(1) Fermo restando l’obbligo di provvedere alla copertura dei posti mediante procedure concorsuali, l’Amministrazione può assumere, nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta provinciale, personale a tempo determinato per la sostituzione di personale assente e per progetti destinati a finanziamento specifico o esterno. Sono fatte salve le disposizioni specifiche per categorie di personale espressamente individuate e per il settore scolastico. È inoltre consentita la proroga in servizio di personale a tempo determinato su posti vacanti in attesa delle procedure di assunzione e in caso di insufficiente copertura a tempo indeterminato.
(2) Al fine di garantire la continuità dei servizi che richiedono particolari conoscenze, di cui sono in possesso esclusivamente singoli dipendenti, l’assunzione a tempo determinato di personale può essere anticipata di un congruo periodo, onde consentire il passaggio efficace delle consegne.
(3) Graduatorie per l’assunzione a tempo determinato possono essere istituite per ogni qualifica funzionale e profilo professionale, secondo necessità, e in seguito essere sospese o chiuse dal direttore o dalla direttrice della Ripartizione provinciale Personale. Per quanto concerne le relative scadenze, il posizionamento in graduatoria e la gestione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 18.
(4) Chi è inserito nelle graduatorie per l’assunzione a tempo determinato è chiamato a colloqui selettivi, che possono avere contenuto tecnico e attitudinale con riferimento agli specifici posti da ricoprire. I colloqui sono condotti dal direttore ovvero dalla direttrice della ripartizione o dell’ufficio di riferimento o da una persona da essi delegata, con l’assistenza, di norma, di altre due persone con esperienza professionale nello specifico settore d’impiego o nell’ambito della selezione del personale. L’esito dei singoli colloqui va documentato per iscritto con indicazione delle motivazioni che hanno condotto alla scelta del candidato o della candidata.
(5) I posti nelle direzioni di dipartimento per i quali è prevista la collaborazione diretta con l’assessore o l’assessora di riferimento possono essere coperti, su richiesta di quest’ultimo o quest’ultima e nei limiti del contingente stabilito dalla Giunta provinciale, da personale chiamato dall’esterno, che deve essere in ogni caso in possesso dei requisiti per l’accesso all’impiego provinciale. I relativi contratti hanno validità limitata alla durata del mandato politico dell’assessore o assessora di riferimento. Il servizio così prestato presso la direzione di dipartimento matura ai fini della graduatoria per le assunzioni del relativo profilo professionale solo dal momento in cui l’assunzione possa avvenire in base all’ordine della graduatoria stessa. Il personale così assunto non può essere trasferito su altri posti o funzioni finché non sia compiuta la condizione appena citata.
(6) Chi dopo tre colloqui selettivi per il medesimo profilo professionale non viene assunto, è cancellato per due anni dalla graduatoria del rispettivo profilo professionale, previa verifica della validità delle relative motivazioni.
(7) La responsabilità per le assunzioni fuori dalla previsione organica, richieste per motivi particolari dalle strutture provinciali, è in capo al direttore o alla direttrice di ripartizione richiedente. È necessaria la relativa copertura finanziaria.