(1) Con regolamento di esecuzione sono determinati le caratteristiche pedagogiche, assistenziali, organizzative e strutturali per un elevato livello qualitativo dei servizi di assistenza domiciliare all’infanzia, asili nido, microstrutture e servizi diurni aziendali per bambini e bambine in età prescolare e scolare nonché i relativi meccanismi di verifica.
(2) Per consentire un’adeguata accoglienza dei bambini con disabilità nei servizi di cui all’Art. 16 (, comma 1, la Provincia garantisce a favore dell’ente gestore dei servizi il finanziamento del personale e dei mezzi necessari a tale scopo.