(1) Ai fini della semplificazione, dell’unificazione delle procedure, della riduzione dei costi e dell’aumento della qualità e dell’efficienza, la Giunta provinciale programma l’attività di assistenza farmaceutica dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e verifica i risultati raggiunti.
(2) La Giunta provinciale stabilisce i prodotti galenici magistrali, il materiale di medicazione e i presidii terapeutici nonché i criteri per la loro erogazione e prescrizione quali prestazioni sanitarie aggiuntive a carico del Servizio sanitario provinciale. L’importo della spesa sostenuta è liquidato sulla base di apposite rendicontazioni presentate dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.