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In vigore al: 17/05/2013

f') Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2002, n. 401)
Regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego presso il servizio sanitario provinciale

1)

Pubblicato nel B.U. 5 novembre 2002, n. 46.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina i concorsi per l'accesso all'impiego, dalla prima alla nona qualifica funzionale, per il personale del Servizio sanitario provinciale. Determina il numero, il tipo e le modalità di svolgimento delle prove d'esame nonché i criteri generali di valutazione dei titoli.

(2) Il presente regolamento non si applica al personale dirigente nè a quello medico o medico veterinario.

CAPO I
Norme generali per lo svolgimento dei concorsi

Art. 2 (Requisiti generali di ammissione)

(1) Ai concorsi per l'accesso al Servizio sanitario provinciale possono partecipare coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

  1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione europea;
  2. idoneità fisica all'impiego;
  3. titolo di studio previsto per l'accesso alle rispettive qualifiche ed ai relativi profili;
  4. iscrizione all'albo professionale, ove richiesto per l'esercizio professionale; l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
  5. attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca di cui all'articolo 4, comma 3, punto 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327.

(2) L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego di cui al comma 1, lettera b), è effettuato dall'azienda sanitaria, con l'osservanza delle norme in materia di categorie protette. Il personale già dipendente da pubbliche amministrazioni è dispensato dalla visita medica.

(3) Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

(4) I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3 (Contenuto del bando di concorso)

(1) Nel bando di concorso sono indicati:

  1. il numero dei posti messi a concorso ed il relativo profilo professionale, nonché la ripartizione degli stessi secondo la consistenza dei tre gruppi linguistici;
  2. i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
  3. il termine e le modalità di presentazione delle domande di ammissione al concorso;
  4. la documentazione da presentare per l'ammissione al concorso;
  5. il programma, il tipo di prove e le materie oggetto delle prove di esame, la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove, nonché gli eventuali testi su cui vertono gli esami;
  6. l'eventuale percorso formativo connesso al periodo di prova.

(2) I bandi possono prevedere, con apposita motivazione, che le prove di esame siano precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione del personale.

(3) I bandi di concorso possono prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

(4) Al bando di concorso è allegato uno schema esemplificativo della domanda di ammissione al concorso.

(5) Il bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Al bando di concorso è data la massima diffusione.

Art. 4 (Numero e tipo delle prove di esame)

(1) Nei concorsi per l'accesso al Servizio sanitario provinciale i candidati sono sottoposti, oltrechè ad una prova orale, ad una o due prove, di norma scritte, o pratiche, che vertono su più argomenti, compiti o discipline attinenti alle materie di esame previste dal bando.

(2) Nei concorsi per l'accesso alla prima, seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale le prove d'esame possono essere limitate ad una prova pratica e ad una orale.

(3) La prova scritta o pratica può svolgersi anche sulla base di questionari.

(4) Possono effettuarsi tests attitudinali, di regola quale presupposto di ammissione alle prove d'esame, tenuto conto delle mansioni da svolgere.

Art. 5 (Termine e modalità di presentazione delle domande)

(1) Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione. Nel caso in cui la scadenza coincida con una giornata non lavorativa, il termine di presentazione viene prorogato al primo giorno successivo non festivo.

(2) Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6 (Domande di ammissione ai concorsi)

(1) Per l'ammissione ai concorsi, gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice, nella quale devono indicare:

  1. la data, il luogo di nascita e la residenza;
  2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
  3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
  4. le eventuali condanne penali riportate;
  5. i titoli di studio posseduti;
  6. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
  7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
  8. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
  9. il relativo gruppo linguistico ovvero di aggregazione ad uno dei gruppi linguistici.

(2) Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

(3) I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

(4) Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

(5) Alla domanda deve essere unito, in carta semplice e in triplice copia, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

(6) Nella domanda di ammissione al concorso l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla precedente lettera a), del comma 1.

(7) Nella domanda di ammissione al concorso l'aspirante deve indicare se intende svolgere le prove d'esame in lingua italiana o tedesca.

Art. 7 (Non ammissione ai concorsi)

(1) La non ammissione al concorso è deliberata con provvedimento motivato del direttore generale dell'azienda sanitaria o suo delegato, da notificarsi entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.

Art. 8 (Nomina delle commissioni)

(1) Il giudizio nelle procedure per l'accesso al Servizio sanitario provinciale è dato da apposita commissione esaminatrice, che viene nominata con provvedimento del direttore generale della rispettiva azienda sanitaria, dopo la scadenza del bando.

(2) Le commissioni sono composte da tre membri, che oltre ad avere la padronanza della lingua d'esame scelta dal candidato, sono ritenuti esperti nelle materie d'esame.

(3) I membri della commissione possono essere scelti, in tutto o in parte, fra i dipendenti delle aziende sanitarie o di altre amministrazioni pubbliche. I membri devono appartenere ad una qualifica funzionale superiore o almeno pari a quella dei posti messi a concorso, avere in ogni caso superato il periodo di prova ed essere assunti a tempo indeterminato. Uno dei membri funge da presidente. Nelle commissioni, salva motivata impossibilità, va garantita la presenza di ambedue i sessi.

(4) La composizione delle commissioni esaminatrici si adegua alla consistenza dei gruppi linguistici risultanti dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, riferito all'ambito territoriale di ogni azienda sanitaria. Uno dei membri può appartenere anche al gruppo linguistico ladino. In caso di procedure concorsuali con posti riservati esclusivamente al gruppo linguistico ladino, uno dei membri della commissione esaminatrice appartiene al gruppo linguistico ladino.

(5) Nel caso di assoluta impossibilità di nominare una commissione ai sensi del comma 4, l'azienda sanitaria può derogarvi.

(6) La commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i membri e decide a maggioranza di voti dei componenti. Per ogni componente titolare della commissione è designato un componente supplente.

(7) Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici sono svolte da personale amministrativo appartenente come minimo alla sesta qualifica funzionale.

(8) Per lo svolgimento di singole prove d'esame la commissione esaminatrice può avvalersi della consulenza di persone particolarmente esperte nelle rispettive discipline oppure nel campo della selezione del personale.

(9) Per una procedura concorsuale, in caso di necessità, possono essere nominate due o più commissioni esaminatrici. In tale caso la parità di trattamento dei candidati è garantita da criteri di valutazione uniformi determinati nel bando ed in una seduta comune delle commissioni esaminatrici.

(10) Al fine di consentire l'espletamento delle prove previste dall'articolo 3, comma 3, le commissioni giudicatrici, ove necessario, potranno essere integrate da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche.

(11) Ai componenti della commissione spettano, per le singole operazioni concorsuali, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta.

(12) Per la misura ed i criteri di attribuzione dei compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici si applicano le disposizioni provinciali vigenti in materia.

CAPO II
Procedure concorsuali

Art. 9 (Modalità di svolgimento degli esami)

(1) La durata massima della prova scritta o pratica per l'accesso alle qualifiche funzionali sesta, settima, ottava e nona è determinata dalla commissione di esame in non più di sei ore, elevabili, per le prove pratiche dei profili professionali del personale tecnico, ad otto ore.

(2) La durata massima della prova scritta o pratica per l'accesso alla prima, seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale è determinata dalla commissione di esame in non più di quattro ore.

(3) La verifica dei risultati dei questionari e dei tests attitudinali può essere fatta a mezzo di idonea strumentazione automatizzata.

(4) Durante lo svolgimento delle prove scritte o pratiche è sufficiente, salvo particolari esigenze di vigilanza, la presenza di due componenti della commissione di esame ovvero di un membro e del segretario.

(5) Tra l'invito scritto alle prove di esame e la data delle stesse deve intercorrere un periodo non inferiore a 15 giorni. L'invito avviene mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di avviso di ricevimento non sottoscritto dal destinatario, vale a tutti gli effetti quale data di ricevimento quella apposta sull'avviso dall'agente postale.

(6) Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

(7) Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 le prove di esame si svolgono secondo la normativa statale in materia.

Art. 10 (Assunzione mediante corso concorso)

(1) Per l'accesso all'impiego nel servizio sanitario provinciale può essere bandito un corso concorso finalizzato alla formazione di base oppure specifica dei candidati stessi.

(2) Il numero dei candidati ammessi al corso non può superare del 30 per cento il numero dei posti messi a concorso. Per l'ammissione al corso i candidati sono sottoposti alle selezioni di cui agli articoli 4 e 8. Al termine del corso i candidati sono sottoposti ad apposito esame finale da determinarsi nel bando di concorso.

(3) I criteri e le ulteriori modalità di svolgimento del corso concorso sono stabilite nel relativo bando.

Art. 11 (Concorso per titoli ed esami)

(1) Per l'accesso ai singoli profili professionali mediante concorso o corso concorso la determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli è effettuata prima delle prove di esame. La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, è effettuata prima della valutazione della prova stessa. Il risultato della valutazione dei titoli è reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

(2) Le prove d'esame si svolgono secondo le modalità previste nel presente regolamento.

(3) I punti assegnabili per i titoli e per le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:

  1. 20 punti per i titoli;
  2. 80 punti per le prove di esame.

(4) I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

  1. 30 punti per ogni prova scritta;
  2. 30 punti per ogni prova pratica;
  3. 20 punti per la prova orale.

(5) I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:

  1. titoli di carriera;
  2. titoli accademici e di studio;
  3. pubblicazioni e titoli scientifici;
  4. curriculum formativo e professionale.

(6) La ripartizione dei punti fra le suddette categorie di titoli è stabilita in sede di bando di concorso.

(7) Per i concorsi per i quali sono previste due prove di esame, i 100 punti previsti per i titoli e le prove di esame sono così ripartiti:

  1. 20 punti per i titoli;
  2. 80 punti per le prove di esame.

(8) I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

  1. 50 punti per la prova scritta o pratica;
  2. 30 punti per la prova orale.

(9) La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame, costituito dalla somma dei voti attribuiti nella prova scritta, pratica ed orale.

Art. 12 (Adempimenti preliminari)

(1) Prima dell'inizio delle prove concorsuali, la commissione, in relazione al numero dei candidati, stabilisce il termine del procedimento concorsuale, rendendolo pubblico.

(2) I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili.

(3) La commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formulare nei verbali ai fini della motivazione dei punteggi attribuiti alle singole prove.

(4) La commissione, immediatamente prima della prova orale, predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte.

(5) Prima dell'inizio di ciascuna prova, il segretario della commissione, eventualmente coadiuvato dal personale di assistenza, procede al riconoscimento dei candidati a fronte della presentazione di un documento di identità personale.

(6) La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla commissione, con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Art. 13 (Verbali relativi al concorso)

(1) Di ogni seduta della commissione il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del concorso.

(2) La commissione procede, alla presenza di tutti i componenti, alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all'esame degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione della prova scritta, alla effettuazione delle prove pratiche, all'espletamento delle prove orali, ed alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati.

(3) I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi; il punteggio da attribuire è quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario.

(4) Ciascun commissario, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali del concorso, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della commissione. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, sono formulate con esposto sottoscritto che è allegato al verbale.

(5) Le operazioni concorsuali sono concluse entro sei mesi dalla prova scritta.

(6) Qualora la commissione di esame si trovi nell'impossibilità di ultimare i suoi lavori entro tale termine, le ragioni del ritardo devono essere precisate in motivata relazione da allegare agli atti del concorso.

(7) Al termine dei lavori, i verbali, unitamente a tutti gli atti del concorso sono rimessi ai competenti uffici dell'azienda sanitaria per le conseguenti determinazioni.

Art. 14 (Criteri di valutazione dei titoli)

(1) Ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d'ammissione al concorso, che non sono oggetto di valutazione, la commissione valuta i seguenti titoli:

  1. titoli di carriera;
  2. titoli accademici e di studio;
  3. pubblicazioni e titoli scientifici;
  4. curriculum formativo e professionale.

(2) Ai fini della valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera a), la commissione si attiene ai seguenti principi:

  1. sono valutati i titoli relativi a servizi resi presso le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 27 e 28 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale messo a concorso o in qualifiche funzionali corrispondenti;
  2. i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
  3. le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni;
  4. i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
  5. in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

(3) Ai fini della valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera b), la commissione si attiene ai seguenti principi:

  1. i titoli sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione, previa motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da ricoprire.

(4) Ai fini della valutazione delle pubblicazioni di cui al comma 1, lettera c), la commissione si attiene ai seguenti principi:

  1. sono valutate con adeguata motivazione, in relazione alla originalità della produzione scientifica, alla importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori; la commissione tiene conto, ai fini di una corretta valutazione:
    1. della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
    2. del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

(5) Ai fini della valutazione dei titoli scientifici di cui al comma 1, lettera c), la commissione si attiene ai seguenti principi:

  1. i titoli sono valutati con motivata relazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da ricoprire.

(6) Ai fini della valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera d), la commissione si attiene ai seguenti principi:

  1. sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche attività rispetto alla posizione funzionale da ricoprire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;
  2. in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale valutati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;
  3. il punteggio attribuito dalla commissione è globale ed è adeguatamente motivato; la motivazione è riportata nel verbale dei lavori della commissione.

Art. 15 (Prova scritta: modalità di espletamento)  delibera sentenza

(1) Il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta, la commissione al completo predispone una terna di temi o di questionari a risposte sintetiche. Registra temi o questionari con numeri progressivi, fissando il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova. I fogli contenenti i temi o i questionari, firmati dai componenti e dal segretario, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.

(2) Ammessi i candidati nei locali degli esami, il presidente della commissione fa procedere all'appello nominale dei candidati, e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei pieghi contenenti le tracce dei temi o dei questionari e fa sorteggiare, da uno dei candidati, il tema o il questionario da svolgere.

(3) Durante lo svolgimento della prova scritta è vietato ai concorrenti di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto e di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, per motivi attinenti alle modalità di svolgimento del concorso.

(4) A tutti i candidati viene fornita carta recante il timbro dell'azienda sanitaria e la firma di un membro della commissione esaminatrice. L'uso di carta diversa comporta la nullità della prova.

(5) Ai candidati sono consegnate, nel giorno della prova scritta, una busta grande ed una piccola dello stesso colore, contenente un cartoncino bianco.

(6) Il candidato, dopo aver svolto il tema, o compilato il questionario, senza apporvi sottoscrizione nè altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, alla presenza di uno dei componenti della commissione, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma.

(7) Al termine della prova, tutte le buste contenenti l'elaborato vengono racchiuse in uno o più plichi che, sigillati, vengono siglati sui lembi di chiusura dai componenti presenti e dal segretario.

(8) Sono esclusi dal concorso, per decisione motivata e verbalizzata, adottata seduta stante dalla commissione esaminatrice, e per essa dai componenti della stessa presenti alla prova, i candidati che risultino in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie afferenti le materie d'esame.

(9) Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti del candidato o di tutti i candidati coinvolti.

(10) È consentita la consultazione di testi di legge non commentati e di dizionari.

(11) Durante lo svolgimento della prova scritta, sono obbligati a permanere nei locali degli esami, almeno due membri della commissione ovvero un membro ed il segretario: tale adempimento consta espressamente dai verbali del concorso.

(12) Durante lo svolgimento della prova e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali degli esami senza il permesso della commissione.

(13) La commissione, ferme restanti le proprie competenze per gli adempimenti inerenti allo svolgimento della prova, può avvalersi del personale messo a disposizione dall'azienda sanitaria scelto tra i propri dipendenti.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 34 del 27.01.2006 - Ricorso giurisdizionale - rinuncia condizionata alla compensazione delle spesePersonale insegnante - delega alla Provincia in materia di stato giuridico ed economico - difetto di legittimazione passiva del Ministero P.I. Concorsi - prove scritte - mancata chiusura busta contenente le generalità del candidato

Art. 16 (Adempimenti della commissione)

(1) I plichi sono tenuti in custodia dal segretario della commissione e sono aperti esclusivamente alla presenza della commissione, quando essa procede all'esame degli elaborati.

(2) Al momento di procedere alla lettura e valutazione della prova, un membro della commissione appone su ciascuna busta grande, man mano che si procede all'apertura della stessa, un numero progressivo che viene ripetuto su ciascun foglio dell'elaborato e sulla busta piccola che vi è acclusa.

(3) Tale numero è riprodotto su apposito elenco, nel quale sono registrati i risultati delle votazioni dei singoli elaborati.

(4) Al termine della lettura collegiale di tutti gli elaborati e della attribuzione dei relativi punteggi si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati. Il numero segnato sulla busta piccola è riportato sul foglietto inserito nella stessa.

(5) Nel caso in cui siano previste sottocommissioni il presidente provvede alla distribuzione degli elaborati. L'apertura della busta piccola avverrà dopo l'attribuzione dei punteggi da parte di tutte le sottocommissioni.

Art. 17 (Valutazione delle prove di esame)

(1) Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

(2) Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

(3) Il superamento della prova scritta o pratica e della prova orale nei concorsi per i quali sono previste solo due prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 34/50 per la prova scritta o pratica e di 21/30 per la prova orale.

(4) La valutazione è effettuata in ossequio a quanto previsto dall'articolo 11.

Art. 18 (Prova pratica: modalità di svolgimento)

(1) L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio minimo previsto dall'articolo 17.

(2) Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione ne stabilisce le modalità ed i contenuti. La prova pratica deve comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. Nel caso in cui la commissione decida di far effettuare a tutti i candidati la stessa prova, predispone una terna di prove secondo le modalità previste per la prova scritta di cui all'articolo 15.

(3) La commissione mette a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari per l'espletamento della prova stessa.

(4) La prova pratica si svolge alla presenza dell'intera commissione, previa identificazione dei concorrenti.

Art. 19 (Prova orale)

(1) L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova pratica, del punteggio minimo previsto dal precedente articolo 18.

(2) L'esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza della intera commissione in sala aperta al pubblico.

CAPO III
Graduatoria - nomina - decadenza

Art. 20 (Graduatoria)

(1) La commissione, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati per gruppo linguistico. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.

(2) La graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi dell'azienda sanitaria per i provvedimenti di cui all'articolo 21.

Art. 21 (Conferimento dei posti)

(1) Il direttore generale dell'azienda sanitaria, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

(2) La graduatoria di merito dei candidati, divisa per gruppo linguistico, è formata in ordine decrescente, in base al punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche.

(3) Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati del gruppo linguistico per il quale è stato bandito il concorso utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

(4) Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche.

(5) La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del direttore generale dell'azienda sanitaria, ed è immediatamente efficace.

(6) La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(7) La graduatoria degli idonei rimane efficace per un termine di 24 mesi dalla data di approvazione della stessa. Essa può essere utilizzata dall'azienda sanitaria per la copertura di tutti i posti del profilo professionale che dovessero rendersi disponibili successivamente alla data di indizione del concorso compresi i posti di nuova istituzione.

Art. 22 (Adempimenti dei vincitori)

(1) I candidati dichiarati vincitori devono presentare la documentazione necessaria per l'assunzione in servizio nel termine e con le modalità stabilite dal bando di concorso, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, salvo proroga concessa per giustificati motivi.

Sono da presentare precisamente:

  1. i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;
  2. altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

(2) È fatta salva l'applicazione dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

(3) L'azienda sanitaria locale, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto, nel quale è indicata la data di presa di servizio.

(4) Scaduto inutilmente il termine per la presentazione della documentazione, l'azienda sanitaria locale comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

(5) Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

CAPO IV
Rapporto di lavoro o di collaborazione a tempo determinato

Art. 23 (Assunzione a tempo determinato)  delibera sentenza

(1) L'assunzione a tempo determinato avviene ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della giunta provinciale 26 marzo 1997, n. 6.

massimeDelibera N. 1406 del 07.05.2001 - Criteri per l'assunzione temporanea di personale nel servizio delle Aziende Sanitarie della Provincia autonoma di Bolzano (modificata con delibera n. 3569 del 26.9.2005 e con delibera n. 3670 del 9.10.2006)

Art. 24 (Impiego a tempo determinato di disoccupati e tirocinio per studenti o neolaureati)

(1) Per temporanee esigenze di sistemazione o introduzione di nuovi processi di automatizzazione nei propri archivi, nelle biblioteche o negli uffici, o per particolari studi, indagini o rilevamenti o per particolari temporanee esigenze di servizio possono essere assunti, per una durata non superiore a dodici mesi, disoccupati in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso all'impiego. Nel piano della politica del lavoro vengono determinate le fasce dei disoccupati da privilegiare in tale impiego. La Giunta provinciale stabilisce il contingente di tali posti ed i criteri di assunzione, tenuto conto della copertura finanziaria della relativa spesa nel bilancio di previsione.

(2) Presso le aziende sanitarie possono essere assunti, per una durata non superiore a tre mesi, studenti o neolaureati per lo svolgimento di un tirocinio pratico finalizzato all'integrazione della formazione scolastica. La Giunta provinciale stabilisce il contingente dei relativi posti, le modalità, i criteri di assunzione ed il compenso, tenuto conto della copertura finanziaria della relativa spesa nel bilancio di previsione. Il relativo compenso non può superare il cinquanta per cento del trattamento economico iniziale spettante al personale provinciale con mansioni equiparate o simili.

CAPO V
Disposizioni sull'accesso all'impiego

Art. 25 (Limiti di età per l'accesso all'impiego)

(1) All'impiego nel Servizio sanitario provinciale si accede con un età minima di 18 anni compiuti.

(2) Per i profili professionali richiedenti una particolare idoneità fisica o psichica oppure una formazione specifica può essere stabilito nel bando di concorso un limite massimo di età non superiore a 50 anni.

CAPO VI
Norme generali per la valutazione dei titoli

Art. 26 (Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo)

(1) Ai soli fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni è equiparato al servizio a tempo indeterminato.

(2) I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio il candidato abbia svolto mansioni riconducibili al profilo messo a concorso.

Art. 27 (Valutazione servizi e titoli equiparabili)

(1) I servizi e i titoli rispettivamente prestati ed acquisiti presso le seguenti istituzioni sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli rispettivamente prestati ed acquisiti presso le aziende speciali unità sanitarie locali secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:

  1. le unità sanitarie locali;
  2. le aziende ospedaliere;
  3. i policlinici universitari;
  4. gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  5. l'ospedale Galliera di Genova;
  6. l'ospedale dell'Ordine Mauriziano;
  7. l'ospedale Bambino Gesù, appartenente alla Santa Sede;
  8. le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta;
  9. i dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici, che svolgono attività d'interesse sanitario, del Ministero della Sanità, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali che svolgano attività sanitaria;
  10. le strutture sanitarie complesse dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Istituto nazionale previdenza sociale e degli enti pubblici che svolgono attività sanitaria;
  11. le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a 250;
  12. le strutture ed i servizi sanitari di istituzioni ed aziende private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali di ruolo sanitario non inferiore a 300.

(2) I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono valutati, per il 25 per cento della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

(3) Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25 per cento della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

Art. 28 (Servizio prestato all'estero)

(1) Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato come il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, e successive modifiche.

(2) Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, in analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.

CAPO VII
Norme transitorie

Art. 29 (Iscrizione negli albi degli ordini e collegi professionali)

(1) L'iscrizione negli albi degli ordini e collegi professionali, prevista tra i requisiti specifici nei concorsi disciplinati nel presente regolamento, non è richiesta ai fini della partecipazione ai concorsi per i dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalle aziende sanitarie che, in base all'ordinamento dell'ente di appartenenza, non possono risultare iscritti negli albi professionali. In tal caso è richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della relativa attività professionale.

Art. 30 (Modalità di espletamento dei concorsi in atto)

(1) I concorsi i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano stati già indetti con provvedimento del direttore generale dell'azienda sanitaria sono portati a termine secondo la previgente disciplina.

Art. 31 (Nomina degli assistenti religiosi)

(1) L'assunzione del personale di assistenza religiosa avviene in applicazione della normativa previgente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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ActionAction29/04/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 206 del 29.04.1993
ActionAction05/05/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 05.05.1993
ActionAction05/05/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 218 del 05.05.1993
ActionAction07/05/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 07.05.1993
ActionAction01/06/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 260 del 01.06.1993
ActionAction15/07/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 316 del 15.07.1993
ActionAction28/07/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 28.07.1993
ActionAction14/12/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 438 del 14.12.1993
ActionAction31/12/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 496 del 31.12.1993
ActionAction31/12/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 497 del 31.12.1993
ActionAction11/11/1993 - Deliberazione del Consiglio provinciale 11 novembre 1993, n. 12
ActionAction09/03/1993 - Deliberazione del Consiglio provinciale 9 marzo 1993, n. 3
ActionAction12/05/1993 - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 4
ActionAction25/10/1993 - Deliberazione della giunta provinciale 25 ottobre 1993, n. 6526
ActionAction21/04/1993 - Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction06/07/1993 - Decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290
ActionAction06/07/1993 - Decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 291
ActionAction14/01/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 gennaio 1993, n. 1
ActionAction22/03/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 marzo 1993 , n. 10
ActionAction06/04/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 aprile 1993, n. 11
ActionAction28/04/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1993, n. 12
ActionAction03/05/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 maggio 1993, n. 13
ActionAction03/05/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 maggio 1993, n. 14
ActionAction08/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 giugno 1993, n. 15
ActionAction14/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 giugno 1993, n. 17
ActionAction14/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 giugno 1993, n. 18
ActionAction17/06/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1993, n. 19 —
ActionAction15/01/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 gennaio 1993, n. 2 
ActionAction23/06/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20
ActionAction23/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 21
ActionAction05/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 luglio 1993, n. 22
ActionAction05/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 luglio 1993, n. 23
ActionAction05/07/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 luglio 1993, n. 24
ActionAction08/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1993, n. 25
ActionAction13/07/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 luglio 1993, n. 26
ActionAction26/01/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 4
ActionAction08/01/1993 - LEGGE PROVINCIALE 8 gennaio 1993, n. 1
ActionAction25/01/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 gennaio 1993, n. 3
ActionAction28/01/1993 - Legge provinciale 28 gennaio 1993, n. 2
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ActionAction11/02/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 febbraio 1993, n. 5
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ActionAction24/02/1993 - Legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 6
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ActionAction07/09/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 settembre 1993, n. 34
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ActionAction23/09/1993 - Legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2
ActionAction05/10/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 ottobre 1993, n. 36
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ActionAction13/10/1993 - Legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 15
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ActionAction14/07/1986 - Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 14.07.1986
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