(1) La Provincia assicura il coordinamento e il raccordo delle misure di politica familiare nei vari ambiti di attività attraverso l’istituzione di un’”Agenzia per la famiglia”.
(2) L’Agenzia per la famiglia è costituita come area ai sensi dell’Art. 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10. La determinazione della dotazione organica ha luogo in funzione dei compiti stabiliti dalla presente legge. La Giunta provinciale mette a disposizione dell’Agenzia per la famiglia il budget necessario alla sua attività nel quadro del bilancio provinciale.
(3) L’Agenzia per la famiglia ha le seguenti funzioni: