1. La competente ripartizione della Provincia controlla il rispetto del presente regolamento e delle regole d’applicazione di cui all’articolo 8.
2. La competente ripartizione della Provincia effettua i controlli presso gli utilizzatori del marchio ombrello. Per garantire il rispetto del presente regolamento, sono effettuati controlli a campione presso gli utilizzatori registrati secondo una percentuale ritenuta opportuna dal gruppo ristretto per il marchio ombrello. In caso di controllo da parte della Provincia ogni utilizzatore del marchio ombrello è tenuto a presentare tutte le applicazioni utilizzate.
3. Un apposito sistema di reclami canalizza le conferme per l’utilizzo del marchio ombrello e costituisce nel contempo un’ulteriore base per l’esecuzione di controlli presso gli utilizzatori del marchio.
4. La competente ripartizione della Provincia può incaricare anche un’altra struttura dell’esecuzione dei controlli.