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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 2912 del 10.08.2005
Approvazione dei criteri relativi all'incentivazione delle attività ed investimenti culturali per il gruppo linguistico ladino

Allegato
 
Criteri relativi all'incentivazione delle attività ed investimenti cultuali per il gruppo linguistico ladino
 

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Nello statuto di autonomia, e nel testo unificato delle leggi vigenti in materia di attività culturali, approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale del 11 novembre 1988, n.30, sono riconosciute e salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali del gruppo linguistico tedesco, italiano e ladino ed il loro sviluppo.
 
2. Tra i principali fini perseguiti nei presenti criteri vi è quello di sostenere economicamente attività, iniziative e manifestazioni culturali o artistiche, promosse da strutture pubbliche e private.
 
3. Contributi e sussidi per singole iniziative culturali o artistiche possono essere concessi  anche a persone singole residenti in provincia di Bolzano, se per lo svolgimento delle stesse non perseguono fini di lucro.
 
4. La creazione di spazi e strutture all'interno dei quali promuovere le attività culturali viene favorita attraverso la concessione di contributi di investimento.
 
5. Le consulte culturali, competenti per i gruppi linguistici, esprimono il proprio parere per quanto riguarda la concessione di contributi e sussidi, ai sensi dei presenti criteri. Per ogni gruppo linguistico è istituita una consulta culturale.
 

Articolo 2

Tipologia delle agevolazioni

1. Vi sono le seguenti tipologie di agevolazioni:

a)     sussidi;

b)     contributi ordinari;

c)     contributi straordinari;

d)     contributi integrativi.

 
2. Sussidi:
Fino ad un importo pari a 3.000,00 Euro possono essere assegnati sussidi a richiedenti, che abbiano svolto per più anni un'attività culturale, abbiano una adeguata struttura organizzativa e che offrano un apprezzato programma o servizio culturale in provincia.
I sussidi sono assegnati sulla base di un accurato programma annuale di attività che enuncia anche i costi necessari per lo svolgimento dell'attività. Tali sussidi devono essere impiegati per l'esecuzione dell'attività culturale ammessa. I sussidi devono essere richiesti entro la data stabilita per le domande di contributi ordinari e vengono liquidati sulla base di un'esaustiva relazione finale, dalla quale risulti che le spese indicate nel preventivo di spesa siano state effettivamente sostenute e che l'attività è stata svolta come prevista dal proprio programma annuale di attività.
L'assegnazione di sussidi, come disciplinati dal presente comma, esclude la possibilità di ottenere dalla medesima ripartizione altri contributi, come previsti dai seguenti commi 3, 4 e 5.
 
3. Contributi ordinari:
Sono da considerarsi contributi ordinari quelli concessi per la realizzazione del programma annuale di attività.
 
4. Contributi straordinari:
Sono da considerarsi contributi straordinari quelli concessi per la realizzazione di specifici progetti, anche pluriennali, non contenuti nell'ordinario programma annuale di attività, di cui al precedente comma 3.
 
5. Contributi integrativi:
Sono contributi integrativi quelli che integrano i contributi ordinari o straordinari precedentemente concessi. Tali concessioni sono possibili, qualora l'autofinanziamento o i finanziamenti di enti pubblici o privati non sono sufficienti, ad integrare convenientemente la prima assegnazione ordinaria o straordinaria avvenuta per sostenere il programma annuale di attività o i progetti già presentati oppure se si sono presentati fatti particolarmente gravi imprevisti o imprevedibili.
Essi possono essere altresì assegnati qualora si ritenga opportuno, per giustificati motivi, aumentare la percentuale di finanziamento o ampliare la spesa ammessa.
 
6. La consulta culturale è principalmente libera di riconoscere solo parzialmente i costi presentati, motivando in modo corrispondente.
 

Articolo 3

Beneficiari

1. Enti pubblici e privati, associazioni, comitati e anche persone singole, che non perseguono scopi di lucro, possono essere sostenuti economicamente per lo svolgimento di attività ed iniziative di interesse culturale o artistico di importanza provinciale o distrettuale, se presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

a)     ambiscono ad un massimo di molteplicità culturale;

b)     promuovono e sostengono iniziative culturali caratterizzanti il gruppo linguistico ladino in Provincia di Bolzano;

c)     sostengono la divulgazione, l'esposizione o l'analisi degli aspetti significativi del patrimonio culturale ladino;

d)     curano, in entrambe le direzioni, i legami con l'area linguistica tedesca e/o retoromana o contribuiscono a realizzare prevalentemente a livello europeo lavori di integrazione culturale;

e)     organizzano a livello provinciale o distrettuale manifestazioni di educazione permanente o di sviluppo di natura culturale;

f)     organizzano manifestazioni, alle quali partecipano artisti e personalità del mondo della cultura o che abbiano rapporti particolari nei confronti della provincia e il suo scenario culturale locale.

 
2. In casi particolari adeguatamente motivati, possono essere finanziate anche iniziative ed attività, ai sensi del precedente comma 1, se vengono organizzate a livello locale.
 
3. Viene data precedenza alle iniziative ed attività, programmate in modo tale da evitare sovrapposizioni con analoghe iniziative culturali.
 
4. Particolare attenzione è attribuita anche ad attività ed iniziative proposte in cogestione da più richiedenti e risultanti da un progetto comune.
 
5. Nella concessione di contributi si tiene conto del fatto se il richiedente, nell'esecuzione di iniziative ed attività, rispetta le linee guida dello statuto, assolve i compiti istituzionali e se privilegia tra le proprie attività quelle culturali.
 
6. Nel definire l'ammontare del finanziamento si può tenere conto anche del fatto, se ed in che ammontare, il richiedente riesce a finanziarsi per l'esecuzione delle iniziative ed attività programmate attraverso donazioni, sponsorizzazioni da parte di fondazioni e privati o altri.
 

Articolo 4

Spesa ammessa

1. Per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 2, vengono riconosciute le seguenti voci di spesa:

a)     organizzazione ed esecuzione di attività;

b)     affitti, energia elettrica, riscaldamento, pulizia ed altri costi correnti di gestione, telefono, materiali d'ufficio, abbonamenti, consulenze riguardanti la contabilità e le imposte, assicurazioni, acquisto di materiale didattico e di studio, altro materiale culturale, didattico e pedagogico, necessario per l'esecuzione del programma annuale di attività;

c)     personale e onorari (in caso di incarichi), incluse spese previdenziali e imposte;

d)     viaggi, vitto e alloggio dei responsabili e dei collaboratori;

e)     corsi di aggiornamento e di educazione permanente per il proprio personale e per i collaboratori che rendono prestazioni a titolo di volontariato;

f)     stampati attinenti alla propria attività.

 
2. Non vengono finanziate le spese per viaggi collettivi, salvo che la competente consulta culturale le consideri di particolare interesse culturale.
 
3. Le voci di spesa riguardanti i compensi eventualmente previsti per componenti degli organi direttivi di partiti politici, sindacati o per membri di organi elettivi (Parlamento, Consiglio Regionale, Consiglio Provinciale, Consiglio Comunale) e candidati ufficiali agli stessi non vengono rimborsate.
 

Articolo 5

Investimenti

1. Ad enti pubblici e privati, associazioni e comitati possono essere concessi contributi per:

a)     l'acquisto, la costruzione, la sistemazione e la ristrutturazione delle strutture, incluse le corrispondenti spese di progettazione e per l'arredamento, necessarie al perseguimento delle attività culturali;

b)     l'acquisto di apparecchiature audiovisive, informatiche ed altre apparecchiature tecniche, necessarie per lo svolgimento dell'attività e dei compiti istituzionali;

c)     l'acquisto, la ristrutturazione o riparazione di strumenti musicali, divise, bandiere, attrezzature per palchi, materiale didattico, libretti musicali e letteratura specializzata;

d)     il risanamento, la cura, il restauro ed il ripristino di piccoli monumenti rustici, se non sottoposti a tutela storico artistica, ma rappresentanti comunque un fattore di decisiva importanza per il paesaggio culturale;

e)     gli investimenti, connessi agli usi e costumi.

 
2. Nel caso in cui si tratti di lavori di costruzione o risanamento, i costi preventivati per investimenti devono essere documentati con una relazione tecnica, firmata da un esperto. Le relative spese di progettazione ed il software corrispondente possono essere sostenute economicamente sia come investimento sia come attività ordinaria.
 
3. Il richiedente, proprietario o gestore di una struttura nella quale si svolge attività culturale, deve garantire, che la struttura sostenuta economicamente venga messa a disposizione per un determinato lasso di tempo, proposto dalla competente consulta culturale e determinato in corrispondenza alla concessione del contributo, esclusivamente o principalmente per attività culturali. Ciò avviene tra l'altro attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale del 7 novembre 1983, n.41 e successive modifiche ed integrazioni.
 
4. Priorità è attribuita a progetti inerenti all'istituzione di sale polifunzionali, all'acquisto di apparecchiature audiovisive o informatiche di carattere polifunzionale che coprano, nell'ambito di un'unica struttura, le esigenze di più realtà associative, nonché a progetti ai quali contribuiscano finanziariamente anche gli enti locali.
 
5. Nell'allestimento delle infrastrutture viene sostenuto economicamente un arredamento ed allestimento che garantisca una adeguata funzionalità di base delle stesse.
 
6. Sono esclusi dai sostegni economici gli acquisti di veicoli da trasporto e la costruzione o l'acquisto di padiglioni musicali.
 

Articolo 6

Destinazione del contributo

1. Il richiedente può utilizzare i contributi concessi solo ed esclusivamente per l'esecuzione di attività, iniziative, progetti ed investimenti, per i quali i contributi sono stati richiesti ed assegnati.
 
2. Qualora il richiedente evidenziasse la necessità di destinare il contributo ad altre spese non previste nella domanda iniziale, deve presentare all'ufficio competente apposita e motivata domanda di cambio di destinazione del contributo medesimo, indicando esattamente il nuovo impiego.
 
3. Per i contributi ordinari la domanda di cambio di destinazione deve essere presentata all'ufficio competente entro l'anno solare di riferimento del contributo.
 
4. Il cambio di destinazione è approvato secondo le stesse procedure previste per l'assegnazione del contributo.
 

Articolo 7

Presentazione delle domande e

ammontare del contributo

1. Le domande relative ai contributi ordinari devono essere sottoscritte dal richiedente o in caso di un'istituzione dal suo legale rappresentante e presentate entro il 31 gennaio di ogni anno, oppure entro un'altra data fissata con decreto del direttore di ripartizione competente, all'ufficio cultura per il gruppo linguistico ladino. Per le domande inoltrate mediante posta, vale la data del timbro dell'ufficio postale accettante.
 
2. Per i contributi straordinari, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 e per i contributi integrativi di cui all'articolo 2 comma 5 la domanda può essere inoltrata nel corso dell'anno. La stessa però deve essere inoltrata in ogni caso prima che vengano sostenute le corrispondenti spese.
 
3. Le domande di contributo riguardante gli investimenti ai sensi dell'articolo 5 possono essere inoltrate in qualsiasi momento dell'anno. Le domande di contributo riguardante gli investimenti, che a causa di mancanza di fondi non vengono totalmente o parzialmente considerate nell'anno solare di riferimento, possono essere considerate negli anni successivi, senza che il richiedente debba inoltrare una nuova domanda.
 
4. La sussistenza dei requisiti richiesti deve essere prodotta dal richiedente mediante autocertificazione.
 
5. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

a)     per le attività:

il rendiconto riguardante le attività svolte l'anno precedente;

l'annuale programma di attività per l'anno in corso;

il preventivo di spesa;

il piano di finanziamento, con indica-zione dei mezzi propri o delle entrate.

b)     per gli investimenti:

il programma di investimento;

il preventivo di spesa;

il piano di finanziamento, con indicazione dei mezzi propri o delle entrate.

 
6. Se si inoltra per la prima volta una domanda di contributo, vi è da allegare anche la copia dello statuto.
 
7. A dichiarazioni o documentazioni inoltrate mediante fax, si deve allegare copia non autenticata di un documento di riconoscimento del richiedente.
 
8. Possono essere concessi sussidi, di cui all'articolo 2 comma 2, fino all'80% della spesa ammessa ed in nessun caso superiori a 3.000,00 Euro.
 
9. Possono essere concessi contributi per le agevolazioni, di cui all'articolo 2, e per investimenti, di cui all'articolo 5, fino all'80% della spesa ammessa.
 
10. In casi straordinari appositamente motivati è possibile superare tali percentuali. In ogni caso il contributo concesso non può essere superiore al deficit evidenziato in domanda.
 
11. I richiedenti, nell'ambito della propria attività di comunicazione, evidenziano in maniera adeguata che gli investimenti, le iniziative, i progetti e le attività sono state sostenute economicamente dalla Giunta provinciale di Bolzano, Assessorato alla cultura ladina.
 

Articolo 8

Anticipazioni

1. Il richiedente può richiedere la concessione e l'erogazione delle seguenti anticipazioni:

a)     un'anticipazione il cui importo non può superare la misura del 50% del contributo concesso al richiedente nell'anno precedente.

Tale anticipazione viene di norma concessa solo se il contributo concesso nell'anno precedente ammontava ad almeno 15.000,00 Euro e unicamente per far fronte a spese di locazione, gestione e amministrazione delle strutture, a spese per personale dipendente o incaricato con contratto d'opera oppure per far fronte ad altre spese obbligatorie. Queste anticipazioni possono essere concesse solamente se i contributi concessi nell'anno precedente sono già stati rendicontati fino al 60%.

Tale richiesta è da inoltrare entro il 10 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce il contributo.

b)     un'anticipazione fino all'80% dell'ammon-tare del contributo concesso per l'anno corrente.

Tale anticipazione può essere concessa di norma solamente se il richiedente non è in grado di svolgere la propria attività per mancanza di mezzi finanziari oppure se il richiedente per far fronte alle spese dovrebbe assumersi fidi onerosi.

Tale richiesta può essere inoltrata contestualmente alla domanda di contributo.

 
2. L'anticipazione di cui al comma 1 lettera a), può essere, dietro apposita richiesta, integrata fino all'80% del contributo concesso per l'anno corrente.
 

Articolo 9

Rendicontazione delle anticipazioni

1. I richiedenti che si avvalgono delle anticipazioni di cui al precedente articolo 16, devono rendicontare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'avvenuta erogazione dell'anticipazione le spese sostenute fino alla concorrenza dell'importo dell'anticipazione medesima. In casi motivati può essere autorizzata la proroga del termine suddetto fino al massimo di un anno, se il richiedente presenta apposita domanda. Tale proroga è concessa con decreto del competente direttore di ripartizione.
Solo dopo che sono state adeguatamente rendicontate tutte le anticipazioni, possono essere rendicontati ulteriori importi parziali.
 
2. Se al richiedente viene concessa un'integrazione dell'anticipazione di cui all'articolo 8, comma 2, la differenza può essere liquidata solo dopo che è stata rendicontata per intero l'anticipazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a).
 
3. La parte dell'anticipazione che non è stata utilizzata per l'esecuzione del programma di attività, iniziative, progetti ed investimenti ammessi a contributo o non adeguatamente rendicontata, deve essere restituita alla Tesoreria della Provincia, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di accreditamento dell'anticipazione.
 

Articolo 10

Rendicontazione e liquidazione dei sussidi e dei contributi

1. La liquidazione dei sussidi, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 avviene previo presentazione di un'apposita relazione finale, dalla quale risulti che le spese indicate nel preventivo di spesa siano state effettivamente sostenute e che l'attività è stata svolta come prevista dal proprio programma annuale di attività.
 
2. La liquidazione dei contributi avviene in una o più soluzioni previo inoltro di apposita domanda del richiedente corredata della relativa documentazione.
 
3. Il contributo concesso per la realizzazione dei programmi di attività, delle iniziative, dei progetti e degli investimenti ammessi può essere liquidato per intero solamente se la spesa sostenuta è pari al totale delle spesa ammessa.
 
4. Le spese per il personale possono essere rendicontate, al massimo, fino all'ammontare dello stipendio lordo del personale provinciale. Punto di riferimento è la rispettiva qualifica funzionale di cui al vigente contratto collettivo. Ciò vale anche per i controlli di cui all'articolo 13. Sono riconosciute, inoltre, altre spese salariali, incluse le spese previdenziali a carico del datore di lavoro. Non vengono, invece, considerate indennità individuali di produttività nonché i corrispettivi per ore straordinarie.
 
5. Le spese per gli onorari dei relatori nonché quelle per vitto e viaggio possono essere rendicontate fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale. Ciò vale anche per i controlli di cui all'articolo 13.
 
6. È possibile rendicontare una quota fino al massimo del 25% delle spese ammissibili attraverso le prestazioni rese a titolo di attività di volontariato di cui alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, articolo 2, comma 1, e successive modifiche ed integrazioni.
 
7. Ai soli fini della rendicontazione delle prestazioni rese a titolo di volontariato ai sensi del precedente comma 6, è riconosciuto un importo orario convenzionale di Euro 16,00. Tale importo orario convenzionale può essere adeguato annualmente da parte della Giunta provinciale tenendo conto degli aumenti in base all'indice ISTAT.
 
8. Nell'ambito dell'attività resa a titolo di volontariato, le ore sostenute per la partecipazione a sedute degli organi istituzionali della organizzazione, della associazione o del comitato non vengono ammesse a contributo.
 
9. L'attività resa a titolo di volontariato non dà diritto ad alcun compenso per il prestatore.
 

Articolo 11

Rendiconto

1. Il rendiconto è composto da:

a)     un elenco dei documenti di spesa;

b)     documenti di spesa in originale fino all'ammontare dell'importo totale delle spese ammissibili; il richiedente può limitare la produzione dei documenti di spesa all'importo del contributo assegnato. In questo caso ha l'obbligo di integrare la documentazione con una dichiarazione con la quale conferma che per l'esecuzione delle attività, dei progetti, delle iniziative e degli investimenti la spesa ammessa è stata sostenuta per intero e che i relativi documenti di spesa sono in suo possesso. Se il richiedente è un ente di diritto pubblico la liquidazione del contributo, in deroga a quanto sopra, avviene dietro la presentazione di un elenco della documentazione di spesa firmata su ogni pagina dal funzionario autorizzato;

c)     una dichiarazione del richiedente attestante:

gli estremi della delibera di concessione del contributo, con il relativo ammontare;

la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge;

se e presso quali altri uffici o enti sono state presentate altre istanze di agevolazione economica per le medesime attività, progetti, iniziative ed investimenti con indicazione dei relativi contributi effettivamente ottenuti;

l'eventuale riferimento se il rendiconto allegato si riferisce alla copertura dell'anticipazione già concessa, oppure alla liquidazione del contributo.

lo svolgimento per intero delle attività, dei progetti, delle iniziative e degli investimenti;

che le spese per il personale sono state rendicontate, al massimo, fino all'ammontare dello stipendio lordo del personale provinciale. Punto di riferimento è la rispettiva qualifica funzionale di cui al vigente contratto collettivo. Sono riconosciute, inoltre, altre spese salariali, incluse le spese previdenziali a carico del datore di lavoro. Non vengono considerate le indennità individuali di produttività nonché i corrispettivi per ore straordinarie;

che le spese per gli onorari dei relatori nonché quelle per vitto e viaggio sono state rendicontate fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale;

in caso di attività di volontariato: la dichiarazione riguardante la quota della spesa ammessa coperta attraverso prestazioni rese a titolo di attività di volontariato;

in caso di investimenti: l'iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili o nella lista d'inventario degli acquisti;

d)     un elenco degli operatori relativo all'attività di volontariato con indicazione del numero di ore, della tipologia delle prestazioni ed il luogo in cui le attività si sono svolte;

 
2. Se le attività, le iniziative, i progetti e gli investimenti ammessi a contributo, non sono stati eseguiti o solo parzialmente, oppure i costi ammessi sono stati totalmente sostenuti, il contributo concesso viene ridotto in proporzione. Questa riduzione viene stabilita dal direttore d'ufficio competente.
 
3. Trascorso il termine di cinque anni dalla concessione del contributo, senza che siano stati presentati sufficienti documenti di spesa e dunque il contributo o parte di esso non può essere liquidato, la Giunta provinciale dispone la revoca della parte del contributo non liquidata.
 

Articolo 12

Documenti di spesa

1. I documenti di spesa devono essere:

a)     conformi alle vigenti disposizioni di legge;

b)     intestati al richiedente;

c)     quietanzati;

d)     in riferimento alle spese ammissibili per l'assegnazione del contributo.

 
2. Per quanto riguarda i contributi ordinari, le spese devono essere attribuibili all'anno in cui è stato assegnato il contributo.
 
3. Per gli investimenti possono essere presentati anche documenti di spesa degli anni precedenti a quello di assegnazione del contributo, purché di data successiva a quella di presentazione presso il competente ufficio provinciale della prima domanda di contributo relativa allo stesso investimento. Per quanto riguarda gli investimenti possono essere presentati documenti di spesa per obbligazioni assunte anche successivamente all'anno di assegnazione del contributo, purché rientrino tra gli interventi programmati e che le spese siano state ammesse a contributo.
 

Articolo 13

Controllo

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale del 22 ottobre 1993, n.17 e successive modifiche, l'ufficio competente per la liquidazione dei contributi effettua controlli a campione su almeno il 6% delle domande ammesse.
 
2. Di norma l'ufficio competente provvede ad effettuare i controlli a campione. Se l'ammontare delle spese ammesse supera l'importo di 50.000,00 Euro, i controlli a campione possono essere eseguiti da esperti esterni all'amministrazione provinciale. L'incarico corrispondente viene dato dall'ufficio competente.
 
3. L'individuazione delle domande da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.
 
4. Il sorteggio è effettuato da un'apposita commissione composta dal direttore di ripartizione o suo delegato, da un direttore d'ufficio e da un funzionario della ripartizione con funzioni di segretario.
 
5. Con il controllo a campione viene esaminato:

a)     la veridicità della dichiarazione presentata dal richiedente;

b)     l'effettiva realizzazione dei programmi di attività, iniziative, progetti ed investimenti relativi al contributo e se le relative spese, con riferimento alle spese ammesse, sono state effettuate per intero;

c)     l'esistenza della documentazione di spesa nell'ammontare della spesa ammessa, per quella parte che in sede di rendicontazione non è stata documentata con documenti di spesa originali;

d)     la regolare iscrizione dei documenti di spesa nei registri previsti dallo statuto o dal regolamento, relativi al contributo;

e)     la documentazione riguardante le prestazioni di volontariato conteggiate per la copertura di una parte delle spese ammissibili.

 
6. Fatto salvo quanto previsto nei capoversi precedenti del presente articolo, il direttore d'ufficio potrà disporre ulteriori verifiche ritenute necessarie.
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