In vigore al

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In vigore al: 17/05/2013

i) Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2008, n. 151)
Regolamento di esecuzione sulla promozione dell'innovazione

1)

Pubblicato nel B.U. 27 maggio 2008, n. 22.

CAPO I
DIPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

(1) Il presente regolamento determina le modalità e le procedure per la concessione di agevolazioni per la promozione dell'innovazione in esecuzione degli articoli 10, 12, 13 e 15 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, di seguito denominata legge, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. Piccole e medie imprese (PMI): le imprese così definite ai sensi dell'Allegato I al Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (regolamento n. 70/2001), come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004, o di qualunque regolamento che lo sostituisca;
  2. grandi imprese: le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie di cui alla lettera a);
  3. organismo di ricerca: soggetto senza scopo di lucro, quali università o istituto di ricerca, indipendentemente se costituito secondo il diritto privato o pubblico o dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, che investono tutti gli utili interamente nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento, a condizione che le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo nè ai risultati prodotti;
  4. Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni particolari;
  5. Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti, compresa la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera f);
  6. Sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale ed altro allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, e altre attività destinate alla definizione concettuale, pianificazione e documentazione di nuovi prodotti, processi e servizi, tra le quali può figurare la produzione di progetti, disegni, piani ed altra documentazione, purchè non destinati ad uso commerciale, nonche la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e convalida;
  7. Progetto di collaborazione fra imprese: partecipazione di almeno due imprese partner alla concezione di un progetto, che contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono rischi e risultati al fine di raggiungere uno scopo economico comune;
  8. Collaborazioni tra imprese e organismi di ricerca: partecipazione di almeno due partner alla concezione del progetto, che contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi ed i risultati, purchè ricorra almeno una delle condizioni di seguito indicate, in difetto delle quali l'effettiva collaborazione viene verificata attraverso un esame individuale del progetto.
    1. i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti;
    2. i risultati non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale, possono avere larga diffusione e l'organismo di ricerca è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di ricerca, sviluppo e innovazione;
    3. l'organismo di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta dall'organismo di ricerca nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti, ove il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'organismo di ricerca è dedotto da tale compenso. Qualora l'organismo di ricerca svolge attività sia di natura economica che non economica, onde evitare sovvenzioni incrociate dell'attività economica, si provvederà a distinguere i due tipi di attività e relativi costi e finanziamenti;
  9. Cluster: raggruppamento di almeno 30 imprese indipendenti – start-up di innovazione, piccole, medie e grandi imprese - che mirano a ottimizzare il proprio potenziale economico attraverso la realizzazione di progetti ed iniziative nell'ambito della cooperazione, transfer tecnologico, innovazione di prodotti, servizi e processi produttivi, ricerca e sviluppo, programmi di crescita dimensionale nonché internazionalizzazione, ove l'adesione al cluster deve essere fatta per iscritto ed il numero di 40 imprese deve essere raggiunto a partire dal secondo anno dalla costituzione del cluster;
  10. Centro di competenza: raggruppamento di almeno cinque imprese indipendenti che cooperano con organismi di ricerca o soggetti del sistema dell'istruzione e della formazione, che fanno ricerca nei relativi settori tematici. Il centro di competenza mira a stimolare attività innovative incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra imprese che costituiscono il centro di competenza, avente personalità giuridica autonoma, sotto forma di consorzio o altra forma societaria prevista dal quinto libro, titolo V capi III e seguenti del codice civile, e che presenta un alto livello di competenza tecnico-scientifica e ha lo scopo primario di trasformare sapere tecnico-scientifico in prodotti e servizi destinati al mercato; è preferito il giusto equilibrio tra PMI e grandi imprese del centro, al fine di ottenere una certa massa critica, in particolare attraverso la specializzazione in un determinato campo di RSI e tenendo conto dei centri esistenti a livello nazionale e nelle regioni confinanti.In alcuni specifici ambiti tecnologici è possibile creare centri di competenza fra soggetti pubblici e privati e associazioni di categoria anche prescindendo dalla partecipazione diretta delle imprese, al fine di perseguire gli obiettivi previsti al co. 3 dell'art. 15 della legge provinciale n. 14/2006;
  11. Nuova impresa innovatrice: piccola impresa esistente da meno di cinque anni al momento della concessione dell'agevolazione,
    1. che dimostri, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, in particolare sulla base di un piano d'impresa, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorativi rispetto allo stato dell'arte del settore e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale, oppure
    2. le cui spese di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 15 per cento del totale delle spese operative in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'agevolazione oppure, nel caso di una "start-up" senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, quale certificato da un revisore dei conti esterno;
  12. Personale altamente qualificato: ricercatori/ricercatrici, ingegneri, designer e specialisti/-e nel settore marketing, titolari di un diploma universitario e dotati/-e di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore; la formazione per il dottorato di ricerca vale come esperienza professionale;
  13. Innovazione del processo: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software; non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
  14. Innovazione organizzativa: l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione lavorativa o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione lavorativa o nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle strategie aziendali, le fusioni ed acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
  15. Formazione specifica: formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal/dalla dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente;
  16. Formazione generale: formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, che formisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del/della dipendente;
  17. Messa a disposizione: l'assunzione temporanea di personale da parte di un beneficiario durante un determinato periodo allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare presso il suo precedente datore di lavoro.

(2) Nello sviluppo sperimentale ai sensi del comma 1, lettera f) l'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

Art. 3 (Regime di aiuto)

(1) Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le agevolazioni sono concesse in osservanza della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), approvata dalla Commissione il 22 novembre 2006 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30.12.2006.

(2) Le agevolazioni destinate alla consulenza generale di cui all'articolo 13 sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento n. 70/2001, come successivamente modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 del 25.02.2004 o di qualunque regolamento che lo sostituisca.

(3) Le agevolazioni destinate alla formazione di cui all'articolo 12 sono concesse in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (regolamento n. 68/2001), come successivamente modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 del 25.02.2004 o di qualunque regolamento che lo sostituisca.

Art. 4 (Beneficiari)

(1) Beneficiari delle agevolazioni sono:

  1. le piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, con unità locale in provincia di Bolzano purchè regolarmente iscritte al registro imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Bolzano;
  2. grandi imprese con unità produttiva o di ricerca in provincia di Bolzano purchè regolarmente iscritte al registro imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Bolzano;
  3. enti locali e altri enti pubblici operanti in provincia di Bolzano;
  4. organismi di ricerca che svolgono la propria attività in provincia di Bolzano;
  5. parchi scientifici e tecnologici e incubatori d'impresa e persone giuridiche che assumono la gestione di centri di competenza e cluster con sede in provincia di Bolzano;
  6. Associazioni Temporanee d'Imprese (ATI);
  7. consorzi fra imprese e altri soggetti pubblici o privati purchè la partecipazione finanziaria delle imprese sia superiore al 50 per cento;
  8. consorzi o società consortili, anche cooperative, costituiti da imprese di cui alle lettere a) e b).

(2) Sono ammesse alle agevolazioni anche persone fisiche, che intendono costituire un'impresa. La liquidazione dell'agevolazione è subordinata all'avvenuta costituzione dell'impresa stessa.

(3) Gli organismi di ricerca sono ammessi ad agevolazione limitatamente ad iniziative rientranti in attività di carattere non economico con le seguenti caratteristiche:

  1. hanno natura interna, in quanto svolte da un dipartimento oppure congiuntamente con altri organismi di ricerca; l'aggiudicazione a terzi mediante gare di appalto della fornitura di servizi specifici non pregiudica la natura interna delle sopra elencate attività;
  2. i redditi provenienti da dette attività sono reinvestiti nelle attività principali degli organismi di ricerca.

(4) Non sono ammesse alle agevolazioni i soggetti in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.

(5) Sono escluse dalle agevolazioni le imprese operanti nei settori dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

Art. 5 (Tipologia di agevolazione)

(1) L'agevolazione può assumere le seguenti forme:

  1. contributo in conto capitale;
  2. mutuo a tasso agevolato.

(2) Nel caso venga applicata la tipologia di aiuto di cui al comma 1, lettera b), il tasso d'interesse applicato in funzione del tasso di mercato viene calcolato in modo da garantire la corresponsione al beneficiario dell'equivalente sovvenzione lorda (ESL) spettante che non può superare l'intensità di aiuto prevista dal presente regolamento per le singole iniziative e tipologie di spesa.

(3) È possibile concedere un anticipo sulla agevolazione, in base a richiesta motivata del richiedente, nella misura massima del 40 percento sulla agevolazione ammessa, dietro presentazione di fideiussione bancaria o garanzia assicurativa eventualmente assistita da una garanzia prestata da un consorzio di garanzia fidi.2)

2)

L'art. 5, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 19 gennaio 2010, n. 6.

Art. 6 (Intensità dell'agevolazione)

(1) L'intensità di agevolazione è definita per ogni tipologia di attività o di spesa agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 e nella tabella 1.

Art. 7 (Iniziative ammissibili ad agevolazione)

(1) Fatte salve le disposizioni di cui ai successivi articoli, le seguenti iniziative sono da considerarsi ammissibili ad agevolazione ai fini del presente regolamento:

  1. progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale realizzati dalle imprese e/o enti locali e altri enti pubblici, singolarmente e/o in cooperazione tra loro o con organismi di ricerca; i progetti possono includere il riconoscimento di diritti di proprietà industriale;3)
  2. studi di fattibilità tecnica preliminari all'attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale realizzati dalle imprese e/o enti locali e altri enti pubblici in cooperazione tra loro o con organismi di ricerca;
  3. consulenze in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione;
  4. l'introduzione di innovazioni di processo o dell'organizzazione realizzati dalle imprese nei settori commercio, turismo e servizi;
  5. realizzazione e sviluppo di cluster;
  6. realizzazione e sviluppo di centri di competenza;
  7. creazione di nuove imprese innovatrici;

(2) Sono ammissibili ad agevolazione le attività avviate a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di agevolazione.

(3) In caso di contratto di collaborazione, l'avvio dell'iniziativa coincide con la data di stipula dello stesso.

(4) Non sono ammesse le spese relative all'ordinaria gestione dell'impresa, ente o istituto salvo quanto specificamente previsto nei successivi articoli.

(5) Le spese ammissibili si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di spese notarili qualora siano detraibili da parte del beneficiario.

3)

La lettera a) dell'art. 7, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 19 gennaio 2010, n. 6.

CAPO II
SPESE AMMISSIBILI

Art. 8 (Progetti di ricerca e sviluppo)

(1) Sono ammissibili ad agevolazione i seguenti costi:

  1. le spese di personale (ricercatori/ricercatrici, tecnici/tecniche e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati/-e nel progetto di ricerca);
  2. i costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per il progetto di ricerca per tutto il loro ciclo di vita, è considerato ammissibile solo il costo dell'ammortamento corrispondente alla durata del progetto di ricerca, calcolato secondo i principi della buona prassi contabile;
  3. i costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, è considerato ammissibile solo il costo dell'ammortamento corrispondente alla durata del progetto di ricerca, calcolato secondo i principi di buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o i costi di capitale effettivamente sostenuti;
  4. costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;
  5. spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca fino a concorrenza del 5 per cento del totale dei costi ammissibili di progetto;
  6. altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca.

Art. 9 (Intensità di agevolazione per progetti di ricerca e sviluppo)

(1) L'intensità lorda di agevolazione per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 8 è calcolata sulla base dei costi ammissibili del progetto e non deve superare:

  1. il 100 per cento per la ricerca fondamentale;
  2. il 50 per cento per la ricerca industriale;
  3. il 25 per cento per l'attività di sviluppo sperimentale.

(2) L'intensità di agevolazione di cui al comma 1, lettere b e c può essere aumentata nei casi e nei limiti sotto descritti:

  1. di 20 punti percentuali per piccole imprese e di 10 punti percentuali per le medie imprese,
  2. a concorrenza di un'intensità massima dell'80 per cento può essere applicata una maggiorazione di 15 punti percentuali qualora:
    1. il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra, nessuna impresa deve sostenere da sola più del 70 per cento dei costi ammissibili del progetto di collaborazione e il progetto deve prevedere la collaborazione di almeno una PMI, ovvero ha carattere transfrontaliero ossia le attività di ricerca e sviluppo sono effettuate in almeno due stati membri dell'UE diversi;
    2. il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca e sussistono le seguenti condizioni:
      1. l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10 per cento dei costi ammissibili del progetto e
      2. l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte;
    3. nel caso della ricerca industriale, i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni tecnici o scientifici oppure pubblicati in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti) o divulgati tramite software gratuito o ad open source.

(3) Ai fini del comma 2, lettera b), cifre 1) e 2), il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva. In caso di collaborazione tra un'impresa e un organismo di ricerca, le intensità massime di aiuto e le maggiorazioni nei presenti criteri non si applicano all'organismo di ricerca.

(4) Qualora il progetto comprenda diverse fasi di ricerca e sviluppo, l'intensità consentita dell'agevolazione è stabilita sulla base della media ponderata delle rispettive intensità di agevolazione consentite, calcolate sulla base dei costi ammissibili sostenuti.

(5) L'intensità di aiuto sarà stabilita per ciascun beneficiario anche quando si tratta di un progetto di collaborazione.

(6) L'importo totale lordo dell'agevolazione erogato per ogni impresa e per progetto non può essere superiore ai seguenti importi:

  1. 20 milioni di euro nel caso di progetti prevalentemente di ricerca fondamentale,
  2. 10 milioni di euro per impresa e per progetto nel caso di progetti prevalentemente di ricerca industriale;
  3. 7,5 milioni di euro per tutti gli altri progetti.

Art. 10 (Studi di fattibilità tecnica)

(1) Sono ammessi ad agevolazione i costi degli studi di fattibilità tecnica preliminari all'attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale realizzati dalle imprese e/o enti locali e altri enti pubblici in cooperazione tra loro o con organismi di ricerca.

(2) Le agevolazioni per gli studi di fattibilità tecnica di cui al comma 1 possono raggiungere un'intensità lorda massima calcolata sulla base dei costi degli studi:

  1. per PMI del 75 per cento per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e del 50 per cento per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale;
  2. per le grandi imprese del 65 per cento per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e del 40 per cento per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale.

(3) L'importo totale lordo dell'agevolazione erogato per ogni impresa e per studio di fattibilità non può essere superiore agli importi di cui all'articolo 9, comma 6 previsti per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale.

Art. 11 (Diritti di proprietà industriale)

(1) I costi relativi alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale alle PMI sono ammissibili ad agevolazione limitatamente:

  1. ai costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, presentazione e trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
  2. ai costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
  3. ai costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

(2) L'intensità lorda di agevolazione è la stessa che sarebbe stata ammissibile per l'agevolazione alla ricerca e sviluppo all'origine di tali diritti di proprietà industriale ai sensi del precedente articolo 9.

(3) L'importo totale lordo dell'agevolazione erogato per ogni impresa e per progetto non può essere superiore a 2 milioni di euro.

(4) I costi relativi alla registrazione di marchi non sono ammissibili ad agevolazione.

Art. 12 (Formazione)

(1) Nell'ambito di attività di formazione realizzati da imprese sono ammissibili i seguenti costi:

  1. spese per il personale docente (ricercatori/ricercatrici, professori/professoresse universitari/-e)
  2. costo del materiale didattico;
  3. spese di consulenza inerenti la redazione del progetto di formazione;
  4. costo del personale per la durata della frequenza del corso di formazione fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti a), b) ed c);

(2) L'intensità dell'agevolazione calcolata sui costi ammissibili non può essere superiore:

  1. al 25 per cento per le grandi imprese, al 35 per cento per le piccole e medie imprese, quando l'agevolazione è concessa a favore della formazione specifica;
  2. 50 per cento per le grandi imprese, al 70 per cento per le piccole e medie imprese, quando l'aiutò è concesso a favore della formazione generale;

(3) Nei casi in cui il progetto di agevolazione preveda elementi di formazione specifica e di formazione generale, che non possano essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità dell'agevolazione, e nei casi in cui non sia possibile stabilire se il progetto di formazione abbia carattere specifico o generale, si applicano le intensità relative alla formazione specifica, di cui al comma 2, lettera a).

(4) L'importo totale lordo dell'agevolazione erogato per ogni impresa e per progetto non può essere superiore a 1 milione di euro.

Art. 13 (Consulenza generale)

(1) Sono ammessi ad agevolazione le attività di consulenza a favore di piccole e medie imprese, strettamente attinenti all'attività aziendale, inclusi gli studi di fattibilità per la realizzazione di cluster e centri di competenza.

(2) Sono ammesse le seguenti spese sostenute dalle piccole e medie imprese:

  1. onorari e spese accessorie di consulenti, esperti/esperte, Università o istituti specializzati;
  2. materiale didattico;

(3) Non sono ammesse le spese relative a servizi continuativi o periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

(4) L'intensità di agevolazione non può essere superiore al 50 per cento della spesa ammissibile.

Art. 14 (Servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione)

(1) Per l'acquisto di servizi di consulenza nel settore dell'innovazione e servizi di supporto all'innovazione nell'ambito di specifici progetti di ricerca e sviluppo o di innovazione sono ammissibili i seguenti costi:

  1. per quanto riguarda i servizi di consulenza nel settore dell'innovazione: consulenza gestionale, assistenza tecnologica, servizi di trasferimento di tecnologie, formazione, consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza, consulenza sull'uso delle norme;
  2. per quanto riguarda i costi dei servizi di supporto all'innovazione: locali per ufficio; banche dati; biblioteche tecniche; ricerche di mercato; utilizzo di laboratori; etichettatura di qualità, test e certificazione.

(2) L'intensità massima dell'agevolazione non può superare il 75 per cento dei costi ammissibili; qualora il prestatore dei servizi possiede una certificazione nazionale o europea può essere concessa una maggiorazione di 5 punti percentuali. In ogni caso le agevolazioni per tali servizi non potranno superare, per beneficiario, l'importo di 200.000,00 Euro nell'arco di tre anni.

(3) Beneficiari dell'agevolazione di cui al comma 2 possono essere esclusivamente PMI.

(4) Il beneficiario deve utilizzare l'agevolazione per acquistare i servizi al prezzo di mercato (o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole).

Art. 15 (Innovazioni di processo o di organizzazione nei settori commercio, turismo e servizi)

(1) Per attività concernenti l'introduzione di innovazioni dei processi e dell'organizzazione nel settore servizi sono ammissibili i seguenti costi:

  1. le spese di personale (ricercatori/ricercatrici, tecnici/tecniche e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati/-e nel progetto di innovazione);
  2. i costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di innovazione nonché alle condizioni di cui al comma 4. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per il progetto di innovazione per tutto il loro ciclo di vita, è considerato ammissibile solo il costo dell'ammortamento corrispondente alla durata del progetto di innovazione, calcolato secondo i principi della buona prassi contabile;
  3. costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di innovazione;
  4. in maniera forfetaria spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di innovazione fino a concorrenza del 5 per cento del totale dei costi ammissibili di progetto;
  5. altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di innovazione.

(2) L'intensità massima dell'agevolazione per progetti per l'introduzione di innovazioni di processo o dell'organizzazione nei servizi realizzati da imprese del settore servizi in cooperazione con enti di ricerca non può superare:

  1. il 35 per cento del costo ammesso per piccole imprese;
  2. il 25 per cento del costo ammesso per medie imprese;
  3. il 15 per cento del costo ammesso per grandi imprese. Le grandi imprese possono beneficiare del contributo solo se collaborano con le PMI nell'ambito del progetto presentato, mentre le PMI devono sostenere almeno il 30 per cento del costo ammissibile.

(3) Sono escluse dall'agevolazione le modifiche ordinarie o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentano miglioramenti.

(4) Perchè il progetto di innovazione possa essere considerato ammissibile ad agevolazione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. l'innovazione dell'organizzazione è legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) con l'obiettivo di cambiare l'organizzazione;
  2. l'innovazione deve assumere la forma di un progetto diretto da un capo progetto identificato e qualificato e devono essere identificati i costi del progetto;
  3. il progetto porterà, in caso di successo, all'elaborazione di una norma, di un modello, di una metodologia o di un concetto commerciale, che si possa riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare;
  4. l'innovazione dei processi o dell'organizzazione progettata comporta una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato d'arte del settore interessato. Al progetto dovrà essere allegata una dettagliata descrizione dell'innovazione messa a confronto con le altre tecniche dei processi o dell'organizzazione utilizzate dalle altre imprese dello stesso settore;
  5. il progetto comporta un grado di rischio evidente. Tale rischio dovrà essere documentato, ad esempio in termini di costi del progetto rispetto al fatturato dell'impresa, il tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, gli utili attesi dall'innovazione del processo rispetto ai costi del progetto, le probabilità di insuccesso.

(5) L'agevolazione non può superare l'importo di 5 milioni di euro per progetto.

Art. 16 (Creazione e sviluppo di cluster e centri di competenza)

(1) Possono essere concesse agevolazioni per le spese di investimento per la creazione, l'ampliamento e l'animazione di centri di competenza esclusivamente alla persona giuridica che ne assume la gestione. Essa sarà incaricata di gestire la partecipazione e l'accesso ai locali, impianti e attiverà il centro di competenza. Tale accesso non deve essere limitato e i canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del centro devono rifletterne i relativi costi. Per la creazione, l'ampliamento e l'animazione di cluster possono essere concesse agevolazioni esclusivamente per le spese di funzionamento di cui al comma 3.

(2) Limitatamente ai centri di competenza sono ammissibili ad agevolazione i costi per i seguenti investimenti:

  1. l'acquisto o la costruzione di locali destinati alla formazione e al centro di ricerca;
  2. la realizzazione di infrastrutture di ricerca ad accesso aperto: laboratorio, impianti di prova;
  3. la realizzazione di infrastrutture di rete a banda larga.

(3) Sono ammissibili i costi di personale e le spese amministrative sostenuti della persona giuridica che crea o espande il cluster o il centro di competenza inerenti alle seguenti attività e per un periodo massimo di 5 anni di attività:

  1. marketing per attirare nuove imprese rispettivamente nel cluster o nel centro di competenza;
  2. gestione delle installazioni rispettivamente del cluster o del centro di competenza ad accesso aperto;
  3. organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete tra i membri rispettivamente del cluster o del centro di competenza.

(4) Le spese di investimento di cui al comma 2 comprendono i costi relativi agli investimenti in terreni, edifici, macchinari e impianti; l'intensità massima di agevolazione calcolata sulla spesa ammissibile è pari:

  1. al 15 per cento per grandi imprese;
  2. al 25 per cento per medie imprese;
  3. al 35 per cento per piccole imprese.

(5) Per le spese di funzionamento, di cui al comma 3, le agevolazioni possono essere concesse per una durata massima di cinque anni. Se l'agevolazione è decrescente, l'intensità può ammontare al 100 per cento il primo anno e diminuire fino ad arrivare a zero entro la fine del quinto anno. Nel caso di agevolazioni non decrescenti la durata è limitata a cinque anni e l'intensità non deve superare il 50 per cento dei costi ammissibili.

(6) L'agevolazione non può superare l'importo di 5 milioni di euro.

Art. 17 (Messa a disposizione di personale altamente qualificato)

(1) Possono essere concesse agevolazioni a PMI che ricevano personale altamente qualificato da un ente di ricerca o da una grande impresa. Il personale distaccato presso la PMI non può sostituire altro personale, bensì essere assegnato a funzione nuova creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria e aver lavorato almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione. Il personale deve occuparsi di RSI nell'ambito della PMI che chiede l'agevolazione.

(2) Sono ammissibili ad agevolazione i costi di personale relativi all'utilizzazione e all'assunzione temporanea del personale altamente qualificato di cui al comma 1, comprese le spese per l'agenzia di collocamento, nonché l'indennità di mobilità per il personale messo a disposizione.

(3) L'intensità massima dell'agevolazione è pari al 50 per cento dei costi ammissibili per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona.

CAPO III
PROCEDIMENTO

Art. 18 (Procedura di selezione a bando)

(1) La Giunta provinciale stabilisce:

  1. i mezzi finanziari da destinare alle finalità di cui ai presenti criteri;
  2. il termine entro cui è possibile presentare le domande di agevolazione e la documentazione richiesta;
  3. i parametri per la valutazione dei progetti ai fini del loro inserimento in graduatoria;
  4. le iniziative e settori agevolabili, la ripartizione degli stanziamenti disponibili per ciascuna categoria di iniziativa;
  5. gli importi massimi e minimi di spesa ammissibile in relazione a ciascun iniziativa nel rispetto dei presenti criteri;
  6. gli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio degli interventi finanziati e la valutazione dei risultati raggiunta.
  7. la tipologia di agevolazione prescelta tra quelle elencate all'articolo 5, comma 1.

(2) L'intensità delle agevolazioni per le diverse tipologie di spesa ammissibili al finanziamento e previste nei singoli progetti è calcolata in base al punteggio finale totale attribuito al progetto e tenuto conto dell'intensità massima di agevolazione prevista dai presenti criteri per le singole tipologie di progetti.

Art. 19 (Presentazione della domanda)

(1) Le domande sono presentate entro i termini previsti dal bando, a mano o tramite raccomandata A.R. all'Ufficio provinciale innovazione, ricerca e sviluppo utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal suddetto ufficio e disponibile sul sito della Provincia autonoma di Bolzano. Le domande devono essere provviste di marca da bollo e pervenire entro i termini previsti dal bando di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b). Domande presentate con modalità diverse non saranno accettate e restituite al mittente.

Art. 20 (Documentazione)

(1) Alle domande di ammissione all'agevolazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

  1. la descrizione del progetto articolato nelle sue fasi, il business plan e l'indicazione del responsabile del progetto;
  2. piano degli investimenti e delle spese connessi all'iniziativa;
  3. durata prevista dell'iniziativa;
  4. numero e qualificazione dei posti di lavoro generati in provincia di Bolzano;
  5. preventivi di spesa, suddivisi fra costi interni e d esterni;
  6. dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà circa la classe dimensionale d'impresa (piccola, media o grande);
  7. nel caso di acquisto di servizi di consulenza nel settore dell'innovazione e per servizi di supporto all'innovazione di cui all'articolo 14, una dichiarazione a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente in cui si obbliga a rispettare il limite di 200.000,00 Euro nell'arco di tre anni di cui all'articolo 14, comma 2;
  8. in caso di cooperazioni la dichiarazione di intenti o contratto di cooperazione circa la ripartizione delle spese e dei benefici fra i partner di cooperazione;
  9. ogni altro documento richiesto nel bando di cui all'articolo 25 o dall'Ufficio provinciale Innovazione, ricerca e sviluppo al fine della valutazione dell'iniziativa.

(2) Le domande incomplete e non completate entro i termini indicati dall'ufficio competente sono archiviate d'ufficio.

(3) Per quanto concerne le domande di ammissione all'agevolazione per spese di formazione la descrizione del progetto di cui al comma 1, lettera a) dovrà contenere il profilo ed il numero del personale coinvoltolo nonché dei relatori e delle relatrici.

(4) Per quanto concerne le domande di ammissione all'agevolazione per spese di consulenza la descrizione del progetto di cui al comma 1, lettera a) dovrà contenere il profilo ed il numero dei/delle consulenti.

(5) Per quanto concerne le domande di ammissione all'agevolazione per progetti per l'introduzione di innovazioni di processo o di prodotto dalla descrizione del progetto di cui al comma 1, lettera a) dovrà risultare che:

  1. l'innovazione dell'organizzazione è legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) con l'obiettivo di cambiare l'organizzazione;
  2. l'innovazione deve assumere la forma di un progetto diretto da un capo progetto identificato e qualificato e devono essere identificati i costi del progetto;
  3. il progetto porterà, in caso di successo, all'elaborazione di una norma, di un modello, di una metodologia o di un concetto commerciale, che si possa riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare;
  4. l'innovazione dei processi o dell'organizzazione progettata comporta una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato d'arte del settore interessato. Al progetto dovrà essere allegata una dettagliata descrizione dell'innovazione messa a confronto con le altre tecniche dei processi o dell'organizzazione utilizzate dalle altre imprese dello stesso settore;
  5. il progetto comporta un grado di rischio evidente. Tale rischio dovrà essere documentato, ad esempio in termini di costi del progetto rispetto al fatturato dell'impresa, il tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, gli utili attesi dall'innovazione del processo rispetto ai costi del progetto, le probabilità di insuccesso.

(6) Nel caso di domande di agevolazione concernenti iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a o b, realizzate da grandi imprese oppure da Associazioni Temporanee d'Imprese (ATI), consorzi o società consortili partecipati da grandi imprese, alle stesse domande deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare l'addizionalità del progetto rispetto all'attività di ricerca che verrebbe svolta dal richiedente in assenza di aiuto; l'effetto di incentivazione dell'agevolazione deve emergere attraverso l'incremento di almeno uno dei seguenti fattori: alle dimensioni del progetto, alla sua portata, ai tempi di realizzazione del progetto o alla spesa sostenuta in ricerca e sviluppo.

(7) La documentazione allegata alla domanda di cui al presente articolo deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Art. 21 (Istruttoria)

(1) L'Ufficio provinciale Innovazione, ricerca e sviluppo procede ad un primo esame delle domande ai soli fini della verifica della completezza e della regolarità delle stesse e della documentazione allegata. L'Ufficio procede alla richiesta di integrazione della documentazione mancante.

(2) Al termine dell'istruttoria di cui al comma 1, i progetti la cui documentazione è completa o è stata completata entro i termini previsti dall'Ufficio sono sottoposte al Comitato tecnico di cui all'articolo 7 della legge.

(3) Il comitato tecnico valuta i progetti in base ai criteri stabiliti nel bando di riferimento. Per effettuare la valutazione il Comitato tecnico può avvalersi di persone esperte interne ed esterne all'amministrazione provinciale. Il comitato tecnico può inoltre chiedere delle integrazioni ai progetti presentati.

(4) In base alla valutazione di cui al comma 3 effettuata dal comitato tecnico le domande sono inserite in una graduatoria e le agevolazioni sono concesse seguendo l'ordine della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

(5) Le domande ammesse che non possono essere totalmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria vengono archiviate.

(6) La concessione delle agevolazioni avviene con deliberazione della Giunta provinciale che approva la graduatoria di cui al comma 4.

Art. 22 (Rendicontazione e liquidazione dell'agevolazione)

(1) Le agevolazioni concesse con le modalità di cui al precedente articolo 20 sono liquidate di norma dopo la realizzazione dell'iniziativa ammessa ad agevolazione e alla presentazione di una relazione attestante il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto presentato firmata dal legale rappresentante del beneficiario e della seguente documentazione di spesa:

  1. fatture o note onorario originali munite di quietanza, per fatture redatte in forma sintetica è necessario allegare un elenco dettagliato delle singole voci di spesa firmato dal fornitore;
  2. dichiarazione del beneficiario relativa alla regolare effettuazione delle spese;
  3. buste paga.

(2) Per progetti di ricerca e sviluppo e di innovazione il beneficiario oltre alla documentazione di cui al comma 1 dovrà presentare i seguenti documenti:

  1. relazione tecnico-scientifica dell'attività svolta in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti, sia nei contenuti della ricerca sia nelle risorse impiegate e nelle spese sostenute;
  2. riepilogo sintetico dei costi sostenuti nel periodo di riferimento suddivisi per tipologia di attività, ossia ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione dei processi, innovazione dell'organizzazione, e per categoria di costo;
  3. elenchi e diari di attività relativi al personale;
  4. elenchi, documenti giustificativi di spesa e documenti attestanti l'effettivo pagamento, in originale;
  5. dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti i costi del personale utilizzato per il progetto e dei beni e servizi acquisiti, gli eventuali ricavi e recuperi, nonché il corretto annullamento delle relative fatture;
  6. limitatamente alle grandi imprese e alle PMI per progetti di innovazione la documentazione deve essere integrata con l'analisi dell'effetto di incentivazione dell'agevolazione, al fine di comprovare il carattere di addizionalità delle iniziative rispetto all'ordinaria attività di ricerca, di sviluppo e di innovazione svolta;

(3) A richiesta del beneficiario e per progetti con durata superiore a 12 mesi sono possibili anche più liquidazioni parziali a cadenza semestrale oppure a cadenza trimestrale, quest’ultima solo per i progetti europei, sulla base della rendicontazione degli stati di avanzamento del progetto. Per la liquidazione della rata a saldo, che non può essere inferiore al 10 percento del totale dell’agevolazione, è necessaria la presentazione della documentazione di cui al comma 1 e la verifica da parte dell’Ufficio innovazione, ricerca e sviluppo sulla corretta realizzazione del progetto.4)

(4) Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore alla somma ammessa, l'agevolazione da liquidarsi è proporzionalmente ridotta e ricalcolata in base alla somma effettivamente spesa.

4)

L'art. 22, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 19 gennaio 2010, n. 6.

Art. 23 (Procedura negoziale)

(1) Nell'ambito del programma provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione di cui all'articolo 6 della legge sono individuati gli interventi di sviluppo territoriale di particolare rilevanza, da realizzarsi in collaborazione con soggetti di cui al precedente articolo 4, comma 1 nonché gli obiettivi in relazione alle ricadute in termini di occupazione qualificata, aumento della produzione, creazione di centri di competenza, sviluppo e implementazione di nuove tecnologie e costi.

(2) La Giunta provinciale stabilisce le risorse finanziarie da mettere a disposizione, i termini di presentazione dei progetti di adesione agli interventi di cui al comma 1 nonché i criteri di selezione dei progetti pervenuti.

(3) Il comitato tecnico di cui all'articolo 7 della legge procede ad una prima selezione dei progetti di adesione pervenuti in base ai criteri di cui al comma 2 e avvia una successiva fase negoziale in cui i progetti selezionati sono ulteriormente approfonditi ed eventualmente modificati in base alle indicazioni del comitato tecnico.

(4) A conclusione della fase negoziale, il comitato tecnico propone alla Giunta provinciale, tenuto conto delle risorse disponibili, i progetti finanziabili.

(5) La Giunta provinciale approva i progetti finanziabili insieme allo schema di convenzione da stipularsi con i soggetti proponenti. La concessione del finanziamento è sostituita con la stipula della suddetta convenzione.

(6) L'intensità delle agevolazioni per le diverse tipologie di spesa ammissibili al finanziamento e previste nei singoli progetti è stabilita nella convenzione di cui al comma 5, tenuto conto dell'intensità massima di agevolazione per le singole tipologie di spesa. Nella convenzione sono altresì stabiliti gli obblighi delle parti contraenti, la durata e le modalità di esecuzione del progetto, le modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione dei finanziamenti nonché i controlli previsti da parte dell'Amministrazione provinciale.

(7) Qualora i progetti finanziati comprendono iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) o b), realizzate:

  1. da grandi imprese oppure da Associazioni Temporanee d'Imprese (ATI), consorzi o società consortili partecipati da grandi imprese,
  2. oppure da PMI quando l'importo dell'agevolazione è pari o superiore a 7,5 milioni di euroalle stesse domande deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare l'addizionalità del progetto rispetto all'attività di ricerca che verrebbe svolta dal richiedente in assenza di aiuto; l'effetto di incentivazione dell'agevolazione deve emergere attraverso l'incremento di almeno uno dei seguenti fattori: alle dimensioni del progetto, alla sua portata, ai tempi di realizzazione del progetto o alla spesa sostenuta in ricerca e sviluppo.

(8) Qualora l'importo totale lordo dell'agevolazione calcolato in base alla spesa ammissibile e all'intensità di agevolazione prevista per ogni impresa e per progetto fosse superiore agli importi previsti agli articoli 9, comma 6, 10, comma 3, 11, comma 3, 12, comma 4, 14, comma 2, 15, comma 5 e 16, comma 6, si procede a notifica individuale dell'aiuto alla Commissione europea.

CAPO IV
OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E CONTROLLI

Art. 24 (Obblighi del beneficiario)

(1) I beneficiari sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente al progetto ed al business plan ammesso ad agevolazione.

(2) I beneficiari sono altresì tenuti a documentare annualmente e per tutta la durata del business plan lo stato di attuazione del progetto e i risultati raggiunti.

(3) I beneficiari delle agevolazioni devono rispettare i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, nonché le vigenti normative in materia di salute sul posto di lavoro e garantire la piena copertura assicurativa pensionistica per i collaboratori familiari.

(4) I beneficiari si obbligano altresì

  1. a mantenere l'unità produttiva in provincia di Bolzano per almeno quattro anni dalla data di concessione dell'agevolazione;
  2. a mantenere le caratteristiche del progetto preventivate nella domanda riconosciuti in sede di valutazione del progetto e che hanno dato luogo ad attribuzione del punteggio in sede istruttoria, salvo casi non imputabili al beneficiario stesso e adeguatamente motivati e documentati per almeno quattro anni dalla data di concessione dell'agevolazione.

(5) I beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 14 della legge.

(6) Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi 3 e 4, il beneficiario presenta apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allo scadere di ogni annualità successiva alla concessione dell'agevolazione.

Art. 25 (Controlli)

(1) Al fine di verificare la regolare effettuazione delle iniziative ammesse ad agevolazione e la veridicità delle dichiarazioni del beneficiario in qualsiasi momento potranno essere effettuati ispezioni e controlli, anche a campione.

(2) Nell'ambito del controllo viene verificata l'effettiva realizzazione delle iniziative ammesse all'agevolazione, la presenza di prototipi, campioni, documentazione tecnica, nonché la regolare contabilizzazione dei beni e delle prestazioni prese in considerazione. Laddove necessario l'Ufficio competente può avvalersi degli Uffici di altre Ripartizioni dell'Amministrazione provinciale.

(3) Al fine di verificare la regolare effettuazione degli investimenti ammessi ad agevolazione, sono effettuati controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il 6per cento dei progetti e delle iniziative agevolate, cui vanno aggiunti i casi che l'Ufficio ritiene opportuno controllare. L'individuazione dei casi avviene secondo il principio di casualità.

(4) I beneficiari si impegnano, pena la revoca del contributo, a mettere a disposizione dell'Ufficio la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'agevolazione.

Art. 26 (Revoca dell'agevolazione)

(1) Fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l'agevolazione viene revocata nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento o di cessazione dell'attività prima della scadenza del termine di due anni dalla liquidazione dell'agevolazione.

(2) Le agevolazioni sono altresì revocate:

  1. qualora i beneficiari abbiano realizzato interventi diversi da quelli ammessi ad agevolazione e non approvati dal comitato tecnico.
  2. qualora in caso di agevolazione per investimenti il beneficiario cessi l'attività prima della scadenza del termine di cui all'articolo 24, comma 6.

(3) La violazione accertata dalle strutture competenti in materia di contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, di normative in materia di sicurezza e di tutela della salute sul posto di lavoro nonché di assicurazioni pensionistiche per i collaboratori familiari, comporta la revoca dell'intera agevolazione.

Art. 27 (Divieto di cumulo)

(1) Le agevolazioni previste dal presente regolamento non sono cumulabili con altre agevolazioni considerate aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, disposte da normative statali, regionali, provinciali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche a valere sugli stessi costi, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

CAPO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 (Comunicazioni alla Commissione)

(1) Per ogni agevolazione concessa di importo lordo superiore a 3 milioni di euro, l'ufficio provinciale competente, entro 20 giorni lavorativi dalla concessione della stessa, invia alla Commissione europea le informazioni di cui all'allegato alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01).

(2) L'ufficio provinciale competente presenterà annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1 della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01)

Art. 29 (Entrata in vigore, validità)

(1) Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(2) Il presente regolamento sarà in vigore fino al 31 dicembre 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella 1

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionb) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
ActionActionc) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
ActionActiond) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
ActionActione) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
ActionActionf) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
ActionActioni) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
ActionActionj) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
ActionActionk) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
ActionActionl) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
ActionActionm) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
ActionActionn) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 11
ActionActiono) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
ActionActionp) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
ActionActionq) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
ActionActionr) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
ActionActions) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
ActionActiont) Legge provinciale15
ActionActionu) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
ActionActionv) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
ActionActionv) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
ActionActionx) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 20
ActionActionb) Legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 aprile 1977, n. 18
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 16 febbraio 1980, n. 4
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1980, n. 28
ActionActionf) Legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13 
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 1987, n. 33 —
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 agosto 1989, n. 19
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 29 gennaio 2002, n. 2
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2003, n. 15
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 agosto 2004, n. 27
ActionActionl) Legge provinciale 8 marzo 2010 , n. 5
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 5 marzo 2012, n. 6
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActionC Igiene
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 24 dicembre 1975, n. 55
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1982, n. 28
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 1984, n. 2
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1988, n. 29
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 novembre 1989, n. 29 
ActionActiong) Legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1 
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1993, n. 12
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 10
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 febbraio 1998, n. 4 —
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 luglio 1998, n. 19
ActionActionl) Legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 15 maggio 2007, n. 33
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 13 giugno 2007, n. 37
ActionActiono) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 1
ActionActionp) Decreto del Presidente della Provincia 17 dicembre 2012, n. 46
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 31 luglio 1970, n. 17
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 ottobre 1970, n. 37
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 7 settembre 1973, n. 33
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1977, n. 37
ActionActione) Legge provinciale 18 ottobre 1988, n. 40
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 1991, n. 11
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 16 gennaio 1992, n. 5
ActionActionh) Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
ActionActioni) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 gennaio 1996, n. 195
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 2005, n. 5
ActionActionj) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
ActionActionDisposizioni in materia di entrate
ActionActionDisposizioni in materia di spesa
ActionAction Art. 3-4
ActionAction Art. 5 (Contributo straordinario all'Accademia Europea)
ActionAction Art. 6
ActionAction Art. 7 (Spese per la contrattazione collettiva e modifiche della , recante "Riforma dell'ordinamento del personale della Provincia")
ActionAction Art. 8 (Aumento della dotazione organica del personale della Provincia)
ActionAction Art. 9
ActionAction Art. 10
ActionAction Art. 11
ActionAction Art. 12
ActionAction Art. 13
ActionAction Art. 14
ActionAction Art. 15 (Entrata in vigore)
ActionActionTabella A e B
ActionActionk) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 13
ActionActionl) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
ActionActionm) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 13
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionA
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 settembre 1998, n. 28
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionG
ActionActionH
ActionActionI
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionA Provvidenze per l' ecomonia in generale
ActionActiona) Legge provinciale 2 marzo 1973, n. 10
ActionActionb) Legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79 
ActionActionc) Legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25 
ActionActiond) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9 
ActionActione) Legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44
ActionActionf) Legge provinciale 5 aprile 1995, n. 8
ActionActiong) Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 
ActionActionh) Legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14 
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2008, n. 15
ActionActionDIPOSIZIONI GENERALI
ActionActionSPESE AMMISSIBILI
ActionActionPROCEDIMENTO
ActionActionOBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E CONTROLLI
ActionActionNORME TRANSITORIE E FINALI
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 54
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2008 , n. 71
ActionActionl) Legge provinciale 5 luglio 2011 , n. 5
ActionActionm) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4
ActionActionB Difesa dei consumatori
ActionActionC Disposizioni varie
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
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ActionAction Delibera 6 febbraio 2012, n. 194
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ActionAction14/05/1986 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 maggio 1986, n. 10
ActionAction04/06/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 giugno 1986, n. 11
ActionAction18/06/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 giugno 1986, n. 14
ActionAction24/06/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 giugno 1986, n. 15
ActionAction24/06/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 giugno 1986, n. 16
ActionAction01/07/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 1° luglio 1986, n. 17
ActionAction01/07/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 1° luglio 1986, n. 18
ActionAction08/07/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1986, n. 19
ActionAction20/01/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 gennaio 1986, n. 2
ActionAction20/10/1986 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1986, n. 20
ActionAction20/10/1986 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 ottobre 1986, n. 21
ActionAction23/10/1986 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 ottobre 1986, n. 22
ActionAction21/11/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 novembre 1986, n. 23
ActionAction25/11/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 novembre 1986, n. 24
ActionAction10/12/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 dicembre 1986, n. 28
ActionAction19/12/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 dicembre 1986, n. 29
ActionAction30/01/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 gennaio 1986, n. 3
ActionAction30/01/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 gennaio 1986, n. 4
ActionAction07/02/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 febbraio 1986, n. 5
ActionAction19/03/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 marzo 1986, n. 6
ActionAction16/04/1986 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1986, n. 7
ActionAction12/05/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 maggio 1986, n. 9
ActionAction03/01/1986 - Legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1
ActionAction11/03/1986 - Legge provinciale 11 marzo 1986, n. 10
ActionAction11/03/1986 - LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1986, n. 11
ActionAction11/03/1986 - Legge provinciale 11 marzo 1986, n. 12
ActionAction11/03/1986 - Legge provinciale 11 marzo 1986, n. 13
ActionAction17/04/1986 - LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 14
ActionAction17/04/1986 - LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 15
ActionAction08/07/1986 - Legge provinciale 8 luglio 1986, n. 16
ActionAction11/07/1986 - LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 1986, n. 17
ActionAction22/07/1986 - Legge provinciale 22 luglio 1986, n. 18
ActionAction22/07/1986 - Legge provinciale 22 luglio 1986, n. 19
ActionAction03/01/1986 - Legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 2 
ActionAction29/07/1986 - Legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20
ActionAction29/07/1986 - Legge provinciale 29 luglio 1986, n. 21
ActionAction07/08/1986 - Legge provinciale 7 agosto 1986, n. 22
ActionAction07/08/1986 - Legge provinciale 7 agosto 1986, n. 23
ActionAction07/08/1986 - LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1986, n. 24
ActionAction13/08/1986 - Legge provinciale 13 agosto 1986, n. 25
ActionAction25/08/1986 - Legge provinciale 25 agosto 1986, n. 26
ActionAction13/11/1986 - Legge provinciale 13 novembre 1986, n. 27
ActionAction19/11/1986 - Legge provinciale 19 novembre 1986, n. 28
ActionAction20/11/1986 - Legge provinciale 20 novembre 1986, n. 29
ActionAction21/01/1986 - LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1986, n. 3
ActionAction27/11/1986 - Legge provinciale 27 novembre 1986, n. 30
ActionAction04/12/1986 - LEGGE PROVINCIALE 4 dicembre 1986, n. 31
ActionAction04/12/1986 - Legge provinciale 4 dicembre 1986, n. 32
ActionAction19/12/1986 - LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1986, n. 33
ActionAction21/01/1986 - Legge provinciale 21 gennaio 1986, n. 4
ActionAction25/02/1986 - Legge provinciale 25 febbraio 1986, n. 5
ActionAction25/02/1986 - Legge provinciale 25 febbraio 1986, n. 6
ActionAction26/02/1986 - Legge provinciale 26 febbraio 1986, n. 7
ActionAction04/03/1986 - Legge provinciale 4 marzo 1986, n. 8
ActionAction11/03/1986 - LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1986, n. 9
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