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In vigore al: 17/05/2013

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1993, n. 191)
Regolamento di cui all'articolo 6, comma 3, della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13 : "Misure di sicurezza e prevenzione incendi per locali e luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento"

1)
Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 1. al B.U. 27 luglio 1993, n. 34.

CAPO I
Disposizioni preliminari

Art. 1 (Generalità)

(1) Le norme del presente regolamento disciplinano le modalità di costruzione dei locali di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento e le relative misure di sicurezza e di prevenzione incendi.

Art. 2 (Definizione di luogo di pubblico spettacolo)

(1) Per luogo di pubblico spettacolo si intende l'insieme dei fabbricati e degli ambienti aperti al pubblico, destinati allo spettacolo o trattenimento nonché, i servizi vari ed i disimpegni ad essi annessi.

Art. 3 (Classificazione dei luoghi di pubblico spettacolo)

(1) Sono considerati luoghi di pubblico spettacolo:

  • a)  i teatri, ambienti nei quali prevalentemente si svolgono rappresentazioni al pubblico su apposito palcoscenico;
  • b)  i cinematografi, sale destinate prevalentemente alle proiezioni audiovisive;
  • c)  gli altri luoghi di spettacolo, di riunione o di trattenimento, pubblici o aperti al pubblico, nei quali si tengono manifestazioni o attività culturali, educative o ricreative;
  • d)  i musei e gli ambienti per mostre, esposizioni e fiere;
  • e)  gli stadi, i palazzetti dello sport, le piscine, i campi sportivi, le piste da sci ed in genere luoghi per attività sportive e ricreative all' aperto;
  • f)  i circhi, i teatri tenda e le costruzioni provvisorie per spettacoli ambulanti.

CAPO II
Norme generali per la costruzione dei locali

SEZIONE I
Ubicazione

Art. 4 (Ubicazione del locale)

(1) I locali devono essere facilmente accessibili ai mezzi di soccorso e permettere una rapida e agevole evacuazione fino al luogo sicuro.

(2) La commissione provinciale per i pubblici spettacoli stabilisce le distanze minime ammesse tra gli edifici ed il perimetro del luogo di pubblico spettacolo, con particolare riguardo alla capienza del luogo stesso, all'intensità del traffico nella zona ed all'altezza degli edifici antistanti.

(3) I teatri con capienza superiore a duemila spettatori non possono essere incorporati in edifici adibiti ad altri usi. I teatri di capienza inferiore e tutti gli altri luoghi di pubblico spettacolo di qualsiasi capienza possono essere incorporati in edifici destinati ad altri usi, purché opportunamente compartimentati.

(4) Le vie e le aree devono avere superficie libera sufficiente a contenere, a giudizio della commissione provinciale per i pubblici spettacoli, un adeguato numero di spettatori defluenti dal luogo di pubblico spettacolo. Il percorso per raggiungere la pubblica via o piazza deve essere in ogni caso il più breve possibile e mantenuto sempre libero.

Art. 5 (Strutture di separazione)

(1) Le strutture di separazione dei luoghi di pubblico spettacolo da altri edifici o ambienti devono avere caratteristiche almeno REI 60. Dette strutture devono estendersi convenientemente anche mediante sopraelevazione sui tetti per almeno 1 metro.

Art. 6 (Ubicazione della scena)

(1) Nei teatri e nei luoghi di pubblico spettacolo dotati di palcoscenico la scena deve essere facilmente accessibile dall'esterno.

(2) Le distanze minime ammesse tra l'edificio contenente la scena e gli edifici prospicienti il perimetro libero, sono stabilite dalla commissione provinciale per i pubblici spettacoli, tenuto conto della complessità e pericolosità della scena nonché dei criteri di cui all'articolo 4.

Art. 7 (Abitazioni ed esercizi ammessi entro il luogo di pubblico spettacolo)

(1) Nel luogo di pubblico spettacolo sono ammessi soltanto gli ambienti necessari alla gestione ed all'amministrazione. L'abitazione del custode deve avere ingresso indipendente ed essere separata dal resto del luogo di pubblico spettacolo con strutture resistenti al fuoco almeno REI 60. Può essere consentita una porta di comunicazione con il luogo di pubblico spettacolo, purché sia resistente al fuoco almeno REI 60.

(2) Nel luogo di pubblico spettacolo sono ammessi esercizi di bar, caffè e simili, destinati esclusivamente al servizio del luogo di pubblico spettacolo stesso; qualora la loro destinazione non sia esclusiva per il luogo di pubblico spettacolo, essi devono avere uscita indipendente.

SEZIONE II
Materiali e strutture

Art. 8 (Strutture e materiali consentiti)

(1) I requisiti di resistenza al fuoco ed il dimensionamento degli elementi strutturali dei luoghi di pubblico spettacolo classificati nell'articolo 3, vanno valutati secondo le norme generali avuto riguardo alla classificazione dei luoghi di pubblico spettacolo stessi in base al carico di incendio.

(2) Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali devono essere le seguenti:

  • a)  negli atrii, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere, è consentito l' impiego dei materiali di classe uno o rivestimento in legno in ragione del cinquanta per cento massimo della loro superficie totale, comprensiva di quella del pavimento, delle pareti, del soffitto e delle proiezioni orizzontali delle scale; per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe zero;
  • b)  in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali di rivestimento dei pavimenti siano di classe due e che i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, quali tendaggi e simili, e gli altri materiali di rivestimento siano di classe uno; è consentito l' uso di pavimenti e rivestimenti in legno;
  • c)  le imbottiture debbono essere di classe uno IM;
  • d)  per i tavoli ed i sedili è consentito l' impiego del legno;
  • e)  i materiali di rivestimento delle pareti e dei soffitti, di cui alle lettere a) e b), ad eccezione dei materiali di rivestimento non combustibili, debbono essere messi in opera o in aderenza con continuità agli elementi costruttivi, oppure riempendo con materiale incombustibile non deperibile eventuali intercapedini, oppure anche sezionando le stesse a comparti chiusi con elementi di fissaggio verticali ed orizzontali in materiale incombustibile con interesse massimo di 1,20 metri; le intercapedini non devono avere comunque profondità maggiore di 5 centimetri;
  • f)  la classe di reazione al fuoco deve essere certificata a norma di legge;
  • g)  i lucernari debbono avere vetri infrangibili oppure materiali di classe uno;
  • h)  per il palcoscenico e la sala è ammesso il pavimento in legno; negli altri ambienti è ammesso tale tipo di pavimento, purché stabilmente aderente a strutture non combustibili o rivestite con materiale di classe zero;
  • i)  è consentito l' impiego del legno per i serramenti esterni ed interni;
  • j)  i materiali impiegati non devono, in caso d' incendio, sprigionare gas, vapori o fumi tossici.

Art. 9 (Intercapedini)

(1) Sono ammessi spazi destinati al passaggio di attrezzatura impiantistica o intercapedini, purché realizzati in materiale incombustibile e contengano solamente materiali incombustibili, fatta eccezione per i cavi elettrici che devono essere del tipo autoestinguente.

Art. 10 (Materiali di decorazione)

(1) Sono ammessi controsoffitti in legno disposti a graticcio purché la superficie coperta non superi il cinquanta per cento di quella totale e gli elementi di ancoraggio alle strutture portanti siano REI 60.

Art. 11 (Materiale scenico)

(1) Per la realizzazione della scena è ammesso l'impiego di legno o di materiali combustibili di classe di reazione al fuoco non superiore a due.

(2) È consentito l'impiego di materiali combustibili non classificati a condizione che, sotto la personale responsabilità dell'esercente, siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza della scena, quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi, impianti di spegnimento automatico, impianti di segnalazione automatica d'incendio, servizio antincendi.

Art. 12 (Copertura dei luoghi di pubblico spettacolo)

(1) Gli elementi strutturali principali della copertura del luogo di pubblico spettacolo debbono avere requisiti di resistenza al fuoco, valutati in base alla classe dell'edificio.

Art. 13 (Finestre)

(1) Le aperture delle finestre non debbono avere inferriate nè chiusure fisse salvo casi eccezionali e previa autorizzazione della commissione provinciale per i pubblici spettacoli; ove esistono, almeno una finestra di ogni sala deve essere apribile ad anta.

SEZIONE III
Separazione tra sala e scena

Art. 14 (Ambienti necessari alla scena ed alla sala e loro separazione)

(1) Nei teatri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è prescritta la compartimentazione di classe almeno REI 60 fra sala e scena con relativi luoghi di pubblico spettacolo annessi; fa eccezione il boccascena per il quale deve essere previsto sipario di materiale incombustibile

(2) Nei teatri con capienza superiore a mille spettatori, il boccascena deve essere munito di sipario metallico di sicurezza.

(3) Nei teatri con capienza fino a mille spettatori e negli altri luoghi di pubblico spettacolo muniti di palcoscenico, la commissione provinciale per i pubblici spettacoli stabilisce di volta in volta se, in relazione alle dimensioni ed alle condizioni di pericolosità della scena, il boccascena debba essere munito del sipario di sicurezza.

(4) L'installazione del sipario di sicurezza non è obbligatoria nei luoghi di pubblico spettacolo con capacità anche superiore a mille spettatori nei quali, solo saltuariamente, vengono effettuate rappresentazioni teatrali.

CAPO III
Disposizioni particolari per la sala

SEZIONE I
Platea

Art. 15 (Locali sotto il livello stradale)

(1) Per luoghi di pubblico spettacolo con capienza inferiore a ottocento spettatori è ammesso che il pavimento della sala sia a livello inferiore a quello stradale purché:

  • a)  sia previsto un solo piano interrato con dislivello massimo rispetto a quello stradale di metri 7,50;
  • b)  sia prevista l' installazione di un ascensore di sicurezza oppure di una rampa pedonale.

Art. 16 (Distribuzione dei posti a sedere)

(1) I posti a sedere devono essere distribuiti in settori con non più di centosessanta posti con un massimo di venti posti per fila o di venti file.

(2) I settori devono essere nettamente separati l'uno dall'altro mediante passaggi trasversali. Ogni passaggio trasversale deve essere predisposto in corrispondenza alle porte di uscita situate nelle pareti laterali.

(3) Fra i posti a sedere e le pareti della sala deve essere lasciato un passaggio di larghezza non inferiore a metri 1,20; della stessa larghezza minima devono essere tutte le eventuali corsie longitudinali e trasversali.

(4) Per i luoghi di pubblico spettacolo con meno di centocinquanta posti la commissione provinciale per i pubblici spettacoli stabilisce di volta in volta la larghezza delle corsie che, in ogni modo, non deve essere inferiore a metri 0,80.

(5) Nei circhi equestri la prima fila di posti deve distare di almeno un metro dal perimetro esterno della pista.

Art. 17 (Sistema delle vie d'uscita)

(1) Tutte le vie di esodo come le porte di uscita della sala, i corridoi di disimpegno, quelle che conducono all'esterno, le scale ed i passaggi in genere debbono avere larghezza utile calcolata come segue:

  • a)  in ragione di un centimetro per ogni spettatore che proviene da luoghi di pubblico spettacolo la cui platea è a piano campagna o a quota fino a più o meno 1 metro;
  • b)  in ragione di centimetri uno e mezzo per ogni spettatore che proviene da luoghi di pubblico spettacolo la cui platea si trovi fino a quota di più o meno 7,50 metri rispetto al piano campagna;
  • c)  in ragione di centimetri due per ogni spettatore che proviene da luoghi di pubblico spettacolo con platea a quota compresa tra 7,5 e 14 metri rispetto al piano campagna;
  • d)  per quote superiori a metri 14 la commissione provinciale per i pubblici spettacoli stabilisce di volta in volta la larghezza ed il numero delle uscite.

(2) Devono essere previste come minimo due uscite che devono di norma essere distribuite con criteri di uniformità e di simmetria rispetto all'asse longitudinale dell'edificio. Qualora ciò risulti impossibile per le caratteristiche del luogo di pubblico spettacolo, deve provvedersi ad assicurare lo sfollamento dei vari settori con opportuno studio del movimento del pubblico in uscita e con conseguente dimensionamento dei vari corridoi di disimpegno interni in modo da offrire in ogni punto almeno un centimetro di passaggio per ogni spettatore.

(3) Le porte di uscita ed i corridoi di disimpegno debbono avere larghezza non minore di metri 1,20. Nei luoghi di pubblico spettacolo con capienza inferiore a centocinquanta posti, è ammesso che le uscite abbiano larghezza inferiore a metri 1,20, con un minimo di metri 0,90. I passaggi attraverso caffè, bar ed altri servizi non attinenti all'attività non sono calcolati.

(4) La lunghezza delle vie di fuga misurata a partire dall'uscita di ogni sala fino a luogo sicuro non deve essere superiore a 50 metri oppure 70 metri se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi asserviti a impianti di rivelazione e segnalazione di incendio. Per lunghezze superiori a 30 metri i parametri relativi alla larghezza vanno aumentati del venti per cento.

Art. 18 (Gradini nei passaggi)

(1) Nei passaggi interni alla sala sono di norma vietati i gradini; qualora in via eccezionale vengano concessi, per impossibilità di superare il dislivello mediante rampe, devono applicarsi le norme previste per le scale.

(2) Ogni gradino deve essere illuminato con apposite luci da collocarsi in modo che il gradino sia visto tanto da chi sale che da chi scende.

Art. 19 (Pendenza di corridoi o passaggi)

(1) L'eventuale pendenza dei corridoi o passaggi non può superare il rapporto di uno a dieci. Quando il pavimento inclinato immette su una scala, la pendenza deve cessare almeno ad una distanza di metri 1,20.

(2) I pavimenti in genere, ed i gradini in particolare non debbono avere superfici sdrucciolevoli. Le superfici lungo le vie di fuga esposte alle intemperie debbono essere tenute sgombere da neve e ghiaccio.

SEZIONE II
Sistemazione dei posti per gli spettacoli

Art. 20 (Posti fissi a sedere)

(1) La distanza tra lo schienale di una fila di posti ed il corrispondente schienale della fila successiva deve essere almeno di metri 0,80. La larghezza di ciascun posto deve essere almeno di metri 0,50 con braccioli, rispettivamente di metri 0,45 senza braccioli. Le sedie o poltrone debbono essere saldamente fissate al suolo ed essere del tipo con sedile a ribaltamento automatico. Sono ammessi i sedili mobili solo nei palchi.

(2) Qualora in luoghi di pubblico spettacolo non provvisti di posti a sedere fissi, venga concesso da parte della autorità l'impiego temporaneo di sedie, queste debbono venire collegate a gruppi di almeno otto o fila completa. È vietato collocare sedili mobili e sedie a rotelle nei passaggi e corridoi.

Art. 21 (Disposizione libera dei posti a sedere)

(1) È consentito l'uso di sedie, panche e tavoli disposti liberamente a condizione che il numero massimo di posti a sedere venga correlato al parametro di metri quadrati 1,60 di sala per ogni posto a sedere. I tavoli intorno ai quali sono raggruppate le sedie non devono distare oltre 5 metri dai corridoi di fuga interni alla sala, i quali devono portare agevolmente e direttamente alle uscite e devono presentare una larghezza minima utile di 1,20 metri.

Art. 22 (Posti in piedi)

(1) Nessuno spettatore può sostare nei passaggi esistenti nella sala.

(2) La commissione provinciale per i pubblici spettacoli può concedere posti in piedi purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • a)  che i posti in piedi siano computati agli effetti della larghezza delle uscite;
  • b)  siano stabilite le aree riservate ai posti in piedi e tali aree siano delimitate da barriere o cordoni che non ostacolino gli accessi alle vie di uscita;
  • c)  il numero dei posti in piedi autorizzati sia fissato in relazione alle aree stabilite al comma 1 in ragione di quattro spettatori per metro quadrato;
  • d)  le aree siano disposte soltanto posteriormente ai posti a sedere, in modo da lasciare sempre libere le aperture di entrata e di uscita;
  • c)  il numero dei posti assegnati per ciascuna area sia indicato con opportuna segnaletica.

SEZIONE III
Controllo all'ingresso guardaroba

Art. 23 (Barriere o cordoni per avviare il pubblico)

(1) La biglietteria deve essere ubicata in modo da non costituire intralcio all'uscita del pubblico in caso di emergenza.

(2) Le eventuali barriere destinate a facilitare i controlli del pubblico devono potersi spostare senza essere travolte, per effetto della sola spinta verso l'esterno, e senza che venga ristretta la larghezza dei passaggi verso le uscite.

(3) È preferibile che le barriere siano tenute con cordoni fissati mediante ganci o collegamenti automatici che si sgancino facilmente sotto la pressione del pubblico.

(4) Le barriere o cordoni devono essere aperti o rimossi non appena cessata la necessità di loro uso e ad ogni modo prima del termine dello spettacolo.

Art. 24 (Guardaroba)

(1) Il guardaroba è obbligatorio per tutti i luoghi di pubblico spettacolo. La sua disposizione deve essere particolarmente curata in modo che il servizio avvenga senza intralcio o creazione di controcorrenti nella circolazione del pubblico.

(2) La commissione provinciale per i pubblici spettacoli può concedere deroga a quanto disposto nel comma 1, in relazione all'importanza del luogo di pubblico spettacolo ed al tipo dello spettacolo. Tale concessione deve essere inserita nel verbale di visita.

SEZIONE IV
Scale

Art. 25 (Costruzione)

(1) Le scale devono avere strutture portanti resistenti al fuoco in relazione alla classificazione dell'edificio. Eventuali rivestimenti devono avere almeno classe uno di reazione al fuoco.

(2) Le scale debbono avere ringhiere o balaustre atte a sopportare le forti sollecitazioni che possono derivare da un rapido e disordinato movimento del pubblico, anche se provocato da panico.

Art. 26 (Illuminazione ed aerazione)

(1) Le scale devono essere convenientemente illuminate. I vani scala devono essere almeno del tipo ventilato.

(2) Intendesi scala ventilata una scala superiormente provvista di apertura di aerazione con superficie minima di 1/20 della superficie in pianta della scala stessa munita di sistema di apertura a comando a distanza in prossimità dell'entrata o dell'accesso alla scala stessa.

Art. 27 (Distribuzione)

(1) Le scale debbono essere di norma distribuite simmetricamente. Ogni ordine di posti deve avere almeno due scale. Può essere ammesso che le scale conducano su un atrio, qualora le uscite verso l'esterno non distino più di 10 metri dall'asse della scala.

Art. 28 (Gradini, rampe, pianerottoli)

(1) I gradini debbono essere di pianta regolare, avere una pedata non inferiore a 30 centimetri ed alzata non superiore a 17 centimetri.

(2) Sono ammessi gradini di forma trapezoidale, purché la pedata minima non sia inferiore a 23 centimetri e quella massima non superi i 38 centimetri.

(3) Le rampe delle scale debbono avere non meno di tre e non più di quindici gradini.

(4) I pianerottoli devono avere almeno la stessa larghezza delle scale.

(5) Nessuna sporgenza o rientranza deve esistere nelle pareti per un'altezza di 2 metri dal pavimento.

(6) Tutte le scale devono essere munite di corrimano collocato entro un incavo del muro o comunque sporgente non oltre otto centimetri. Le estremità del corrimano devono rientrare con dolce raccordo nel muro stesso. Per le scale di larghezza superiore a 3 metri la commissione provinciale per i pubblici spettacoli può prescrivere il corrimano centrale.

Art. 29 (Scale esterne per servizio dei vigili del fuoco)

(1) A giudizio della commissione provinciale per i pubblici spettacoli, per luoghi di pubblico spettacolo di particolare importanza, può essere richiesto che sulle pareti esterne dell'edificio della sala e della scena siano collocate scale incombustibili fisse esterne che consentano ai vigili del fuoco l'accesso ai vari piani del fabbricato ed al tetto.

SEZIONE V
Uscite e corridoi

Art. 30 (Tipi di porte ammessi)

(1) Le porte possono essere del tipo a ventola, purché il movimento di chiusura sia ammortizzato. I battenti delle porte non debbono ostruire, quando sono aperti, passaggi o corridoi. Le porte che danno sulle scale non debbono mai aprirsi direttamente su una rampa, ma su un pianerottolo e in modo che la larghezza di questo non sia ridotta dai battenti.

(2) I serramenti delle porte di uscita debbono essere provviste di maniglione antipanico o altro sistema equivalente da approvarsi dalla commissione provinciale per i pubblici spettacoli. Essi devono comunque consentire che la pressione esercitata dal pubblico sul dispositivo di apertura o su uno qualsiasi dei battenti, comandi in modo sicuro l'apertura completa del serramento. I maniglioni antipanico devono essere applicati orizzontalmente tra un altezza di 0,80 metri e 1,10 metri dal suolo a ciascuno dei due battenti delle porte.

(3) Le porte destinate ad uscite di sicurezza debbono essere contrassegnate a norma.

(4) Le porte devono essere di costruzione robusta. Eventuali parti vetrate devono essere realizzate con vetri infrangibili o di sicurezza.

(5) È vietata la immobilizzazione delle porte, ma è consentita l'apposizione di un sigillo che non offra resistenza alla rottura.

(6) Alla fine degli spettacoli le porte di uscita di cui il luogo di pubblico spettacolo dispone debbono poter essere utilizzate dal pubblico.

SEZIONE VI
Acustica

Art. 31 (Acustica ed isolamento acustico)

(1) I luoghi di pubblico spettacolo destinati a spettacoli, concerti e conferenze debbono essere realizzati in modo da garantire il sufficiente isolamento acustico per impedire il propagarsi di disturbi dall'esterno verso il luogo di pubblico spettacolo e viceversa. All'interno dei luoghi di pubblico spettacolo il livello sonoro non deve superare gli 85 dB (A).

CAPO IV
Disposizioni particolari per la scena di teatri dove prevalentemente si presentano al pubblico rappresentazioni su apposito palcoscenico

SEZIONE I
Disposizioni generali per la scena

Art. 32 (Scena)

(1) Nei teatri la scena comprende:

  • a)  il palcoscenico col retropalco e le quinte laterali;
  • b)  il sottopalco o i sottopalchi;
  • c)  le gallerie di manovra;
  • d)  i piani forati.

Art. 33 (Disposizioni per la scena)

(1) La scena deve essere destinata all'esclusiva rappresentazione di spettacoli al pubblico.

Art. 34 (Posti di deposito di materiali sulla scena)

(1) Nei teatri gli scenari, gli spezzati e gli attrezzi che, per necessità dello spettacolo del giorno, non possono essere depositati nei magazzini, possono venire collocati nella scena soltanto in luoghi all'uopo destinati e comunque in modo da non ingombrare i passaggi.

SEZIONE II
Corridoi, scale, porte, uscite verso l'esterno

Art. 35 (Corridoi di disimpegno della scena)

(1) Ad eccezione dei magazzini, che possono comunicare direttamente con la scena, tutti i luoghi di pubblico spettacolo della scena debbono accedere sui corridoi di disimpegno situati all'intorno della scena stessa.

(2) La larghezza di detti corridoi deve essere sufficiente al facile movimento degli artisti e delle masse e non può essere inferiore a metri 1,50 per quelli al piano di palcoscenico e a metri 1,20 per gli altri piani.

(3) I corridoi devono condurre all'esterno con breve e facile percorso, attraverso passaggi e scale.

(4) Il numero delle scale viene determinato in relazione all'importanza della scena e alla necessità funzionali e di sicurezza.

(5) Per quanto riguarda la lunghezza delle vie d'uscita vale quanto stabilito all'articolo 17, comma 4.

Art. 36 (Scale)

(1) Nei teatri più importanti la commissione provinciale per i pubblici spettacoli può richiedere che alcune scale abbiano almeno il carattere di scala a prova di fumo.

Art. 37 (Uscite ai piani di manovra)

(1) Nei teatri ogni ripiano della scena di cui all'articolo 32, comma 1, deve essere provvisto di porte resistenti al fuoco e con chiusura automatica, che diano su una via di fuga in modo da servire di uscita al personale di scena ed ai vigili del fuoco.

Art. 38 (Scale a chiocciola)

(1) Le scale a chiocciola sono normalmente da evitare e solo eccezionalmente possono essere autorizzate dalla commissione provinciale per i pubblici spettacoli.

SEZIONE III
Sipario di sicurezza

Art. 39 (Funzionamento del sipario di sicurezza)

(1) Il sipario di sicurezza deve costituire una separazione incombustibile con buona tenuta alla propagazione del fumo tra sala e palcoscenico. Esso deve di regola funzionare a discesa verticale, e deve chiudersi con velocità non minore di 0,25 metri al secondo e resistere ad una pressione di almeno 45 daN per metro quadrato, senza che si verifichino inflessioni che possono compromettere il suo sicuro funzionamento. Il sipario di sicurezza in posizione abbassata deve fare battuta sul piano di palcoscenico in corrispondenza del muro tagliafuoco sottostante.

(2) I comandi del sipario di sicurezza debbono essere ubicati in posizione tale da consentire facile e sicura manovra nonché completa visibilità del sipario stesso durante l'operazione di discesa con protezione da manovra errata.

(3) Su richiesta della commissione provinciale per i pubblici spettacoli il sipario di sicurezza deve essere protetto dal lato scena con dispositivo di raffreddamento a pioggia automatico o a comando manuale. Detto comando deve essere situato nello stesso punto del comando del sipario. La portata del dispositivo di protezione a pioggia non deve essere inferiore a 1 litro per metro quadrato di sipario e minuto primo e deve essere distribuito in modo omogeneo su tutta l'area del sipario.

(4) Gli organi per la salita e la discesa del sipario, mediante motore elettrico, devono essere montati in prossimità dello stesso, in modo che il personale ad esso addetto possa vedere se scende liberamente e se la discesa si arresta o è comunque ostacolata. L'installatore del sipario metallico deve sistemare gli organi per la manovra normale, quali la scatola di manovra e leva, il congegno di controllo, gli interruttori e le funi di manovra, in modo che, chi aziona il sipario, debba tenere la leva con la mano fino a tanto che il sipario stesso abbia finito completamente la sua corsa e cioè l'impianto deve essere provvisto di un cosiddetto ritorno automatico a zero. Sia le funi che sospendono il sipario od i contrappesi, sia le funi motrici, devono avere un coefficiente di sicurezza di sei volte per trazione e flessione combinata; tutte le carrucole che servono per il rinvio di dette funi come pure il tamburo della macchina dove si avvolgono e svolgono le funi stesse, devono corrispondere pienamente alle disposizioni vigenti per le funi destinate ai mezzi di sollevamento. Onde ottenere una maggiore sicurezza nell'impianto, le funi devono essere almeno due e cioè ciascun contrappeso del sipario deve essere sospeso con due funi; del pari le funi che provocano il movimento, o le funi di trazione, devono essere due. La costruzione dell'impianto deve essere fatta in modo che in nessun caso le funi abbiano ad essere sovraccariche, con l'applicazione di un interruttore di massima, salvo che tale risultato non venga raggiunto con altri mezzi o che il sistema adottato escluda il sovraccarico della fune. Le installazioni devono essere munite di un dispositivo di sicurezza destinato a bloccare il movimento quando il sipario incontri un qualsiasi ostacolo, cosicchè il sipario abbia a fermarsi automaticamente anche nel caso che la persona destinata alla manovra non si sia accorta dell'impedimento.

(5) La discesa del sipario tagliafuoco deve verificarsi per effetto di forza motrice o per effetto di gravità.

(6) Se la discesa del sipario tagliafuoco avviene per effetto di forza mobile, lo spazio deve essere collocato in vicinanza del boccascena o in luoghi dai quali il manovratore possa vedere se il sipario scendendo incontri ostacoli. La discesa del sipario tagliafuoco per effetto di gravità deve potersi eseguire dalle stesse posizioni per effetto di strappo. Il sipario manovrato con forza motrice deve essere provvisto di fine corsa. Ogni sipario deve essere munito di un freno automatico, che rimanga bloccato in assenza di alimentazione del motore, da sbloccarsi nella manovra per gravità; in tal caso il dispositivo deve essere munito di sistema di bilanciamento del peso e di limitazione della velocità.

(7) Il sipario deve essere robusto e costruito in modo da evitare oscillazioni; in posizione abbassata deve essere garantita su tutto il perimetro la chiusura ermetica e resistente al fuoco.

(8) Devono essere installati due quadri di manovra per il sipario di sicurezza ed i servizi ausiliari del suo funzionamento; l'uno situato sul palcoscenico in prossimità del posto del personale di servizio in proscenio, l'altro fuori della scena in posizione di facile accesso dall'esterno. Detti quadri devono comprendere:

  • a)  il comando ordinario del sipario;
  • b)  il comando a caduta per gravità;
  • c)  il comando della pioggia di protezione del sipario di sicurezza;
  • d)  il comando di apertura dei lucernari per il tiraggio.

SEZIONE IV
Lucernari ed aperture per regolare il tiraggio in caso d'incendio

Art. 40 (Apertura e tiraggio)

(1) La scena deve presentare nella parte alta e lontana dal boccascena una o più aperture di ampiezza tale da consentire un efficace tiraggio in caso d'incendio; tali aperture sopraelevate sul piano del tetto devono essere munite di serramenti con congegni di apertura e di chiusura che possano funzionare sia a comando manuale che automatico.

(2) La superficie complessiva di tali aperture deve risultare non inferiore a un trentesimo della superficie in pianta del palcoscenico.

SEZIONE V
Camerini e cameroni

Art. 41 (Generalità)

(1) I camerini e cameroni per artisti debbono essere sistemati in compartimento separato dalla scena.

(2) Le comunicazioni dei camerini e cameroni con la scena e con l'esterno, devono avvenire esclusivamente a mezzo dei corridoi di disimpegno e delle scale previsti dall'articolo 35.

SEZIONE VI
Laboratori, magazzini ed impianti ausiliari

Art. 42 (Laboratori)

(1) I laboratori a servizio del teatro debbono essere ubicati di norma nell'edificio della scena e sempre esternamente ai muri perimetrali della scena propriamente detta. Tali laboratori possono essere eventualmente serviti da scale o ascensori che conducano nei corridoi di disimpegno della scena.

(2) Ciascun laboratorio deve formare compartimento antincendio di classe REI 60, ed avere finestre di aerazione diretta verso l'esterno.

Art. 43 (Magazzini)

(1) I magazzini debbono corrispondere costruttivamente alle stesse norme previste per i laboratori, fatta eccezione per le aperture di aerazione.

Art. 44 (Spettacoli acrobatici)

(1) Nella costruzione dei luoghi di pubblico spettacolo dove possono svolgersi esercizi acrobatici a considerevole altezza, debbono essere predisposti opportuni attacchi per l'installazione di trapezi e simili attrezzi, nonché per la rete di sicurezza.

Art. 45 (Scuderie)

(1) Le scuderie ed altri ambienti destinati al ricovero di animali debbono essere rigorosamente separati dalla sala.

(2) Se gli animali che occorrono per le rappresentazioni permangono stabilmente nel luogo di pubblico spettacolo, debbono essere tenuti in ambienti indipendenti da quelli dove si svolge lo spettacolo, con separazione munita di robuste porte.

CAPO V
Disposizioni particolari per le cabine cinematografiche

Art. 46 (Cabina di proiezione per pellicole non di sicurezza)

(1) Qualora vengono proiettate pellicole non di sicurezza la cabina di proiezione deve essere compartimentata REI 60 e deve essere garantita una opportuna aerazione.

(2) Le feritoie di proiezione, di spia e di riflettori del palcoscenico devono essere munite di cristalli di idoneo spessore e non devono avere dimensioni superiori alle necessità funzionali.

Art. 47 (Piccoli mezzi di spegnimento)

(1) Presso i proiettori mobili e portatili deve essere tenuto un estintore con capacità estinguente minima 21 A/89BC.

Art. 48 (Cabina di proiezione per pellicole di sicurezza)

(1) È consentito che le cabine cinematografiche con uso di pellicole di sicurezza, non siano presidiate permanentemente dall'operatore, a condizione che la cabina disponga di impianto automatico di spegnimento.

CAPO VI
Disposizioni particolari per luoghi di pubblico spettacolo all'aperto o per locali non costruiti per destinazione a pubblici spettacoli

SEZIONE I
Impianti sportivi

Art. 49 (Campo di applicazione)

(1) Gli impianti sportivi soggetti alle disposizioni della sezione I, sono quelli per i quali è prevista la presenza di spettatori, praticanti o addetti, in numero complessivo superiore a cento. Per gli impianti sportivi nei quali è prevista una presenza non superiore a cento persone valgono le norme di cui all'articolo 66.

Art. 50 (Definizioni)

(1) Per impianto sportivo si intende lo spazio al chiuso o all'aperto nel quale si praticano attività sportive.

(2) È considerato impianto all'aperto anche l'impianto provvisto di copertura, purché aperto per almeno il quaranta per cento su almeno due lati contrapposti nella parte superiore.

Art. 51 (Ubicazione)

(1) L'ubicazione dell'impianto deve essere tale da consentire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti. Le strade per l'allontanamento del pubblico devono avere una larghezza globale pari alla metà della larghezza complessiva delle uscite dell'impianto se l'allontanamento è possibile nei due sensi, o pari alla larghezza complessiva delle uscite, se l'allontanamento è possibile in un solo senso. In caso contrario, devono essere previsti spazi scoperti di superficie tale da poter contenere il pubblico, entro un raggio di 50 metri dalle uscite dell'impianto, presupponendo una densità di affollamento di una persona per metro quadrato.

(2) La separazione dagli ambienti nei quali si svolgono altre attività soggette alle norme di prevenzione incendi deve essere realizzata con strutture REI 60.

Art. 52 (Area dell'impianto)

(1) L'area per la realizzazione di un impianto, oltre che corrispondere ai requisiti di cui all'articolo 51 deve essere scelta in modo che la viabilità garantisca, ai fini della sicurezza, il rapido sfollamento; in particolare l'area deve consentire la sistemazione, in prossimità o a confine dell'impianto, di uno o più parcheggi calcolati in base ai regolamenti esistenti e alla capienza globale dell'impianto.

(2) L'area minima complessiva del parcheggio deve essere conforme al regolamento edilizio vigente e comunque non inferiore ad un posto macchina ogni quattro persone; tale valore può essere ridotto in ragione della capacità oraria di trasporto dei mezzi pubblici che servono l'impianto. Nell'area di parcheggio non vengono computati gli automezzi di servizio muniti di apposita autorizzazione.

Art. 53 (Strutture e materiali)

(1) Non è consentito l'uso di coperture presostatiche salvo quanto previsto all'articolo 66.

Art. 54 (Capienza)

(1) L'affollamento ipotizzabile nella zona spettatori si ottiene dividendosi lo sviluppo in metri lineari dei gradoni adibiti a posti a sedere per il coefficiente 0,45.

(2) Il massimo affollamento nella zona per le attività sportive deve essere valutato in funzione delle attività sportive previste ed è costituito dal numero dei praticanti e degli addetti.

Art. 55 (Settori)

(1) Gli impianti sportivi all'aperto con un numero di spettatori superiore a diecimila e quelli al chiuso con un numero di spettatori superiore a quattromila devono avere la zona destinata agli spettatori suddivisa in settori. La capienza di ciascun settore non può essere superiore a diecimila spettatori per impianto all'aperto ed a quattromila per quelli al chiuso.

(2) Ogni settore deve essere separato da quello adiacente con divisorie di materiali non combustibili di altezza non inferiore a 2,20 metro in grado di sopportare una spinta orizzontale non inferiore a 80 chilogrammi per metro quadrato applicata al punto più alto.

(3) Ogni settore deve avere il sistema di vie di uscita indipendente e chiaramente identificabile con apposita segnaletica.

(4) Per gli impianti all'aperto di cui al comma 1 la zona destinata agli spettatori deve essere separata dall'area destinata all'attività sportiva con analoga separazione o con fossato di almeno 2,50 metri di profondità e di larghezza. È consentita la comunicazione tra i settori attraverso porte metalliche.

Art. 56 (Sistema di vie d'uscita)

(1) Il sistema di vie d'uscita per la zona destinata agli spettatori deve essere indipendente da quello della zona destinata alle attività sportive. La separazione deve essere realizzata in conformità a quanto previsto dall'articolo 55. È consentita la comunicazione tra i suddetti sistemi di vie di uscita attraverso porte metalliche.

(2) La larghezza complessiva delle uscite deve essere dimensionata per una capacità di deflusso non superiore a 500 persone per gli impianti sportivi all'aperto e secondo i criteri di cui all'articolo 77 per gli impianti al chiuso. La larghezza delle uscite deve essere non inferiore a 1,20 metri; nei luoghi di pubblico spettacolo con capienza inferiore a 150 posti, è ammesso che le uscite abbiano larghezza inferiore, ma comunque non inferiore a metri 0,90. Le scale e le rampe per il deflusso degli spettatori dalle tribune devono avere la stessa larghezza complessiva delle uscite. Nella determinazione della larghezza delle vie di uscita vanno computati i vani di ingresso purché dotati di serramenti apribili anche verso l'esterno.

(3) Il numero delle uscite per gli spettatori non può in ogni caso essere inferiore a due per ogni settore o per ogni impianto che non sia suddiviso in settori.

Art. 57 (Distribuzione interna)

(1) Le scale di smistamento degli spettatori non possono avere larghezza inferiore a 1,10 metri e servire non più di venti posti per fila e per parte.

(2) Ogni quindici gradoni per i posti a sedere si deve avere un passaggio parallelo ai gradoni stessi di larghezza non inferiore a 1,10 metri. È consentito non prevedere tali passaggi quando le scale di smistamento degli spettatori adducono direttamente ai vani delle scale per il deflusso degli spettatori.

(3) I gradoni per i posti a sedere devono avere una pedata non inferiore a 0,60 metri ed una alzata compresa tra 0,40 e 0,60 metri.

(4) Le rampe delle scale di smistamento degli spettatori devono essere rettilinee. I gradini di ogni rampa devono avere alzata e pedata costanti rispettivamente non superiori a 20 centimetri per l'alzata e non inferiore a 23 centimetri per la pedata.

Art. 58 (Biglietterie)

(1) Per gli impianti sportivi all'aperto le biglietterie devono essere installate a non meno di 10 metri dagli ingressi.

Art. 59 (Impianti igienici)

(1) L'unità igienica è costituita da almeno un vaso, tre orinatoi e due lavabi per gli uomini più quattro vasi e due lavabi per le donne.

(2) Devono essere previste unità igieniche in ragione di una ogni cinquecento persone per impianti sportivi con capienza fino a trentamila spettatori e in ragione di una ogni mille persone per capienze eccedenti trentamila spettatori.

Art. 60 (Spogliatoi)

(1) Gli spogliatoi devono avere dimensioni non inferiori a 30 metri quadrati al netto dei servizi, con annesso un gruppo di servizi igienici costituito da almeno sei docce, due lavabi, due vasi e due orinatoi.

(2) Ogni spogliatoio deve servire al massimo sedici praticanti, deve avere almeno centocinquanta lux di luminosità al pavimento, aerazione naturale pari ad un ottavo della superficie del luogo di pubblico spettacolo o meccanica con ricambi di almeno 25 metri cubi per persona per ora. Devono essere previsti non meno di due spogliatoi per ogni luogo di pubblico spettacolo.

(3) Per gli arbitri deve essere previsto un apposito spogliatoio, distinto per sesso, della superficie minima di 10 metri quadrati al netto dei servizi, con annesso un gruppo di servizi igienici costituito da almeno due docce, un lavabo, un vaso.

Art. 61 (Pronto soccorso)

(1) Negli impianti con capienza superiore a trentamila spettatori deve essere previsto un posto di pronto soccorso per ogni settore.

(2) Negli impianti con capienza inferiore a trentamila spettatori il posto di pronto soccorso può essere adibito anche ad altri usi compatibili dal punto di vista sanitario.

(3) Per impianti con capienza superiore a mille persone deve essere comunque previsto un posto di pronto soccorso a servizio esclusivo delle zone per attività sportive.

(4) Il posto di pronto soccorso deve essere agevolmente raggiunto dall'esterno.

Art. 62 (Depositi)

(1) Devono essere previsti uno o più luoghi di deposito per le attrezzature sportive, comunicanti con l'area destinata alle attività.

(2) Depositi per altri materiali combustibili devono essere ubicati in luoghi separati con strutture REI 60; le eventuali comunicazioni devono avvenire con porte REI 60 munite di congegno di autochiusura.

(3) È comunque vietato il deposito di sostanze infiammabili, salvo i limitati quantitativi necessari per usi igienico-sanitari.

Art. 63 (Dispositivi di controllo degli spettatori)

(1) Negli impianti sportivi con capienza superiore a trentamila spettatori deve essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale appositamente predisposto e presidiato, l'osservazione delle zone destinate agli spettatori e dei relativi accessi all'impianto.

Art. 64 (Recinzioni esterne)

(1) Gli impianti sportivi all'aperto di capacità superiore a cinquemila spettatori devono avere una recinzione esterna, costituita da materiale non combustibile di altezza non inferiore a 2,50 metri, in grado di sopportare una spinta orizzontale non inferiore a 80 chilogrammi per metro applicata al punto più alto. La recinzione deve essere munita di varchi in corrispondenza delle uscite dell'impianto. Ogni varco, che deve avere almeno larghezza pari a quella della corrispondente uscita dell'impianto, può essere munito di cancelli che devono rimanere aperti durante le manifestazioni.

(2) La suddivisione in settori di cui all'articolo 55 e quella prevista dall'articolo 56 per quanto concerne l'indipendenza del sistema di vie d'uscita per la zona spettatori e per la zona attività sportive, deve essere mantenuta con le stesse caratteristiche fino alla recinzione esterna di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 65 (Impianti antincendio)

(1) Gli impianti sportivi all'aperto con capienza superiore a cinquemila spettatori e quelli al chiuso con capienza superiore a cinquecento spettatori devono essere provvisti di impianti antincendio con idranti o naspi in numero ed ubicazione tali da consentire l'intervento in ogni punto dell'impianto.

Art. 66 (Disposizioni particolari per impianti sportivi con capienza non superiore a cento persone)

(1) L'indicazione circa il numero complessivo delle persone, spettatori, praticanti ed addetti, che può contenere l'impianto deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività.

(2) Gli impianti devono essere provvisti di non meno di due uscite di cui almeno una di larghezza non inferiore a 1,2 metri; per la seconda uscita è consentita la larghezza non inferiore a 0,80 metri. Devono osservarsi le disposizioni contenute dell'articolo 62.

(3) Per impianti con capienza non superiore a cinquanta persone è consentito l'impiego di coperture pressostatiche realizzate con materiali aventi caratteristiche di reazione al fuoco non superiore a 2.

(4) Devono essere previsti adeguati sostegni di classe di resistenza determinata con criteri di cui all'articolo 8 in grado di impedire il rischio di repentino abbattimento in caso di caduta di pressione.

(5) Deve essere previsto almeno un servizio igienico distinto per sesso.

SEZIONE II
Piscine

Art. 67 (Norme sanitarie)

(1) L'agibilità delle piscine è subordinata all'osservanza delle norme sanitarie.

Art. 68 (Pareti ed accessi della vasca)

(1) Le pareti della vasca debbono essere perpendicolari e rivestite di materiale antisdrucciolevole di colore chiaro da impiegarsi anche per il fondo della vasca. Per almeno una profondità di 0,80 metri le pareti non debbono avere rientranze o sporgenze.

(2) La vasca deve essere circondata da ogni lato da una banchina di larghezza non inferiore a 2 metri rivestita di materiale antisdrucciolevole.

(3) Possono essere realizzate gradinate di accesso purché opportunamente evidenziate e prive di spigoli vivi.

Art. 69 (Impianti per tuffi)

(1) Gli impianti per i tuffi debbono rispondere ai seguenti requisiti:

  • a)  sia i trampolini che le piattaforme debbono avere superficie antisdrucciolevole;
  • b)  le piattaforme, a partire da 5 m di altezza, debbono essere rigide e misurare non meno di 5 metri di lunghezza e 2 metri di larghezza con parapetto alto almeno 1,1 metri su tre lati;
  • c)  la scala per altezze superiori a 3 metri deve essere a gradini in esecuzione normale con pendenza massima di 75 gradi oppure a chiocciola; ogni rampa non deve superare i 3 metri di dislivello; la larghezza del pianerottolo al piede della scala non deve essere inferiore a 1,20 metri;
  • d)  la profondità dell' acqua nelle zone di lancio:
    • 1)  per i trampolini con altezza dal pelo dell' acqua da 1 a 3 metri, i quali devono avere una sporgenza di almeno 1 metro dal bordo della vasca, deve essere pari a 3,50 metri con larghezza della fossa sottostante al trampolino di almeno 3,5 metri sui lati e 4 metri rispettivamente 6 metri di fronte;
    • 2)  per le piattaforme con altezza dal pelo dell' acqua da 5 a 10 metri deve essere di almeno 5 metri con larghezza della fossa sottostante alla piattaforma di almeno 8 metri e lunghezza di almeno 18 metri con la previsione di un raccordo.

Art. 70 (Affollamento della piscina)

(1) Il massimo affollamento di una vasca deve essere calcolato in relazione o al volume dell'acqua, nella misura di metri cubi 6 per ogni persona, o alla superficie dello specchio dell'acqua, nella misura di 4 metri quadrati per ogni persona.

(2) La superficie complessiva del solarium deve essere non minore del doppio di quella dello specchio d'acqua.

(3) Il massimo affollamento complessivo degli impianti all'aperto va valutato in ragione di 2 metri quadrati per persona.

Art. 71 (Accesso alla vasche)

(1) L'accesso alle vasche deve avvenire unicamente attraverso un passaggio obbligato munito di docce e zampilli che garantiscano la perfetta pulizia del bagnante.

Art. 72 (Impianti igienici e spogliatoi)

(1) Oltre agli impianti igienici di cui all'articolo 59 deve essere prevista almeno una doccia per ogni 50 metri quadrati di superficie d'acqua.

(2) Devono essere previsti spogliatoi in ragione di uno ogni 40 metri quadrati di superficie d'acqua.

Art. 73 (Servizio di salvataggio)

(1) Il servizio di salvataggio deve essere svolto da un numero adeguato di bagnini abilitati. Tale numero non deve essere inferiore a due e viene stabilito di volta in volta dalla commissione provinciale per i pubblici spettacoli.

(2) Per stabilimenti balneari situati sulle sponde di laghi, il servizio di salvataggio deve prevedere almeno un bagnino ogni 50 metri di spiaggia; in ogni caso il numero di bagnini non può essere inferiore a due.

SEZIONE III
Altri impianti sportivi

Art. 74 (Ippodromi)

(1) La pista, la zona del peso, i passaggi e le zone di sosta dei cavalli debbono essere recintati con staccionate o cancellate o siepi di sufficiente spessore, in modo da essere completamente isolati dal pubblico, il quale non deve avervi accesso.

(2) Qualora il pubblico fosse ammesso all'interno della pista o in ogni caso in cui non possa essere evitato il transito degli spettatori in zone utilizzate anche per il passaggio dei cavalli, queste ultime debbono essere provviste di aperture, munite di infissi tali che non consentano il contemporaneo transito dei cavalli e degli spettatori.

(3) Per la giuria deve essere prevista una torretta o una tribuna da porsi al centro del campo per le corse al trotto, all'esterno della pista, all'altezza del palo d'arrivo, per le corse al galoppo, completamente isolata dal pubblico mediante una recinzione in rete metallica di altezza non inferiore a metri 2,20.

(4) Per le corse al trotto deve essere prevista anche una tribunetta sopraelevata, all'interno delle piste, per il giudice di partenza. Anch'essa deve essere isolata dal pubblico.

Art. 75 (Piste per competizioni per auto e motoveicoli)

(1) Devono essere rispettate le norme di sicurezza per l'agibilità delle piste e di strade di competizioni velocistiche per auto e motoveicoli, contenute nell'allegato A.

Art. 76 (Impianti e piste per sport invernali)

(1) Devono essere rispettate le norme speciali.

SEZIONE IV
Costruzioni pregevoli per arte e storia

Art. 77 (Generalità)

(1) Qualora edifici e costruzioni pregevoli per arte e storia vengano adibiti a luogo di pubblico spettacolo la commissione provinciale per i pubblici spettacoli può ammettere deroghe alle presenti norme; sempreché non sia pregiudicata l'incolumità delle persone.

CAPO VIII
Norme igieniche e servizi tecnici

SEZIONE I
Norme igieniche

Art. 78 (Servizi igienici)

(1) La cubatura di un luogo di pubblico spettacolo non deve essere in nessun caso inferiore a 4 metri cubi per persona in assenza di impianto di ventilazione.

(2) Ogni luogo di pubblico spettacolo deve essere dotato di un adeguato numero di servizi igienici, in pari numero per uomini e donne appositamente segnalati e distribuiti in modo da ben servire ogni ordine di posti. Deve essere previsto almeno un servizio ogni 90 persone.

(3) Ogni servizio igienico deve essere preceduto da un antivano di adeguate dimensioni dotato di lavabi in numero di uno ogni due servizi.

(4) Sia i servizi igienici che gli antivani devono essere adeguatamente ventilati, preferibilmente in modo naturale.

Art. 79 (Impianto di ventilazione)

(1) Nei luoghi di pubblico spettacolo chiusi adibiti a pubblica riunione, nelle sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, nelle sale da ballo, nelle sale corse, nelle sale di riunione delle accademie, nei musei, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico deve essere installato un impianto di ventilazione.

Art. 80 (Caratteristiche degli impianti di ventilazione)

(1) Gli impianti di condizionamento o ventilazione dell'aria devono essere tali da garantire un'immissione di aria esterna non inferiore a 20 metri cubi per persona e per ora nei luoghi di pubblico spettacolo ove è proibito fumare; nei luoghi di pubblico spettacolo ove è ammesso fumare il ricambio non deve essere inferiore a 32 metri cubi per persona ed ora.

(2) Il numero delle persone deve essere computato in base al numero massimo di frequentatori ammesso nel luogo di pubblico spettacolo.

(3) La velocità dell'aria nelle zone occupate dal pubblico dal pavimento fino all'altezza di 2,50 metri non deve superare il valore di 0,20 metri per secondo. Tuttavia nelle vicinanze delle bocchette di estrazione, nel caso che queste si trovino nella zona occupata dalle persone, possono essere ammesse velocità maggiori purché l'ubicazione e la forma delle bocchette siano tali che la corrente d'aria non arrechi disturbo alle persone.

(4) La temperatura e l'umidità relativa dell'aria debbono essere mantenute entro i seguenti limiti:

  • a)  nei periodi nei quali non è necessaria la refrigerazione dell' aria la temperatura interna deve essere mantenuta tra i 18°C e 20°C; l'umidità relativa deve essere compresa tra il 45 ed il 60 per cento;
  • b)  nei periodi nei quali è necessaria la refrigerazione dell' aria la differenza di temperatura dell'aria tra l'esterno e l'interno non deve superare il valore di 6°C, mentre l'umidità relativa deve essere compresa tra il 40 ed il 50 per cento.

Art. 81 (Impianti regolatori della temperatura)

(1) Gli impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione debbono essere dotati di rilevatori e regolatori della temperatura e dell'umidità relativa, tarati in base ai limiti fissati nel presente regolamento.

Art. 82 (Divieto di fumare)

(1) Nei luoghi di pubblico spettacolo di cui all'articolo 3 è fatto divieto di fumare in caso di mancato funzionamento degli impianti di condizionamento dell'aria e di ventilazione ovvero quando non siano rispettati i limiti di temperatura e umidità relativa.

SEZIONE II
Impianti di riscaldamento, ventilazione d'aria e cucine

Art. 83 (Impianti per produzione di calore)

(1) Sono ammessi impianti per la produzione del calore a combustibile solido, liquido e gassoso, purché eseguiti nel rispetto delle norme generali.

Art. 84 (Dispositivi di intercettazione per impianti di ventilazione)

(1) Il passaggio delle condotte di ventilazione attraverso muri tagliafuoco e fra palco e scena deve essere evitato il più possibile. Quando tale passaggio risulti assolutamente necessario, le condotte devono essere provviste di serrande tagliafuoco comandante da un sistema di rilevazione d'incendio adeguato in corrispondenza dell'attraversamento.

Art. 85 (Cucine)

(1) All'interno dei luoghi di pubblico spettacolo è ammessa la presenza di impianti di cucina, lavanderia e lavaggio stoviglie, purché eseguiti nel rispetto delle norme generali.

SEZIONE III
Norme particolari per impianto elettrico e illuminazione

Art. 86 (Generalità)

(1) L'impianto elettrico e di illuminazione deve rispettare le norme CEI 64 - 10 nell'edizione vigente.

SEZIONE IV
Impianto per estinzione incendi

Art. 87 (Impianto idrico antincendio)

(1) Tutti i luoghi di pubblico spettacolo devono essere muniti di impianto a idranti o a naspo. Ogni naspo deve essere provvisto anche di attacco per idrante.

Art. 88 (Impianto idrico esterno)

(1) Nelle vie e piazze adiacenti ai luoghi di pubblico spettacolo di particolare importanza devono essere installati, ove non esistano, idranti esterni. Tali idranti devono essere segnalati a mezzo di apposite targhe collocate in posizione ben visibile e recanti le coordinate per la individuazione.

Art. 89 (Altri mezzi di estinzione)

(1) In aggiunta all'impianto idrico antincendi devono essere opportunamente distribuiti nei vari ambienti estintori portatili del tipo e nella quantità stabilita dalla commissione provinciale per i pubblici spettacoli.

Art. 90 (Installazione per altri luoghi di pubblico spettacolo)

(1) Per i circhi, serragli, fiere, teatri e altre manifestazioni a carattere temporaneo e occasionale, la commissione provinciale per i pubblici spettacoli valuta di volta in volta l'adeguata protezione di tali luoghi di pubblico spettacolo mediante idranti od altri mezzi di spegnimento.

CAPO VII
Norme d'esercizio

SEZIONE I
Obblighi per l'esercente

Art. 91 (Piano d'intervento)

(1) In collaborazione con i vigili del fuoco per ogni luogo di pubblico spettacolo deve essere approntato un piano di intervento contenente tutte le indicazioni necessarie ai fini antincendi. Una copia del piano di intervento va custodita in apposito contenitore in prossimità degli ingressi, una copia del piano va conservata sia presso i vigili del fuoco locali che presso il corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano.

Art. 92 (Feste e veglioni)

(1) Qualora un luogo di pubblico spettacolo venga usato per scopi diversi da quelli indicati nella licenza di esercizio, quali feste, veglioni o simili, indipendentemente dalle pratiche per ottenere il permesso dalle autorità di pubblica sicurezza, l'esercente deve darne avviso al comando dei vigili del fuoco territorialmente competente almeno quarantotto ore prima, affinché, occorrendo, questo possa provvedere ad un adeguato servizio.

Art. 93 (Affissione della pianta del luogo di pubblico spettacolo e del regolamento)

(1) Nei luoghi di pubblico spettacolo con complessità planimetrica deve essere opportunamente affissa la pianta con l'indicazione del percorso da seguirsi per raggiungere le scale e le porte di uscita.

(2) L'estratto delle norme di esercizio, nella parte riguardante il pubblico, gli artisti ed il personale di servizio, deve essere affisso in chiara evidenza sul palcoscenico e nell'atrio del luogo di pubblico spettacolo.

Art. 94 (Divieto di fumare e d'ingombro)

(1) L'amministrazione e la direzione dei luoghi di pubblico spettacolo sono tenute ad esigere rigorosamente l'osservanza del divieto di fumare da parte del pubblico. La commissione provinciale per i pubblici spettacoli può concedere deroghe per particolari manifestazioni all'aperto.

(2) È vietato fumare sulla scena e sue dipendenze, salvo che per esigenze sceniche; tale divieto deve essere indicato da numerose scritte poste in chiara evidenza.

(3) Ogni luogo di pubblico spettacolo per quanto possibile, può essere provvisto di ambienti isolati, opportunamente ubicati, dove rispettivamente il pubblico, artisti e personale di scena possano liberamente fumare.

(4) Nella sala e sue dipendenze il personale di servizio deve impedire al pubblico di trattenersi nei passaggi che servono per accedere ai posti a sedere.

Art. 95 (Assistenza sanitaria)

(1) Deve essere assicurata l'assistenza sanitaria. In ogni luogo di pubblico spettacolo deve sempre essere tenuta in efficienza una cassetta fornita di tutto il necessario per un intervento di pronto soccorso, approvata dall'autorità sanitaria.

Art. 96 (Pulizia delle stalle)

(1) Nei circhi, anche se impiantati occasionalmente in via temporanea sotto tende, deve provvedersi ad una diligente pulizia delle stalle e degli altri posti di ricovero degli animali, curandosi il quotidiano asporto e smaltimento degli escrementi e materiale di rifiuto in maniera da eliminare sia per i frequentatori del luogo di pubblico spettacolo, sia per la zona circostante, le molestie e gli inconvenienti igienici. La scorta di foraggi per cibo o lettiera, non deve eccedere i bisogni della giornata.

Art. 97 (Spegnimento dell'illuminazione della sala)

(1) Lo spegnimento a fine spettacolo dell'illuminazione della sala ed ambienti annessi, per i quali transita il pubblico, non deve essere fatto se non quando tutti gli spettatori siano usciti all'aperto.

SEZIONE II
Norme di esercizio per la scena

Art. 98 (Protezione degli scenari)

(1) Gli scenari debbono essere tenuti distanti dagli apparecchi di illuminazione non meno di 20 centimetri; se necessario, devono impiegarsi apposite reti metalliche di protezione.

Art. 99 (Scenari ammessi sulla scena)

(1) Il personale di scena deve porre la necessaria cura affinché gli scenari, le attrezzature e simili siano collocati sulla scena nella quantità strettamente necessaria e che, dopo l'impiego, siano subito risposti.

(2) Le scene, e quant'altro non sia indispensabile alle rappresentazioni in corso o imminenti, devono essere collocate nei magazzini i quali dovranno essere normalmente tenuti chiusi e stare aperti soltanto per il tempo strettamente necessario per lo spostamento dei materiali.

Art. 100 (Personale ammesso sulla scena)

(1) Il direttore di scena deve vigilare che sul palcoscenico non sostino persone la cui presenza non sia indispensabile. Ad ogni modo è vietato a chiunque di ingombrare i passaggi e di trattenersi tra le quinte per seguire lo spettacolo.

(2) Lo spazio vicino al boccascena tanto di destra che di sinistra è riservato unicamente ai direttori di scena, ai vigili del fuoco di guardia ed ai servizi di scena.

Art. 101 (Armi da fuoco)

(1) Occorrendo fare uso di armi da fuoco in scena, queste non possono essere rivolte verso il pubblico; il caricamento va fatto a salve. È vietata la manipolazione sul posto di preparati pirici.

Art. 102 (Lumi portatili)

(1) Di norma è vietato l'uso di lumi portatili sulla scena. Qualora esigenze speciali di scena lo richiedano, devono adottarsi apparecchi ad illuminazione elettrica, salvo casi eccezionali in cui sia riconosciuta la necessità di usare lumi a candela.

Art. 103 (Materie pericolose)

(1) Sono vietati l'introduzione e l'uso nei luoghi di pubblico spettacolo anche di minime quantità di materie facilmente infiammabili quali olii minerali, benzina, essenze e gas compressi o liquefatti, nonché vernici e solventi.

(2) Quando falegnami, carpentieri, pittori e altri operai abbiano a lavorare sulla scena od in ambienti ad essa contigui, i trucioli ed altri cascami e residui del lavoro devono essere giornalmente asportati dal luogo di pubblico spettacolo prima della rappresentazione o comunque alla fine del lavoro.

Art. 104 (Sipario di sicurezza)

(1) Ogni anno, all'inizio della stagione, tanto il sipario che il relativo macchinario devono essere sottoposti ad una accurata verifica da parte dell'ufficio provinciale sicurezza del lavoro. Di dette visite va redatto verbale copia del quale viene trasmessa dall'esercente alla commissione provinciale per i pubblici spettacoli.

(2) La pulizia e manutenzione dei meccanismi inerenti al funzionamento del sipario devono essere affidate a ditta o persona competente. Almeno una volta al mese deve essere eseguita la pulizia, la lubrificazione, la visita alle funi e tutto quanto può essere opportuno per la migliore conservazione e funzionamento del sipario.

(3) Il sipario di sicurezza deve essere manovrato prima di ogni spettacolo per constatarne il buon funzionamento.

(4) L'accesso all'ambiente dove sono installati i macchinari per il funzionamento del sipario, deve essere severamente inibito agli estranei al servizio.

Art. 105 (Animali feroci)

(1) Qualora nello spettacolo debbano prendere parte, od anche solo apparire animali feroci, questi devono essere tenuti in gabbie o appositi contenitori chiusi costantemente e ben separati dal pubblico. Deve darsene avviso almeno quattro giorni prima all'autorità di pubblica sicurezza, affinché questa possa chiedere il parere della commissione provinciale per i pubblici spettacoli. La commissione deve assicurarsi della solidità, efficacia e facilità di uso dei mezzi impiegati per collegare gli elementi costituenti la gabbia, che deve avere due porte, una per l'entrata delle fiere e l'altra doppia, per l'entrata dei domatori. Le gabbie contenenti gli animali devono in ogni caso essere collocate lontano dalle uscite destinate al pubblico.

Art. 106 (Esercizi acrobatici)

(1) Gli esercizi a grande altezza non possono essere eseguiti se non sia stata predisposta la rete di sicurezza o sistema equiparato allo scopo di rendere innocue eventuali cadute.

CAPO IX
Servizio di difesa incendi e sorveglianza

SEZIONE I
Servizio di difesa incendi

Art. 107 (Servizio di vigilanza)

(1) Nei teatri, circhi, teatri di varietà e cinema teatri, di qualunque capienza, e nei casi prescritti dalla commissione provinciale per i pubblici spettacoli è obbligatorio nelle ore di spettacolo, il servizio continuo dei vigili del fuoco o di personale opportunamente istruito. La spesa relativa è a carico dell'esercente.

(2) Nei luoghi di pubblico spettacolo nei quali non sia stato prescritto il servizio dei vigili del fuoco, deve provvedersi a mantenere, durante lo spettacolo, personale ritenuto sufficiente ed idoneo dal comando dei vigili del fuoco territorialmente competente per un primo intervento in caso di incendio.

Art. 108 (Corpo di guardia)

(1) In luoghi di pubblico spettacolo dove possono trattenersi più di mille persone è prescritto il servizio continuo dei vigili del fuoco durante gli spettacoli e deve essere previsto un apposito locale di servizio.

(2) In detto locale debbono far capo tutte le segnalazioni ed essere disposti i manometri e gli apparecchi di controllo degli impianti relativi ai servizi di difesa contro l'incendio.

Art. 109 (Impianti di segnalazione)

(1) In ogni luogo di pubblico spettacolo deve essere previsto un impianto di allarme acustico.

(2) Tutti i luoghi di pubblico spettacolo debbono essere provvisti di apparecchio telefonico o radiofonico.

SEZIONE II
Servizio di sorveglianza

Art. 110 (Ispezioni all'inizio e alla fine dello spettacolo)

(1) Il luogo di pubblico spettacolo, prima dello spettacolo, può essere ispezionato in ogni sua parte dal funzionario di pubblica sicurezza di servizio al fine di verificare che siano osservate tutte le prescrizioni regolamentari.

(2) Nei teatri, circhi e cinema teatri prima dell'entrata del pubblico, o prima ancora dell'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza, il personale di servizio deve ispezionare accuratamente tutti gli impianti, servizi ed attrezzi inerenti alla difesa del luogo di pubblico spettacolo contro gli incendi, nonché quelli inerenti alla sicurezza del pubblico, quali l'illuminazione di sicurezza, le porte di uscita, gli apparecchi di segnalazione e simili, allo scopo di assicurarsi del loro perfetto funzionamento; l'esito di tali controlli va annotato su apposito giornale.

(3) Un'accurata visita a tutto il luogo di pubblico spettacolo deve essere eseguita, dopo la fine dello spettacolo ed a conveniente distanza di tempo, da parte del custode o della persona all'uopo delegata dall'esercente. Di tale visita va fatta annotazione sul giornale di cui al comma 2 che rimane a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, del comando del corpo permanente dei vigili del fuoco e dei funzionari dell'ufficio provinciale competente per la prevenzione incendi per almeno un anno.

Art. 111 (Ispezione della commissione provinciale per i pubblici spettacoli)

(1) Ciascun componente la commissione provinciale per i pubblici spettacoli ha facoltà di eseguire visite ed ispezioni ai vari luoghi di pubblico spettacolo. Dell'esito dei relativi accertamenti e delle infrazioni al presente regolamento, eventualmente riscontrate, deve riferire alla commissione provinciale per i pubblici spettacoli per i provvedimenti di sua competenza.

(2) Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, i componenti la commissione provinciale per i pubblici spettacoli sono muniti dal Presidente della giunta provinciale apposita tessera di libero accesso in qualsiasi luogo di pubblico spettacolo e loro dipendenze, sia durante gli spettacoli che in ogni altro tempo.

(3) L'esercente deve tenere a disposizione dei componenti della commissione provinciale per i pubblici spettacoli almeno un posto, oltre quello per il comandante del corpo dei vigili del fuoco, da scegliersi in posizione idonea ai fini del servizio.

CAPO X
Disposizioni finali e transitorie

Art. 112 (Locali di nuova costruzione e luoghi di pubblico spettacolo esistenti)

(1) Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i luoghi di pubblico spettacolo di nuova costruzione.

(2) Per tutti i luoghi di pubblico spettacolo preesistenti ritenuti dai gestori non rispondenti alle presenti norme, è fatto obbligo ai titolari delle licenze di esercizio di presentare, entro il termine massimo di un anno dalla pubblicazione del presente regolamento, un progetto particolareggiato delle modifiche necessarie a rendere il luogo di pubblico spettacolo rispondente alle norme del presente regolamento.

(3) La commissione provinciale per i pubblici spettacoli, dopo esame del progetto o della documentazione di cui ai commi 1 e 2 e visita del luogo di pubblico spettacolo, accerta se il luogo di pubblico spettacolo sia suscettibile di adattamento, oppure sia effettivamente rispondente alle norme presenti.

(4) Ove il luogo di pubblico spettacolo non sia suscettibile di adattamento alle nuove norme, va proposta al Presidente della giunta provinciale la revoca del nulla-osta.

(5) Ove il luogo di pubblico spettacolo, con le modifiche proposte ed altre eventualmente prescritte dalla commissione provinciale per i pubblici spettacoli, sia ritenuto suscettibile di adattamento alle presenti norme, è concesso al gestore o proprietario un congruo termine di tempo per l'esecuzione dei lavori prescritti.

(6) Va proposto al Presidente della giunta provinciale il ritiro del nullaosta per quei luoghi di pubblico spettacolo i cui gestori non provvedano a quanto disposto al comma 2 ed a coloro che non provvedano nel termine stabilito all'esecuzione dei lavori prescritti.

Art. 113 (Deroghe parziali)

(1) Nei casi in cui per particolari motivi tecnici o per speciali esigenze funzionali non sia possibile attuare alcuna delle prescrizioni contenute nella presente normativa, può essere avanzata motivata richiesta di deroga con proposta di soluzione a sicurezza equivalente alla commissione tecnica per la prevenzione incendi e la protezione civile.

Art. 114 (Competenza dei controlli)

(1) La vigilanza ed il controllo sull'applicazione del presente regolamento sono esercitati, secondo le rispettive competenze di merito e territoriali dagli ufficiali o da agenti della forza pubblica, dagli ufficiali e personale del corpo permanente dei vigili del fuoco, dai componenti della commissione provinciale per i pubblici spettacoli e dagli impiegati dell'ufficio provinciale competente per la prevenzione incendi.

(2) I contravventori alle disposizioni del presente regolamento sono puniti a termini delle vigenti disposizioni di legge, indipendentemente dal ritiro della licenza di esercizio e dalle altre misure che possono essere adottate, a seconda dei casi, nell'interesse del pubblico ed a tutela della pubblica incolumità.

Art. 115   2)

2)
Modifica l'art. 6 del D.P.G.P. 13 giugno 1989, n. 11.

ALLEGATO A

Norme di sicurezza per l'agibilità di strade sedi di competizioni velocistiche per auto e motoveicoli

(1) Le presenti norme riguardano le piste, generalmente costituite da tracciati chiusi appositamente realizzati su sede privata e dotati di impianti permanenti per la disputa di competizioni velocistiche di auto e motoveicoli, nonché i tratti di strade pubbliche o private a tracciato chiuso od aperto/permanentemente o temporaneamente predisposti o adattati allo stesso fine. Sulle predette piste o strade a tracciato chiuso, o circuiti, può essere autorizzato ogni tipo di competizione, mentre su quelle a tracciato aperto possono essere autorizzate solo corse in salita, prove velocistiche di rallies, tentativi di record e simili.

(2) La larghezza della sede stradale nei tratti rettilinei deve essere pari ad almeno due corsie quando i sorpassi sono consentiti ed almeno una corsia quando non lo sono. La larghezza di ogni corsia deve essere di m b + 0,042 V, con un minimo di metri 3,50 per veicoli a tre e quattro ruote e di metri 2,50 per veicoli a due ruote, essendo b la larghezza del veicolo concorrente di maggior ingombro trasversale e V la velocità massima in metri per secondo raggiungibile nel tratto considerato. Per le piste permanenti esistenti è ammessa una riduzione della larghezza del dieci per cento. La larghezza della sede stradale in ogni curva deve essere aumentata in funzione del raggio della curva e del suo sviluppo; comunque non deve essere inferiore a quella del tratto che la precede. La larghezza massima in un tratto qualsiasi non deve superare 12 metri per motoveicoli e 15 metri per autoveicoli; se superiore, la sede stradale deve essere limitata mediante striscia dipinta continua o dispositivi discontinui non costituenti ostacolo. Le variazioni di larghezza devono essere opportunamente raccordate.

(3) Lungo i bordi della sede stradale deve esserci una fascia orizzontale raccordata a raso, a fondo preferibilmente erboso, della larghezza minima pari ad una corsia, determinata come al comma 1, libera da ostacoli; all'esterno delle curve detta fascia conserva invece la inclinazione trasversale della sede stradale. La larghezza delle fasce può essere ridotta di non oltre il cinquanta per cento lungo i tratti ove esistono protezioni continue, quali guardrails, terrapieni, muri, file di balle di paglia ancorate contro ostacoli fissi e simili, in relazione alla natura ed all'efficienza di tali protezioni.

(4) Le protezioni del pubblico, lungo i tratti del tracciato ove esso è ammesso, vengono determinate secondo l'andamento del terreno e la velocità raggiungibile in ciascun tratto, con i criteri seguenti:

  • a)  il piano di stazionamento del pubblico deve essere allo stesso livello o a livello superiore a quello della sede stradale, con pendenza ascendente non superiore al 25%, salvo l' esistenza di gradoni o di altre strutture appositamente predisposte;
  • b)  lo stazionamento del pubblico viene delimitato mediante recinzioni continue in rete metallica di adeguata robustezza o altro dispositivo permanente equivalente, di almeno metri 1,20 di altezza o anche mediante dispositivi provvisori, quali transenne o simili, purché sorvegliati, posti ad una distanza minima dal bordo della pista di 6, 8, 9,50 e 11 metri, rispettivamente per velocità massime di chilometri per ora 100, 150, 200 ed oltre 200. Tale distanza è riducibile rispettivamente del venti, trenta o cinquanta per cento, quando il piano di stazionamento del pubblico, sostenuto da muro o terrapieno, è sopraelevato rispettivamente di 2, 3 e 3,50 metri;
  • c)  tra il dispositivo di contenimento del pubblico ed il bordo della pista e ad una distanza minima dal primo di metri 3, deve esserci una protezione dimensionata in modo da resistere all' urto del veicolo che uscisse di pista alla velocità massima possibile nel tratto considerato, sotto un angolo di 15 gradi, la distanza è riducibile al minimo di metro 1,50 quando ricorrano per lo stazionamento del pubblico le stesse condizioni di cui alla lettera b);
  • d)  il dispositivo di protezione è di norma costituito da un muro in cemento armato di adeguato spessore eventualmente a parete concava verso la pista e di altezza compresa tra 1,50 e 3 metri; per velocità variabili l' altezza minima è di metri 3; oppure da un muretto di adeguato spessore, di altezza non inferiore a metri 0,90, integrato, per una altezza complessiva compresa tra 2 e 3 metri, in rapporto alle velocità come innanzi detto, da una rete e da un sistema di cavi o tondini di acciaio disposti su file orizzontali e sorretti da pali metallici infissi in modo che il piano verticale dei cavi o tondini risulti continuo ed alquanto arretrato rispetto alla superficie di urto verso la pista; la rete deve essere applicata anteriormente ai cavi o tondini, oppure ove esista lo spazio necessario, la predetta rete ed il sistema di cavi o tondini possono essere posti, indipendentemente dal muretto, ad una distanza minima da esso di metri 5; in entrambi i casi qualora la fascia di sicurezza non sia a fondo erboso o di altro tipo a disposizione di energia e la sua larghezza sia inferiore al minimo stabilito dal comma 4, la protezione deve essere completata da un guardrail o da un rivestimento di balle di paglia o similari, posto in adiacenza del muro o muretto, verso la pista, a protezione dei piloti;
  • e)  in sostituzione dei dispositivi di cui alla lettera d), sono ammessi i seguenti tipi di protezione, per impiego sino alle sottoindicate velocità massime realizzabili, rispettivamente da ridurre o da maggiorare del venti per cento all' esterno od all'interno delle curve; tali tipi di protezione devono comunque rispondere ai requisiti di resistenza all'urto di cui alla lettera c):
    • 1)  velocità fino a 100 chilometri orari:
        guardrail di tipo stradale a nervature multiple longitudinali, col bordo superiore almeno a metri 0,60 da terra fissato su pali in ferro, su di un piano normale a quello del terreno; per le competizioni motociclistiche il guardrail, se posto a distanza, dal bordo, inferiore ad una corsia, deve essere del tipo ricoprente i pali di sostegno, oppure rivestito con balle di paglia; il guardrail viene integrato da una rete metallica alta metri 1,80 a forte resistenza, fissata mediante fili di ferro del diametro di almeno 4 millimetri su robusti pali in ferro; oppure terrapieno a parete inclinata con pendenza, rapporto tra altezza e base, minima di 1:1 alto almeno metri 2;
    • 2)  velocità fino a 150 chilometri orari:
        guardrail come al punto 1)  ma di tipo rinforzato, nello spessore delle lamiere, e integrato da una rete metallica come al punto 1), per un' altezza complessiva di 2 metri; oppure una rete come al punto 1), ma rinforzata con cavi o tondini di acciaio, alta 2 metri, posta ad una distanza minima di una corsia dal bordo; oppure terrapieno a parete inclinata, come al punto 1), alto almeno 2,50 metri;
    • 3)  velocità fino a 200 chilometri orari:
        guardrail rinforzato come al punto 2), integrato da rete come al punto 1) per un' altezza complessiva di metri 2,20; oppure rete rinforzata come al punto 2), alta metri 2,20; oppure terrapieno a parete inclinata, come al punto 1), alto almeno metri 1,50 con rete rinforzata come al punto 2), alta almeno metri 1,50, posta sul ciglio superiore, normalmente alla scarpata; oppure terrapieno a parete inclinata come al punto 1), alto 3,50 metri;
    • 4)  velocità oltre 200 chilometri orari:
        guardrail rinforzato come al punto 2), integrato da una rete rinforzata con cavi o tondini come al punto 2), per un' altezza complessiva di metri 2,50; oppure terrapieno a parete inclinata come al punto 1), alto almeno metri 2 con rete rinforzata con cavi o tondini come al punto 2), alta metri 1,50, fissata sul ciglio superiore, come al punto 3); in rettifilo ed all'esterno delle curve è richiesto anche un guardrail rinforzato od un muretto alto metri 0,80 posto ai piedi del terrapieno; oppure terrapieno a parete inclinata come al punto 1), alto almeno metri 4.

(5) L'ubicazione dei box e quella della fascia e dei raccordi di collegamento relativi agli stessi deve trovarsi su un tratto in rettifilo o all'interno di una curva a piena visibilità con pendenza longitudinale inferiore all'uno per cento. Il fronte di ciascun box verso la pista deve essere di metri 4 per gli autoveicoli e di metri 2 per i motoveicoli. La fascia di servizio antistante ai box, e cioè la zona box, deve avere una larghezza minima di metri 6 per autoveicoli e metri 4 per motoveicoli e all'estremità d'ingresso va collegata alla pista mediante un prolungamento della fascia stessa ed un successivo raccordo rastremato al cinque per cento, di larghezza complessiva tale da consentire l'arresto del veicolo alla massima velocità d'ingresso; all'estremità di uscita va collegata alla pista con un raccordo rastremato al 10 per cento. Il bordo della pista deve essere segnato con riga continua dipinta lungo la zona box e la fascia di prolungamento, e con riga discontinua lungo i raccordi di estremità. Per i rifornimenti di carburanti dovranno essere impiegati solo impianti fissi o mobili di sicurezza.

(6) I servizi di emergenza, antincendio e pronto soccorso, predisposti dagli organizzatori devono essere adeguati alle caratteristiche della competizione e disporre di efficienti, autonome comunicazioni telefoniche o radio-telefoniche, di appositi accessi alla pista ed adeguate strade di collegamento, gli uni e le altre da tenere sgombri per tutta la durata della competizione.

(7) Adeguate norme per il controllo e la selezione dei veicoli, il controllo medico e psicotecnico dei piloti, l'equipaggiamento di sicurezza degli stessi, la condotta e i regolamenti di gara, la disciplina e la protezione del personale addetto ai box ed il controllo sportivo della competizione, i servizi di segnalazione e di informazione e la copertura assicurativa, sono stabilite dall'Automobile Club d'Italia o dalla Federazione Motociclistica Italiana. Il numero dei veicoli da ammettere alle gare viene stabilito d'intesa tra la commissione provinciale per i pubblici spettacoli e il competente organo sportivo. Per ogni competizione gli organizzatori sono tenuti ad uniformarsi alle predette norme di cui ai commi da 1 a 7.

(8) Le norme di cui ai commi da 1 a 7 non si applicano per i tracciati di corse fuori strada, su ghiaccio, su sabbia, su cenere, su piste da karts e su piste speciali. Per quanto non precedentemente regolamentato nei riguardi delle competizioni motociclistiche, le norme di cui ai commi da 1 a 7 possono essere opportunamente temperate e modificate a giudizio della commissione provinciale per i pubblici spettacoli, tenuto conto del minor rischio che tali competizioni comportano nei confronti di terzi e sempre che sia salvaguardata la sicurezza del pubblico.

(9) L'impiego di sistemi di protezione differenti da quelli previsti nei commi da 1 a 8 ma che garantiscono la sicurezza equivalente possono essere autorizzate dalla commissione provinciale per i pubblici spettacoli, previo parere favorevole dei competenti organi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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ActionAction20/04/1993 - LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 1993, n. 9
ActionAction09/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 giugno 1993, n. 32/VI/32
ActionAction01/07/1993 - Legge provinciale 1° luglio 1993, n. 10
ActionAction01/07/1993 - LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 1993, n. 12
ActionAction02/07/1993 - LEGGE PROVINCIALE 2 luglio 1993, n. 13
ActionAction22/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 luglio 1993, n. 27
ActionAction23/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 luglio 1993, n. 28
ActionAction12/08/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 agosto 1993, n. 30
ActionAction31/08/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 1993, n. 33
ActionAction07/09/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 settembre 1993, n. 34
ActionAction09/09/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 settembre 1993, n. 35
ActionAction23/09/1993 - Legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2
ActionAction05/10/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 ottobre 1993, n. 36
ActionAction08/10/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 ottobre 1993, n. 37
ActionAction13/10/1993 - Legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 15
ActionAction13/10/1993 - Legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 16
ActionAction26/10/1993 - Legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18
ActionAction03/11/1993 - Legge provinciale 3 novembre 1993, n. 19
ActionAction10/11/1993 - Legge provinciale 10 novembre 1993, n. 20
ActionAction10/11/1993 - LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 21
ActionAction10/11/1993 - LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
ActionAction15/11/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 novembre 1993, n. 40
ActionAction19/11/1993 - Legge provinciale 19 novembre 1993, n. 24
ActionAction03/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1993, n. 41
ActionAction03/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1993, n. 42
ActionAction03/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1993, n. 43
ActionAction07/12/1993 - Legge provinciale 7 dicembre 1993, n. 25
ActionAction07/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 dicembre 1993, n. 44
ActionAction09/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 dicembre 1993, n. 45
ActionAction16/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 dicembre 1993, n. 46
ActionAction17/12/1993 - Legge provinciale 17 dicembre 1993, n. 26
ActionAction21/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 dicembre 1993, n. 47
ActionAction27/12/1993 - Legge provinciale 27 dicembre 1993, n. 28
ActionAction01/07/1993 - Legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11 —
ActionAction19/11/1993 - Legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23 —
ActionAction06/04/1993 - Legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8 
ActionAction26/08/1993 - LEGGE PROVINCIALE 26 agosto 1993, n. 14 —
ActionAction26/10/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 ottobre 1993, n. 38
ActionAction22/10/1993 - Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 
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ActionAction14/04/1986 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 95 del 14.04.1986
ActionAction27/06/1986 - Corte costituzionale - Sentenza N. 151 del 27.06.1986
ActionAction01/07/1986 - Corte costituzionale - Sentenza N. 165 del 01.07.1986
ActionAction01/07/1986 - Corte costituzionale - Sentenza N. 166 del 01.07.1986
ActionAction14/07/1986 - Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 14.07.1986
ActionAction15/07/1986 - Corte costituzionale - Sentenza N. 195 del 15.07.1986
ActionAction18/11/1986 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 245 del 18.11.1986
ActionAction31/12/1986 - Corte costituzionale - Sentenza N. 294 del 31.12.1986
ActionAction31/12/1986 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 305 del 31.12.1986
ActionAction14/01/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 gennaio 1986, n. 1
ActionAction14/05/1986 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 maggio 1986, n. 10
ActionAction04/06/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 giugno 1986, n. 11
ActionAction18/06/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 giugno 1986, n. 14
ActionAction24/06/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 giugno 1986, n. 15
ActionAction24/06/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 giugno 1986, n. 16
ActionAction01/07/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 1° luglio 1986, n. 17
ActionAction01/07/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 1° luglio 1986, n. 18
ActionAction08/07/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1986, n. 19
ActionAction20/01/1986 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 gennaio 1986, n. 2
ActionAction20/10/1986 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1986, n. 20
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