(1) Nelle farmacie della provincia di Bolzano il servizio farmaceutico è garantito nelle due lingue ufficiali italiano e tedesco. Nelle farmacie site nelle località ladine della provincia di Bolzano deve inoltre essere garantito l’uso della lingua ladina.
(2) Per gli scopi di cui al comma 1 è prescritto il possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue provinciali riferito al diploma di laurea ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o delle certificazioni dichiarate equipollenti per le seguenti persone:
(3) In caso di assenza breve delle persone di cui al comma 2, lettere a) e b), deve essere garantito l’uso delle lingue provinciali.
(4) Sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 anche il farmacista o la farmacista responsabile dell’esercizio commerciale autorizzato alla distribuzione di farmaci e il personale farmacista sostituto.