(1) Ai/Alle dirigenti delle rappresentanze sindacali è, a richiesta dell'organizzazione sindacale di appartenenza, concesso un congedo straordinario retribuito per motivi sindacali.
(2) Il numero dei/delle dipendenti aventi diritto al congedo straordinario di cui al comma 1 non può superare quello di un'unità per ogni 2.000 dipendenti in servizio o frazioni superiori a 1.000 del comparto.
(3) Alla ripartizione del contingente di congedi straordinari e aspettative tra le organizzazioni sindacali in rapporto al numero degli/delle iscritti/e si provvede d'intesa tra la Provincia e le organizzazioni sindacali del presente contratto entro il primo trimestre di ogni triennio.
(4) Al personale in congedo straordinario ai sensi del comma 1 sono corrisposti tutti gli assegni previsti dalle vigenti disposizioni, compresa l'indennità provinciale di cui all'articolo 17 del presente contratto ed escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario, le missioni o i servizi e le funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni realmente rese.
(5) I periodi di congedo straordinario per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
(6) Il congedo straordinario ha termine con la cessazione per qualsiasi causa del mandato sindacale.
(7) Il personale chiamato a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali, può essere collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del relativo mandato.