1. Le non conformità possono essere:
a) lievi: quando non pregiudicano l’immagine del marchio ombrello, la sua identità o il posizionamento che il marchio ombrello intende tutelare;
b) gravi: quando sono tali da pregiudicare l’immagine del marchio ombrello, la sua identità o il posizionamento che il marchio ombrello intende tutelare.
2. A fronte delle non conformità di cui al comma 1, la competente ripartizione della Provincia può applicare ai licenziatari responsabili, fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno, le seguenti sanzioni:
a) l’ammonizione;
b) la sanzione;
c) la sospensione;
d) la revoca.
3. I provvedimenti contenenti le sanzioni e le relative motivazioni sono comunicati ai licenziatari interessati dalla competente ripartizione della Provincia con lettera raccomandata o mezzo equivalente.
4. La sanzione, la sospensione e la revoca sono annotate nell’elenco dei licenziatari.
5. Le sanzioni a fronte di non conformità gravi possono essere accompagnate dalla pubblicazione, a cura della competente ripartizione della Provincia e a spese del licenziatario, del relativo provvedimento su di un quotidiano o rivista specializzata.