Per la liquidazione del contributo – o di una parte del contributo nel caso di pagamento di un acconto – il richiedente presenta all'ufficio protezione civile la seguente documentazione, allegata ad una lettera accompagnatoria:
a) copie delle fatture non quietanzate o di altra documentazione non quietanzata concernente il progetto riconosciuto;
b) dichiarazione su eventuali altri aiuti finanziari per lo stesso progetto;
c) dichiarazione sulla persistenza dei requisiti prescritti dalla legge provinciale.
Entro 60 giorni dalla liquidazione del contributo devono essere inoltre presentati gli originali quietanzati della documentazione di cui alla lettera a) e, nel caso, i documenti di cui ai punti 6.1 e 6.2. In casi particolari e motivati l'ufficio protezione civile può concedere una proroga di questo termine.
La liquidazione del contributo è subordinata alla corrispondenza del progetto realizzato con il progetto originariamente riconosciuto dalla Giunta provinciale.
Il contributo è ridotto proporzionalmente dall'ufficio protezione civile, se:
a) nel caso di acquisto, la quantità o il prezzo unitario della fornitura o entrambi sono inferiori a quelli riconosciuti;
b) nel caso di locazione, il canone è inferiore a quello riconosciuto;
c) nel caso di promozione di un'iniziativa di cui al punto 2.1, se i costi rendicontati sono inferiori a quelli riconosciuti.
6.1. Liquidazione in caso di locazione di un bene immobile
In caso di locazione di un bene immobile devono essere inoltre presentati il contratto di locazione registrato e gli attestati bancari di pagamento delle rate mensili.
6.2. Liquidazione in caso di acquisto di un bene immobile
In caso di acquisto di un bene immobile deve essere inoltre presentato il decreto tavolare comprovante l'acquisto.
La destinazione del bene immobile ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge provinciale deve essere annotata nel libro fondiario. La destinazione può essere cambiata solo su autorizzazione della Giunta provinciale e se sono decorsi almeno dieci anni dall'annotazione.
La mancata presentazione di questi documenti entro i termini comporta l'applicazione della procedura di cui al punto8, previa singola intimazione scritta.