(1) Il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale Sanità incarica propri dipendenti di vigilare sull’osservanza delle disposizioni di legge vigenti da parte degli esercizi farmaceutici e di quelli commerciali autorizzati alla distribuzione dei farmaci.
(2) Le ispezioni previste dalle vigenti disposizioni sono effettuate da un’apposita commissione ispettiva, di cui la Giunta provinciale determina la composizione, la durata in carica e l’attività.