(1) Presso i servizi dell’Amministrazione provinciale possono essere occupati, per una durata non superiore a tre mesi, studentesse e studenti di scuola secondaria superiore, studentesse e studenti universitari o neolaureati per lo svolgimento di un tirocinio pratico finalizzato all’integrazione della formazione scolastica. La Giunta provinciale stabilisce il contingente dei relativi posti, le modalità, i criteri di ammissione e l’indennità, tenuto conto della copertura finanziaria della relativa spesa nel bilancio di previsione. Anche il personale dirigente del singolo servizio o ente provinciale può impiegare dei tirocinanti; in tal caso non è previsto per questi ultimi il riconoscimento di alcuna indennità da parte dell’Amministrazione.
(2) Il personale dirigente del singolo servizio o ente provinciale può inoltre impiegare, previa stipulazione di un apposito accordo, persone interessate all’attività di volontariato non retribuita.
(3) Al rapporto di tirocinio e di volontariato non sono connessi gli effetti di un rapporto di lavoro dipendente.