delegate, ma senza alcun riferimento agli organici del personale provinciale e salvo, per quanto riguarda la spesa, l’ipotesi prevista dal terzo comma dell’Art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 5. In via eccezionale il personale di cui ai commi precedenti può essere immesso nei ruoli provinciali, col proprio consenso e quello dell’amministrazione di appartenenza, dopo almeno un anno di servizio presso la Provincia. L’inquadramento avviene nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.