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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 4753 del 12.12.2005
Criteri e modalità per la concessione di contributi a scuole paritarie in lingua italiana per le spese di gestione e di funzionamento didattico amministrativo

Allegato

 

Criteri e modalità per la concessione di contributi a scuole paritarie italiane per le spese di gestione e di funzionamento didattico amministrativo ai sensi della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, articolo 1, comma II, lettera c) e della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, articolo 15, comma 11.

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente deliberazione, emanata in applicazione dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, determina i criteri di assegnazione e le modalità di liquidazione dei contributi per l'incentivazione delle scuole paritarie ai sensi della legge provinciale 10.11.1976, n. 45 amministrati dalla Ripartizione 17 – Intendenza scolastica italiana.
 

Articolo 2

Beneficiari dei contributi

Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente deliberazione i gestori di scuole paritarie (scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, istituti comprensivi e pluricomprensivi) che osservano e rispettano i criteri per la formazione delle classi approvati dalla Giunta provinciale. Il numero di alunni per le prime classi non deve comunque essere inferiore a 15, in caso contrario le spese relative a tali classi non vengono ammesse al finanziamento.
 

CAPO II

PRINCIPI FONDAMENTALI

 

Articolo 3

Organizzazione e trasparenza

I gestori richiedenti devono disporre di un'organizzazione interna che risponda a criteri di efficienza, economicità nonché trasparenza.
I dati riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento delle attività scolastiche e didattiche devono essere sempre accessibili al competente ufficio.
 

Articolo 4

Presentazione domande di contributo

I contributi si riferiscono alle attività scolastiche e didattiche previste dal gestore richiedente per l'anno solare di riferimento. Tali contributi sono attribuiti previa domanda da inoltrarsi alla competente Ripartizione entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.
Nel caso d'invio della domanda a mezzo servizio postale, fa fede la data del timbro di spedizione.
Le domande di contributo per spese di gestione e funzionamento didattico-amministrativo, dovranno essere redatte sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio competente e corredate da: bilancio preventivo, piano di finanziamento, bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e relazione.
 

Articolo 5

Autofinanziamento

I gestori richiedenti devono concorrere alle spese preventivate anche con entrate diverse dal finanziamento provinciale. L'ammontare dell'autofinanziamento e le sue fonti devono essere esplicitamente dichiarati nella domanda di contributo.
 

CAPO III

SPESE DI GESTIONE AMMISSIBILI

AI SENSI  L.P. 45/76

 

Articolo 6

Spese ammissibili

Ai fini della contribuzione sono prese in considerazione le spese dirette per lo svolgimento delle attività scolastiche e didattiche.
Le spese indicate in preventivo vanno ricondotte alle seguenti voci di spesa:

Spese per gli stipendi del personale direttivo e docente come previsti dai relativi contratti provinciali in materia. I calcoli vengono effettuati tenendo conto della normativa in materia di formazione delle cattedre e dell'orario di insegnamento settimanale di 22 ore per le scuole elementari e di 20 ore settimanali per le scuole secondarie come previsto dagli articoli 5 e 6 del medesimo contratto provinciale.

Spese per gli stipendi del personale amministrativo e delle pulizie come previsti dai relativi contratti provinciali in materia.

Spese per l'amministrazione dell'edificio comprendenti il canone di affitto, il riscaldamento, l'acqua, l'energia elettrica.

Spese per modeste manutenzioni, riparazioni e il 10 % dei costi sostenuti per investimenti non agevolati tramite contributi provinciali

Il piano di finanziamento prevede le spese suindicate nonché l'autofinanziamento. Il deficit risulta dalla differenza tra le entrate e le uscite.
 

Articolo 7

Percentuali massime di finanziamento

Tutte le spese connesse con la realizzazione delle attività scolastiche e didattiche possono beneficiare dei finanziamenti di cui alla presente deliberazione fino alla misura massima del 60 % delle spese ammesse per il personale ai sensi dell'articolo 6.
In ogni caso il contributo assegnato non può superare il disavanzo dichiarato nella domanda.
 

CAPO IV

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO-AMMINISTRATIVO

AI SENSI L.P. 20/83

 

Articolo 8

Spese ammissibili

A favore dei gestori di scuole paritarie possono essere assegnati fondi per il funzionamento didattico-amministrativo in conformità ai criteri per le assegnazioni ordinarie alle scuole pubbliche approvati dalla Giunta provinciale.  Gli importi previsti dalla deliberazione sono considerati quale base di calcolo per le analoghe spese delle scuole paritarie. Qualora la spesa dichiarata risulti inferiore a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale, verrà preso in considerazione tale importo ai fini dell'assegnazione. Nel caso in cui la scuola paritaria non abbia istituito tutte le classi del corso di studio, gli importi base dei criteri per la direzione, aule speciali e laboratori vengono ridotti in proporzione al numero delle classi funzionanti.
Le scuole paritarie possono beneficiare inoltre di assegnazioni straordinarie per iniziative particolari non previste, ma debitamente descritte e motivate.
 

CAPO V

Convenzioni

Articolo 9

La Provincia può convenzionarsi con scuole paritarie di interesse provinciale.
Per la gestione delle scuole convenzionate possono essere concessi contributi fino al 90% delle spese riconosciute ammissibili ai sensi dell'articolo 6.
In ogni caso non è possibile concedere contributi in misura superiore al deficit indicato nella domanda.
Alle scuole convenzionate possono essere concessi contributi a conguaglio per acquisti eccezionali o per casi particolari, che devono essere sufficientemente motivati.
 

Articolo 10

Condizioni per la stipula della convenzione

È possibile procedere alla stipulazione di una convenzione con una scuola paritaria nel caso in cui la stessa scuola rivesta un particolare interesse e risulti direttamente funzionale al perseguimento degli obiettivi posti dalla politica formativa provinciale.
In particolare, i presupposti per la stipula della convenzione, consistono nell'unicità dell'offerta formativa della scuola a livello provinciale o distrettuale, coniugabile alla problematicità o alla rinuncia, nel rispetto del principio di sussidiarietà, all'attivazione di un'offerta simile da parte del sistema pubblico provinciale.
Lo schema di convenzione, le condizioni e le percentuali del finanziamento sono approvati con deliberazione della Giunta provinciale.
 

CAPO VI

ANTICIPAZIONI

 

Articolo 11

Assegnazione di anticipazioni

1. I gestori di scuole paritarie possono richiedere la concessione e l'erogazione delle seguenti anticipazioni:

a) un'anticipazione il cui importo non può superare la misura del 50 % del contributo assegnato nell'anno precedente. Tale anticipazione viene erogata in attesa dell'assegnazione del contributo per l'anno di competenza e, di norma, unicamente per far fronte a spese per il personale nonché per spese di locazione, gestione e amministrazione  delle strutture. La domanda per l'attribuzione di questa anticipazione deve essere presentata entro il 10 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo.

b) un'anticipazione fino all'80 % dell'ammontare del contributo concesso per l'anno corrente. Tale anticipazione può essere concessa di norma solamente se il richiedente non è in grado di svolgere la propria attività per mancanza di mezzi finanziari oppure se il richiedente per far fronte alle spese dovrebbe assumersi fidi onerosi. Tale anticipazione viene richiesta di norma contestualmente alla domanda di contributo.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 lettera a), può essere, dietro apposita richiesta, integrata fino all'80 % del contributo concesso per l'anno corrente.

 

Articolo 12

Rendicontazione delle anticipazioni

1.     I richiedenti che si avvalgono delle anticipazioni di cui al precedente articolo 11, devono rendicontare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'avvenuta erogazione dell'anticipazione, le spese sostenute fino alla concorrenza dell'importo dell'anticipazione medesima. In presenza di documentati motivi, su istanza del richiedente, puó essere autorizzata la proroga del termine suddetto fino al massimo di un anno. Tale proroga viene concessa con decreto del competente direttore di ripartizione. Solo dopo che sono state adeguatamente rendicontate tutte le anticipazioni, possono essere rendicontati ulteriori importi parziali.

2.     Se al richiedente viene concessa un'integrazione dell'anticipazione di cui all'articolo 11, comma 2, la differenza può essere liquidata solo dopo che è stata rendicontata l'anticipazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).

3.     La parte dell'anticipazione che non è stata utilizzata per l'esecuzione del programma di attivitá ammessa a contributo o non adeguatamente rendicontata, deve essere restituita alla Tesoreria della Provincia, maggiorata degli interessi legali, a decorrere dalla data di accreditamento dell'anticipazione.

 

CAPO VII

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE  E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

 

Articolo 13

Rendicontazione e liquidazione del contributo

La liquidazione del contributo avviene previo inoltro di apposita domanda corredata del rendiconto.

 

Il rendiconto è composto da:

1. un elenco in duplice copia dei documenti di spesa;

2. documenti di spesa in originale per l'ammontare dell'importo totale della spesa ammessa;

3. in alternativa a quanto previsto al punto 2) l'ente beneficiario può limitare la produzione di documenti di spesa in originale all'importo del contributo assegnato con l'obbligo di presentare una dichiarazione con la quale conferma che per l'esecuzione delle attività, la spesa ammessa è stata sostenuta per intero e che i relativi documenti di spesa sono in suo possesso;

4. una fotocopia della documentazione di spesa prodotta, qualora l'ente beneficiario richieda la restituzione dei documenti originali.

 

Articolo 14

Documentazione di spesa

 

I documenti di spesa devono:

essere conformi alle vigenti disposizioni di legge;

essere intestati all'ente beneficiario del contributo;

essere quietanzati;

riportare il timbro dell'ente beneficiario e la firma del rappresentante legale a titolo di attestazione di regolarità;

essere riferiti alle spese ammesse per l'assegnazione del contributo;

riguardare l'anno solare di riferimento del contributo.

Se la documentazione di spesa non copre l'importo del contributo concesso, viene liquidato un importo proporzionalmente minore rispetto a quello originariamente previsto. La riduzione è disposta dal direttore dell'Ufficio Finanziamento Scolastico.

 

CAPO VIII

MODALITÁ DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE RENDICONTAZIONI DEI CONTRIBUTI

 

Articolo15

Controllo

1.     Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, l'ufficio competente per la liquidazione dei contributi effettua controlli a campione in ordine al 6 % delle domande di contributo accolte. Di norma l'ufficio competente provvede ad effettuare i controlli a campione.

2.     Nel caso che il previsto 6 % non raggiunga l'unità, il controllo sarà effettuato ad almeno una scuola paritaria.

3.     L'individuazione dei contributi da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio. Il relativo controllo avviene entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.

4.     Il sorteggio è effettuato da un'apposita commissione composta dal direttore di ripartizione o suo delegato, da un direttore d'ufficio e da un funzionario della ripartizione che svolge le funzioni di segretario.

5.     Il controllo a campione avviene su:

a) la veridicità della dichiarazione presentata dal richiedente;

b) l'effettiva realizzazione delle attività scolastiche e didattiche relative al contributo e se le relative spese, con riferimento alle spese ammissibili, sono state effettuate per intero;

c) l'esistenza della documentazione di spesa, riguardante la differenza tra il contributo concesso e le spese ammissibili, non esaminata, se per la liquidazione dei contributi il richiedente si è limitato a presentare la documentazione di spesa fino all'ammontare del contributo concesso;

6.     Fatto salvo quanto previsto nei capoversi precedenti del presente articolo, il direttore dell'ufficio potrà disporre ulteriori verifiche ritenute necessarie.

 

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 16

Abrogazioni

Per quanto attiene i contributi per spese di gestione, a favore di scuole italiane paritarie, la presente deliberazione sostituisce i precedenti criteri riguardanti la legge provinciale 10 novembre 1976 n. 45, di cui alle deliberazioni  della Giunta provinciale n. 4876 del 03.09.1994, n. 1328 del 20.02.1995, n. 1705 del 22.04.1996 e n. 2893 del 23.06.1997.
 

Articolo 17

Norma transitoria

La presente deliberazione trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2006. Per le domande già inoltrate trovano applicazione i criteri attualmente in vigore.
 

Articolo 18

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente deliberazione si rimanda a quanto già previsto dalla legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45 e successive modifiche.
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