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In vigore al: 11/09/2012

Delibera N. 2493 del 12.07.2004
Permessi e congedi straordinari sindacali per il personale delle scuole elementari e secondarie di primo e di secondo grado - anni scolastici 2004/05, 2005/06 e 2006/07

…omissis…

 

1. Il monte ore complessivo per i permessi sindacali retribuiti viene calcolato sulla base del numero del personale docente,  direttivo ed ispettivo con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato in servizio il 1° gennaio dell'attuale anno solare.

2. La suddivisione del monte ore complessivo è stabilita in base alla consistenza numerica degli iscritti alle singole organizzazioni sindacali;.

3. Le modalità per la concessione dei permessi sindacali retribuiti sono le seguenti:

a)     Il permesso retribuito può essere concesso soltanto agli insegnanti, ai/alle dirigenti scolastici/scolastiche, agli/alle ispettori/ispettrici membri degli organi direttivi di una delle organizzazioni sindacali, segnalati per iscritto alle Intendenze scolastiche a cura della organizzazione sindacale di appartenenza.

b)     Le richieste di permessi retribuiti sono da inoltrare a cura delle rispettive organizzazioni almeno cinque giorni prima del permesso richiesto all'Intendenza scolastica competente e alla direzione scolastica competente.

c)     Per i/le docenti con rapporti di lavoro a tempo parziale e per i/le docenti, il cui orario è inferiore alle 18 ore settimanali, il monte ore individuale è ridotto in proporzione.

Le organizzazioni sindacali possono richiedere il cumulo degli esoneri. In alternativa ad un esonero totale  possono essere concessi più esoneri parziali. Sommando questi esoneri con i congedi straordinari, non possono essere superati i seguenti contingenti. Gli esoneri e i congedi vengono concessi per un intero anno scolastico. Le relative richieste sono da presentare entro il mese di luglio antecedente l'anno scolastico.

Contingenti per il cumulo dei permessi e per i congedi sindacali:

Totale.     di cui congedi stra.

SGB/CISL     6,5     2,5

CGIL/AGB     2,5     1,0

ASGB     3,0     1,0

UIL     1,0     0,0

ANP/SDV     0,5     0,5

Nel caso in cui il totale del numero di congedi straordinari dovrebbe cambiare,verrà compensato con una modifica del numero dei permessi sindacali.

e)     Nel calcolo del cumulo delle giornate di permesso sindacale vengono conteggiate per un anno intero 1976 ( 38 ore x 52 settimane) per una settimana 38 ore, per una giornata 6½ e per mezza giornata 3¼ ore.

f)     Per le ore residue, che non vengono prese in considerazione per un cumulo, non è ammissibile l'assunzione di supplenti;

g)     Dopo l'esaurimento del contingente di una organizzazione sindacale non può essere concesso nessun permesso sindacale per l'anno in riferimento ai membri della stessa.

h)     Nel caso dell'esonero di un dirigente scolastico le ore d' insegnamento del vicario possono essere ridotte in adeguata proporzione.