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In vigore al: 11/09/2012

o) Testo unicodel 23 aprile 2003 1)
Testo unico delle disposizioni vigenti a decorrere dal 26 novembre 2002 dei seguenti contratti collettivi provinciali per il personale docente e educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano
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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 27 maggio 2003, n. 21

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)  delibera sentenza

(1) Il presente contratto collettivo provinciale (CCP) si applica al personale docente, incluso il personale diplomato delle scuole secondarie superiori, ed educativo, con contratto a tempo indeterminato e determinato, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 13.03.2000 - Personale docente - unificazione tra scuole - unica graduatoria dei docenti - Procedimento amministrativo - limiti al principio tempus regit actum - applicabilità dello jus superveniens a tutti gli atti del procedimento

Art. 2 (Durata del contratto)

(1) Il presente contratto concerne il periodo decorrente dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2002 per la parte economica e dal 1° settembre 2001 fino al 31 dicembre 2004 per la parte normativa, salvo quanto previsto dal comma 2. Gli effetti economici decorrono dalle specifiche decorrenze indicate nelle singole disposizioni contrattuali ed, in mancanza, dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente contratto. Lo stato giuridico del presente contratto decorre dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente contratto.

(2) Le norme risultanti dal rinnovo del CCNL concernenti il trattamento economico fondamentale nonché lo stato giuridico, diverse da quelle disciplinate dal presente contratto, trovano, con la stessa decorrenza prevista dal nuovo CCNL, applicazione anche nei confronti del personale di cui all'articolo 1. Il presente CCP viene adeguato, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo n. 434/96, agli aspetti fondamentali degli istituti dello stato giuridico discendenti dal nuovo CCNL entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore dello stesso, con effetto dalla decorrenza prevista dal medesimo.

(3) Il presente CCP, alla scadenza prevista al comma 1, si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo CCP.

Art. 3 (Trattamento economico e stato giuridico)  delibera sentenza

(1) Per le prestazioni finalizzate al perseguimento degli obiettivi posti dall'ordinamento scolastico provinciale, al personale di cui all'articolo 1 viene corrisposto il trattamento economico e giuridico previsto dal presente CCP.

(2) Il trattamento economico di cui al comma 1 è costituito dal trattamento economico fondamentale previsto dai vigenti CCNL, dall'indennità integrativa speciale, dall'indennità provinciale e dall'eventuale indennità di bi- o trilinguismo nonché da ogni ulteriore trattamento economico accessorio contemplato dal presente contratto.

(3) Il trattamento economico e lo stato giuridico provinciali cessano all'atto del trasferimento del personale docente a scuole o istituti del restante territorio dello Stato; all'atto del trasferimento all'interessato viene ridefinito il proprio trattamento economico e giuridico depurato di ogni eventuale maggiore beneficio derivante dall'applicazione del presente contratto.

(4) Il trattamento economico e lo stato giuridico previsto dai vigenti CCNL cessa all'atto del trasferimento del personale docente nelle scuole o istituti della Provincia di Bolzano che, a tal fine, viene iscritto nei ruoli provinciali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434. All'atto dell'iscrizione nei predetti ruoli, al personale interessato viene ridefinito il trattamento economico e giuridico per il necessario adeguamento ai relativi istituti disciplinati dalla contrattazione collettiva provinciale. Le medesime disposizioni trovano applicazione anche nei confronti del personale in assegnazione provvisoria o in utilizzazione a qualunque titolo per la durata del relativo servizio nella Provincia autonoma di Bolzano.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 95 del 17.03.2003 - Insegnante elementare - riconoscimento servizi preruolo per ricostruzione carriera - prescrizione del diritto e dei benefici -preclusione all'Amministrazione della facoltà di rinuncia

Capo II
Orario di lavoro ed obblighi di servizio aggiuntivi

Art. 4 (Orario di lavoro del personale docente)

(1) L'orario di lavoro del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Bolzano si articola in:

  1. orario settimanale di insegnamento e
  2. orario funzionale all'insegnamento.

(2) Nel quadro di quanto stabilito in materia di orario obbligatorio settimanale di insegnamento previsto dal presente contratto, le modalità per il suo svolgimento vengono definite, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa loro attribuita, dalle istituzioni scolastiche anche sulla base di una distribuzione plurisettimanale non eccedente, di norma, quattro ore settimanali, secondo criteri e finalità di ottimizzazione delle risorse umane professionali disponibili. Restano fermi i giorni rispettivamente le ore complessive di attività didattica annuale previsti dal calendario scolastico nonché la distribuzione dell'attività didattica dei/delle docenti stessi in non meno di cinque giorni settimanali. Le predette modalità di svolgimento dell'orario devono comunque garantire l'erogazione del servizio scolastico e di tutte le funzioni connesse previste dalle vigenti disposizioni, nei limiti degli obblighi complessivi annuali posti a carico del personale docente.

Art. 5 (Orario di insegnamento settimanale per il personale delle scuole elementari)

(1) L'orario di insegnamento nelle scuole elementari è pari a 22 ore settimanali comprensive del servizio mensa e vigilanza degli/delle alunni/e.

(2) L'orario di cui al comma 1 comprende l'insegnamento curriculare, le attività di insegnamento individualizzato, il recupero, l'approfondimento didattico individuale o per classi, o per gruppi di interesse o di livello. Tale orario è indirizzato all'attuazione dei vigenti programmi scolastici provinciali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434. Nelle pluriclassi comprensive di prime classi nonché, su conforme deliberazione del competente organo collegiale, nei casi particolari, quando siano necessari interventi didattici ed educativi, anche individualizzati, ai/alle docenti possono essere richieste fino a due ulteriori ore settimanali di insegnamento obbligatorio. Con l'adesione dei/delle docenti l'orario di insegnamento di cui al comma 1 può essere aumentato fino a quattro ore settimanali.

(3) Per i/le docenti di seconda lingua e di religione l'orario settimanale di insegnamento è di 20 ore, ferma restando l'applicazione nei confronti degli/delle stessi/e docenti di tutte le ulteriori disposizioni previste dal presente articolo in quanto compatibili, nonché quelle dell'articolo 6, comma 7. Qualora il posto orario sia inferiore all'orario di insegnamento, le rimanenti ore sono utilizzate per percorsi didattici particolari, per attività integrative ovvero per supplenze.

(4) Le ore di insegnamento superiori a quelle indicate al comma 1, vengono compensate come ore straordinarie nella misura indicata nella corrispondente tabella di cui all'allegato 2.

(5) I/Le docenti assenti per periodo pari o inferiori a cinque giorni di insegnamento sono di norma sostituiti/e prioritariamente nell'ambito del plesso e subordinatamente, in caso di necessità nell'ambito del circolo.

(6) Per lo svolgimento delle attività e delle iniziative parascolastiche di durata superiore all'orario giornaliero di insegnamento degli/delle insegnanti delle scuole elementari è previsto, per ciascuna istituzione scolastica, un contingente annuo di ore straordinarie. Solamente nell'ambito dell'insegnamento modulare, nell'esercizio della propria autonomia didattica ed organizzativa, le istituzioni scolastiche possono prevedere, in alternativa, il recupero delle ore prestate per lo svolgimento delle predette attività.

(7) Per i/le docenti di seconda lingua e di religione delle scuole elementari trovano applicazione in materia, quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6.

Art. 6 (Orario di insegnamento settimanale per il personale delle scuole secondarie di primo e secondo grado)

(1) L'orario di insegnamento settimanale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado è di 20 ore. Qualora l'orario di cattedra sia inferiore all'orario di insegnamento, le rimanenti ore sono utilizzate per la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orarie, per attività integrative, per corsi specifici e per supplenze saltuarie, da distribuire equamente tra il personale, tenuto conto delle prioritarie esigenze di servizio e della copertura delle supplenze. I/Le docenti assenti per periodi pari o inferiori a dieci giorni di insegnamento sono sostituiti da personale in servizio nella istituzione scolastica.

(2) Il monte ore risultante dalla differenza tra l'orario di cattedra e l'orario di insegnamento obbligatorio settimanale di 20 ore è destinato:

  1. in ragione non inferiore al 50%, per attività aggiuntive di insegnamento, anche individualizzato per attività integrative, il recupero, l'approfondimento didattico individuale o per classi, o per gruppi di interesse o di livello, per la vigilanza e l'assistenza degli/delle alunni/e durante il servizio di mensa nelle scuole secondarie, per il servizio pedagogico-didattico nelle biblioteche scolastiche nonché per i servizi informatici e multimediali nelle istituzioni scolastiche da parte di docenti in possesso di specifica specializzazione;
  2. per la restante percentuale, le ore eccedenti sono impiegate in parte per assicurare il servizio di disponibilità per le supplenze saltuarie e, in parte, per lo svolgimento delle attività parascolastiche.

Le ore di cui alle lettere a) e b) costituiscono due corrispondenti contingenti complessivi annuali a disposizione dell'istituzione scolastica e sono amministrate, sulla base di criteri di flessibilità stabiliti dal collegio dei docenti, per il perseguimento degli obiettivi posti dal piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.

(3) Le ore di disponibilità per supplenze saltuarie sono programmate all'inizio dell'anno scolastico e inserite nel quadro orario settimanale o plurisettimanale del/la docente.

(4) Per il personale docente con orario di cattedra non inferiore a 20 ore settimanali le prestazioni aggiuntive relative allo svolgimento delle attività parascolastiche sono retribuite come ore straordinarie tratte dal contingente assegnato all'istituzione scolastica nel limite massimo per ciascun/a docente non superiore a dieci ore annue.

(5) L'orario di insegnamento di cui al comma 1, comprende l'insegnamento curriculare, le attività di insegnamento individualizzato, il recupero, l'approfondimento didattico individuale o per classi, o per gruppi di interesse o di livello. Tale orario è indirizzato all'attuazione dei vigenti programmi scolastici provinciali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, nonché per l'attuazione del progetto educativo dell'istituzione scolastica.

(6) Ai/Alle docenti possono essere richieste fino a due ore settimanali di insegnamento aggiuntivo per supplenze saltuarie nonché, su conforme deliberazione del competente organo collegiale, per corsi di recupero, di sostegno anche individualizzati, per corsi e progetti speciali. Con l'adesione degli/delle interessati/e l'orario di insegnamento può essere aumentato di ulteriori due ore settimanali. Le predette quattro ore settimanali possono essere assegnate con l'adesione degli/delle interessati/e, in casi particolari, anche per l'insegnamento curriculare in classi collaterali non utilizzabili per la determinazione delle cattedre.

(6 bis) L'impiego del personale docente nelle attività di recupero previste ai sensi della legge 11.01.2007 n. 1, del D.M. 03.10.2007, n. 80 e dell' O.M. 05.11.2007, n. 92si realizza con l'adesione degli interessati, qualora dette attività vengano calendarizzate al di fuori delle giornate di lezione stabilite dal calendario scolastico.2)

(7) Le attività di insegnamento di cui al comma 6, possono essere prestate, con l'assenso dell'interessato/a, anche in altre istituzioni scolastiche per l'attuazione di particolari progetti didattici finalizzati a qualificare l'offerta formativa.

(8) Per i/le docenti di religione delle scuole secondarie di primo e secondo grado si applicano le disposizioni del presente articolo.

(9) Le ore di insegnamento superiori a quelle indicate al comma 1, vengono compensate come ore straordinarie a pagamento nella misura indicata nella corrispondente tabella di cui all'allegato 2.

2)
Il comma 6/bis è stato inserito dall'art. 1 del contratto collettivo 10 giugno 2008. Ai sensi dell'art. 3 del Contratto collettivo 10 giugno 2008, modificato dall'art. 1 del Contratto collettivo del 8 luglio 2009, detto comma 6/bis resta in vigore fino al 12 settembre 2009. La proroga tacita è espressamente esclusa.

Art. 7 (Docenti tecnico pratici/che, di arte applicata e addetti/e agli uffici tecnici)

(1) I/Le docenti tecnico pratici/che e quelli/e di arte applicata sono tenuti/e, nell'ambito dell'orario funzionale all'insegnamento di cui all'articolo 8, alla prestazione di tre ore settimanali per la preparazione delle esercitazioni e la cura delle attrezzature. L'orario di lavoro dell'addetto/a agli uffici tecnici è di 38 ore settimanali. Qualora i/le docenti tecnico pratici/che o di arte applicata impartiscano in parte attività insegnamento e in parte esercitino la funzione di addetto/a all'ufficio tecnico, le ore che non costituiscono attività di insegnamento sono ponderate sulla base del coefficiente 1,9. Per tali docenti trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 14, comma 4.

Art. 8 (Orario funzionale all'insegnamento per il personale docente)

(1) Le attività funzionali all'insegnamento da svolgere fino a 220 ore annue, sono costituite da ogni impegno inerente alla funzione docente previsti dagli ordinamenti provinciali di cui all'articolo 9 del D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434. Esse comprendono tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, formazione e aggiornamento, valutazione e documentazione, la preparazione dei lavori degli organi collegiali, anche di quelli elettivi, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle deliberazioni adottate dai predetti organi.

(2) In particolare, le attività funzionali all'insegnamento del personale docente comprendono:

  1. la partecipazione alle riunioni del collegio dei/delle docenti, i contatti e la collaborazione con le famiglie, comprese le udienze generali, nonché la partecipazione agli organi collegiali elettivi in qualità di docente;
  2. la partecipazione alle attività collegiali di consigli di classe, di interclasse, di intersezione;
  3. la programmazione collegiale ed il coordinamento in gruppi di disciplina ed in gruppi di lavoro in misura non inferiore a 66 ore annue nelle scuole elementari ed a 33 ore annue nelle scuole secondarie;
  4. la propria formazione in servizio e il proprio aggiornamento nonché la partecipazione alle iniziative di formazione obbligatoria di cui all'articolo 10;
  5. i rapporti individuali con le famiglie;
  6. lo svolgimento delle iniziative parascolastiche;
  7. tutte le ulteriori attività connesse con il funzionamento dell'istituzione scolastica.

(3) Per le attività di cui al comma 2, non vengono corrisposti compensi per ore straordinarie in quanto tali attività sono comunque comprese nel profilo della funzione docente.

(4) Sono ammesse a retribuzione con compensi per lavoro straordinario le seguenti attività:

  1. le ore aggiuntive di insegnamento eccedenti le 20 rispettivamente le 22 ore settimanali;
  2. le attività connesse con l'effettuazione di progetti speciali e di incarichi specifici di cui all'articolo 11, commi 2 e 3.

(5) Nel contingente orario di cui al comma 1 non sono comprese le ore necessarie per lo svolgimento degli scrutini ed esami ed adempimenti connessi nonché quelle relative alla preparazione individuale delle lezioni ed esercitazioni, come pure quelle necessarie per la correzione degli elaborati.

(6) Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli/delle alunni/e, gli insegnanti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli/delle alunni/e medesimi/e. Tali adempimenti non sono compresi nel contingente orario di cui al comma 1.

(7) Le maggiori prestazioni di cui agli articoli 5, 6 ed al presente articolo volte al miglioramento della qualità dell'offerta formativa, sono programmate nel piano annuale delle attività dell'istituzione scolastica con deliberazione del collegio dei/delle docenti.

Art. 8/bis (Norme transitorie in materia di orario di lavoro nelle scuole secondarie di primo e secondo grado)

(1) In attesa di una riforma organica delle disposizioni previste al Capo II del presente T.U., relativo all'orario di lavoro ed obblighi di servizio aggiuntivi, per il personale delle scuole secondarie trovano applicazione le disposizioni contemplate ai commi 2, 3 e 4.

(2) Qualora la durata dell'unità didattica delle lezioni non coincida con l'unità oraria, la quota rimanente è forfetariamente compensata con le seguenti prestazioni:

  1. la sorveglianza sugli alunni e le alunne all'ingresso, all'uscita e durante gli intervalli delle lezioni, la sorveglianza durante la mensa e la sorveglianza sugli alunni e le alunne pendolari;
  2. l'accompagnamento degli alunni e delle alunne nelle iniziative extra e parascolastiche per la parte svolta oltre l'orario giornaliero prestabilito;
  3. nelle attività di consulenza educativa individualizzata;
  4. nell'attività di documentazione delle competenze degli alunni e delle alunne preordinate anche alla compilazione del portfolio.

(3) Lo svolgimento delle prestazioni di cui al comma 2 non dà luogo alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario.

(4) Le disposizioni dei precedenti commi derogano quelle contenute nell'articolo 6 che disciplinano le medesime attività, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, afferente all'orario di insegnamento del personale docente di seconda lingua e di religione delle scuole primarie.3)

3)
L'art. 8/bis è stato inserito dall'art. 1 del contratto integrativo transitorio al T.U. dei contratti collettivi provinciali per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado del 6 ottobre 2006.

Art. 9 (Formazione del personale docente)

(1) La formazione in servizio costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale docente, per l'innalzamento della qualità del sistema educativo di istruzione e formazione e per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento attraverso un'efficace politica di valorizzazione delle risorse umane, di mobilità, di riqualificazione e riconversione professionale.

(2) La formazione è un diritto – dovere del personale docente. L'amministrazione scolastica e le istituzioni scolastiche autonome definiscono un sistema articolato di opportunità formative e ne garantiscono l'equa fruizione da parte di tutto il personale docente.

(3) La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.

(4) Ai sensi dell'articolo 36, comma 1, sono definiti i criteri per la costruzione sperimentale di un portfolio professionale che raccolga e documenti le esperienze formative, descrivendone le competenze acquisite in un ottica di valorizzazione del curricolo professionale di ciascun/a docente.

(5) Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera c), sono definiti gli obiettivi formativi assunti come prioritari con particolare riguardo:

  1. ai processi di autonomia e di innovazioni degli ordinamenti in atto;
  2. al potenziamento e al miglioramento della qualità professionale;
  3. al potenziamento dell'offerta formativa con particolare riguardo alla prevenzione dell'insuccesso scolastico e al recupero dell'abbandono e all'esigenza di formazione continua degli adulti;
  4. ai processi legati alle innovazioni metodologiche e didattiche, all'informatizzazione e alla diffusione delle nuove tecnologie.

(6) L'Amministrazione scolastica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, definisce i criteri per l'accreditamento di soggetti che offrono iniziative formative per il personale docente.

Art. 10 (Fruizione del diritto alla formazione)

(1) La partecipazione alle attività di formazione in servizio e di aggiornamento è espressione essenziale della funzione docente e, come tale, si fonda sull'esercizio responsabile dell'autonomia culturale e professionale degli/delle insegnanti.

(2) L'eventuale obbligo di partecipazione a determinate attività di aggiornamento, per l'insieme dei/delle docenti o per specifiche categorie di personale dell'istituzione scolastica, è definito nel piano annuale delle singole istituzioni scolastiche che comprende comunque le iniziative definite prioritarie dall'amministrazione scolastica a norma delle vigenti disposizioni in materia.

(3) Nel rispetto dei criteri generali, degli obiettivi e delle determinazioni assunte dal collegio dei/delle docenti nel piano annuale di cui al comma 2, per l'implementazione della qualità del processo d'insegnamento, il/la singolo/a docente elabora, all'inizio di ogni anno scolastico, il proprio piano annuale di aggiornamento, che può prevedere forme di auto formazione e di studio universitario, e lo concorda con il/la dirigente scolastico/a, per i riflessi sulla valutazione complessiva dell'azione didattica del/la docente interessato/a.

(4) Per la partecipazione a iniziative di formazione riconosciute dall'amministrazione o approvate dal collegio dei/delle docenti, anche in qualità di relatore, il personale docente ha diritto alla fruizione, con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi dei diversi gradi scolastici, di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico.

(5) Il/La dirigente scolastico/a assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio scolastico, un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione riconosciute dall'amministrazione, anche in aggiunta a quanto stabilito dal comma 4.

(6) Il personale che partecipa ai corsi di formazione e aggiornamento organizzati o approvati dall'Amministrazione scolastica, dagli Istituti pedagogici, o dall'istituzione scolastica di appartenenza è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgono fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 11 (Collaboratori/trici del/la dirigente scolastico/a e attività aggiuntive non di insegnamento)  delibera sentenza

(1) Il personale docente con funzioni di vicario può ottenere una riduzione totale o parziale dell'orario di insegnamento secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali.

(2) Ai/Alle collaboratori/trici del/la dirigente scolastico/a diversi dal vicario, eletti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera g), della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, nonché ad altri/e docenti liberamente individuati dal/la dirigente scolastico/a con attribuzione di specifici incarichi di natura fiduciaria, possono essere riconosciute fino ad un massimo di sei ore di lavoro straordinario settimanale, compensate nella misura indicata nella corrispondente tabella relativa alle ore funzionali all'insegnamento. Tale riconoscimento è esteso anche ai/alle docenti referenti incaricati/e per la gestione dei servizi tecnici e per la sicurezza.

(3) Il riconoscimento di cui al comma 2 è garantito anche ai/alle responsabili della biblioteca, dei sussidi informatici o multimediali, come pure al personale docente diverso rispetto a quello preposto alle funzioni strumentali dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 13, incaricato nell'ambito delle attività aggiuntive e/o funzionali all'insegnamento, di specifici progetti. Le attività e i progetti possono, in particolare, riguardare:

  1. la progettazione di interventi formativi;
  2. la produzione di materiali utili per la didattica;
  3. la partecipazione a progetti comunitari, nazionali o provinciali mirati al miglioramento della produttività dell'insegnamento e del servizio ed al sostegno dei processi di innovazione;
  4. l'attività di raccordo tra istituzione scolastica e mondo del lavoro, con particolare riguardo al coordinamento delle simulazioni d'impresa;
  5. la partecipazione ad attività realizzate sulla base di specifica convenzione aventi per oggetto prestazioni di servizi o utilizzazioni di strutture e di personale per progetti aperti al territorio coerenti con le finalità dell'istituzione scolastica.

Gli incarichi e le attività sono deliberati dal collegio dei/delle docenti in coerenza con il piano di offerta formativa nell'istituzione scolastica.

(4) Gli incarichi di cui al comma 2 e 3 non possono comportare esoneri totali dall'insegnamento; gli stessi incarichi, tuttavia, possono essere svolti, compatibilmente con le esigenze di servizio e, tenuto conto delle risorse disponibili da parte dell'istituzione scolastica, anche nell'ambito dell'orario obbligatorio di insegnamento dei/delle docenti interessati/e. A tal fine, ogni ora di insegnamento viene proporzionalmente ponderata sulla base del coefficiente 1,9. Ai/Alle docenti incaricati/e del coordinamento didattico di una biblioteca scolastica è concessa una riduzione dell'orario di insegnamento nella misura, di norma, di due ore settimanali.

(5) Ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4, all'inizio dell'anno scolastico il/la dirigente scolastico/a predispone, in coerenza con il piano dell'offerta formativa e sulla base di eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente dell'istituzione scolastica. Il piano è deliberato dal collegio dei/delle docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa e può essere modificato nel corso dell'anno per far fronte e nuove e a diverse esigenze.

(6) I provvedimenti relativi al conferimento di incarichi che comportino l'assegnazione forfettaria di ore aggiuntive ovvero la riduzione dell'orario di insegnamento vengono adottati con le procedure previste dall'articolo 13, commi 6 e 12.

massimeDelibera N. 5297 del 29.11.1999 - Criteri per l'assegnazione delle ore straordinarie a favore dei coordinatori di plesso nella scuola elementare e di sezioni staccate nella scuola secondaria: modifica della delibera del 22.3.1999, n. 913
massimeDelibera N. 3852 del 31.08.1998 - Determinazione dei criteri per la riduzione dell'orario di insegnamento o dell'orario funzionale per i vicari (modificati con delibera N. 3533 del 08.10.2001)

Art. 12 (Coordinatori/trici di plesso e coordinatori/trici di sezioni staccate)

(1) I/Le coordinatori/trici di plesso e coordinatori/trici di sezioni staccate

  1. curano lo scambio delle informazioni tra direzione e plesso scolastico;
  2. organizzano la sostituzione di docenti assenti in casi imprevisti ed urgenti;
  3. attuano interventi immediati in caso di situazioni di emergenza;
  4. custodiscono il materiale didattico, tecnico e scientifico del plesso;
  5. curano i rapporti con gli enti locali e la comunità scolastica;
  6. eseguono eventuali altre attività delegate dal/la dirigente scolastico/a.

(2) I/Le coordinatori/trici di plesso e coordinatori/trici di sezioni staccate presiedono le riunioni a livello di plesso in caso di assenza o impedimento del/la dirigente scolastico/a. Tutte le attività del/la coordinatore/trice sono esercitate d'intesa con il/la dirigente scolastico/a.

(3) Per l'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2, al predetto personale possono essere riconosciute da tre fino ad un massimo di otto ore di lavoro straordinario settimanale, compensate nella misura indicata nella corrispondente tabella relativa alle ore funzionali all'insegnamento. Per lo svolgimento delle medesime attività può essere prevista, in alternativa a lavoro straordinario e nel rispetto delle risorse a disposizione dell'istituzione scolastica, una riduzione dell'orario di insegnamento in quanto compatibile con l'organizzazione e la qualità del servizio scolastico. Il personale svolgente le attività di cui al comma 1, presta, per ogni ora di insegnamento, 1,9 ore di servizio. Eventuali economie che si determinano dagli esoneri dall'insegnamento rimangono a disposizione delle istituzioni scolastiche per il compenso di altre attività didattiche.

Art. 13 (Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa)

(1) Per contribuire alla realizzazione delle finalità dell'autonomia dell'istituzione scolastica e per valorizzare la professionalità e l'impegno aggiuntivo degli/delle insegnanti, ciascuna istituzione conferisce a propri/e docenti specifiche funzioni obiettivo riferite alle seguenti aree:

  1. gestione del piano dell'offerta formativa;
  2. sostegno del lavoro dei/delle docenti;
  3. interventi e servizi per gli/le studenti/esse;
  4. realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni all'istituzione scolastica.

Fatta salva ogni autonoma decisione dell'istituzione scolastica, tra le funzioni obiettivo conferibili per incarico rientrano, con riferimento alle corrispondenti predette aree, in particolare:

  1. il coordinamento delle attività del piano dell'offerta formativa, della progettazione curricolare e dei rapporti tra scuola e famiglia;
  2. la valutazione delle attività del piano dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12;
  3. l'analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di formazione e aggiornamento interno;
  4. l'accoglienza dei/delle nuovi/e docenti e il coordinamento nell'istituzione scolastica dell'attività di tutoraggio connessa alla formazione universitaria dei/delle docenti;
  5. la produzione di materiali didattici e la cura della documentazione educativa nonché il coordinamento e la consulenza disciplinare;
  6. il coordinamento dell'utilizzo delle nuove tecnologie, con particolare riferimento alla gestione dei sussidi informatici e multimediali, e della biblioteca della istituzione scolastica;
  7. il coordinamento per le iniziative collaterali, aggiuntive ed extracurricolari come pure le attività di referente per le educazioni;
  8. il coordinamento e gestione delle attività di continuità, di orientamento, di consulenza psicopedagogia e di tutoraggio;
  9. coordinamento delle attività di compensazione, integrazione e recupero;
  10. il coordinamento delle attività di scuola-lavoro e di stage formativi anche in collaborazione con enti o aziende pubbliche e private;
  11. il coordinamento delle attività con la formazione professionale.

(2) Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche conferiscono incarichi di coordinamento che vengono retribuiti con un compenso annuo da 1.000 a 3.000 euro. Le intendenze scolastiche assegnano alle singole istituzioni scolastiche un apposito fondo sulla base di criteri da stabilirsi in contrattazione decentrata a livello di intendenza scolastica. Le assegnazioni sono tratte dal fondo complessivo costituito sulla base delle risorse finanziarie già attribuite, per le medesime finalità, alle singole intendenze scolastiche per l'anno scolastico 2000-2001.

(3) Il fondo complessivo di cui al comma 2, viene aumentato, a decorrere dall'anno scolastico 2002-2003 nella misura corrispondente al tasso tendenziale di inflazione rilevato dall'ASTAT nell'anno scolastico precedente per il comune di Bolzano. In caso di soppressione o accorpamento di istituzioni scolastiche, il fondo complessivo viene ridotto in misura equa previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

(4) Anche per gli incarichi di cui al presente articolo trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 4 e 5.

(5) In coerenza con gli obiettivi del piano dell'offerta formativa, le funzioni di cui al presente articolo sono definite, nella fase di avvio dell'anno scolastico, dal collegio dei/delle docenti dell'istituzione scolastica.

(6) Il collegio dei/delle docenti determina, altresì, i requisiti e le competenze professionali necessarie, le modalità per il conferimento e il rinnovo degli incarichi, come pure i parametri e le cadenze per la valutazione dei risultati attesi e la durata di ciascun incarico. Nelle istituzioni scolastiche verticalizzate e nelle istituzioni scolastiche aggregate le decisioni sono adottate dal collegio dei/delle docenti unitario.

(7) Nella determinazione dei requisiti e per la concreta designazione dei/delle docenti, che ne abbiano fatto domanda, il collegio dei/delle docenti tiene conto dello stato di servizio dei/delle docenti interessati/e, valutando in particolare gli incarichi già ricoperti, le esperienze e i progetti significativi anche di innovazione didattica realizzati nel corso dell'attività professionale, e i titoli coerenti con l'incarico da attribuire.

(8) Per le finalità di cui al comma 7, il collegio dei/delle docenti si avvale di un gruppo di lavoro, presieduto dal/la dirigente scolastico/a e composto da due docenti nominati/e dal collegio stesso. Le proposte di designazione del gruppo di lavoro sono adottate, di norma, all'unanimità. Il collegio dei/delle docenti esamina le proposte della commissione e con motivata deliberazione designa i docenti; le designazioni non proposte con l'unanimità del gruppo vengono ratificate sulla base della maggioranza qualificata dei due terzi dei membri del collegio. La designazione del/la docente, al/la quale viene conferito un incarico riferibile all'area di cui alla lettera d) del comma 1, viene comunque adottata d'intesa con il/la dirigente scolastico/a.

(9) L'incarico relativo alle funzioni obiettivo è rinnovabile e per il suo conferimento costituisce requisito preferenziale la dichiarata disponibilità del/la docente a permanere nell'istituzione scolastica per tutta la durata delle attività connesse alle funzioni obiettivo. Costituisce, peraltro, requisito fondamentale la dichiarata disponibilità del/la docente interessato/a a frequentare iniziative di formazione in servizio di durata fino a 30 ore con un minimo di 20 ore, da attivare in materia dalle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e comunicate all'Amministrazione scolastica. L'Amministrazione scolastica assicura in materia l'adozione delle iniziative di coordinamento e di supporto di propria competenza.

(10) L'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo e di quelle dell'articolo 11, è valutabile ai fini dell'accesso agli incarichi in altre istituzioni scolastiche e più in generale nell'Amministrazione scolastica nonché ai fini dell'accesso alla dirigenza scolastica.

(11) Sulla base dei provvedimenti assunti ai sensi dei commi 5, 6 e 7, gli incarichi vengono conferiti dal/la dirigente scolastico/a.

(12) Sulla base dei parametri definiti ai sensi del comma 6, il/la dirigente scolastico/a verifica il regolare svolgimento degli incarichi e il conseguimento dei risultati attesi e, nel quadro del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 16 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, riferisce al collegio dei/delle docenti per le valutazioni di competenza ai fini dell'eventuale rinnovo degli incarichi medesimi per gli anni scolastici successivi.

Art. 14 (Rapporti di lavoro a tempo parziale)  delibera sentenza

(1) Per il personale docente ed equiparato, è considerato rapporto di lavoro a tempo parziale il rapporto di servizio con un numero di ore di insegnamento non inferiore al 30% e non superiore al 90% del limite massimo dell'orario di insegnamento previsto per il corrispondente personale a tempo pieno.

(2) Nei rapporti di lavoro a tempo parziale, la definizione della misura e dell'articolazione orizzontale e verticale dell'orario di lavoro tiene conto delle esigenze di servizio, rispettando, per quanto possibile, anche le esigenze personali del personale.

(3) Il trattamento economico fondamentale del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale a quello del corrispondente personale con orario di insegnamento a tempo pieno. Per il personale docente il cui contratto individuale preveda un orario di insegnamento inferiore a quello stabilito dall'articolo 5, comma 1, o dall'articolo 6, comma 1, l'indennità di cui all'articolo 17 è ridotta di tanti ventiduesimi o di tanti diciottesimi quante sono le ore di insegnamento inferiori a 22, rispettivamente a 18 previste dal contratto medesimo. Per il personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado nonché per il personale docente di seconda lingua e di religione delle scuole elementari, le maggiori prestazioni aggiuntive rispetto all'orario di insegnamento previsto nel rapporto di lavoro a tempo parziale e che devono essere utilmente prestate per la corresponsione dell'indennità provinciale, vengono calcolate in rapporto proporzionale rispetto alle due ore previste per il personale a tempo pieno.

(4) Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'orario funzionale di cui all'articolo 8 è ridotto in proporzione, salvo le ore necessarie per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nonché per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali scolastici.

(5) Il personale di cui al comma 1 ha diritto ad un periodo di congedo ordinario in proporzione dell'orario di lavoro a tempo parziale. Il periodo di lavoro a tempo parziale è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio.

(6) La concessione di congedi straordinari nonché le assenze per malattia per effetto di congedi, aspettative e permessi di qualsiasi natura, non comportano alcuna modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale e del relativo trattamento economico.

(7) La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere presentata al/la dirigente scolastico/a competente. Termini e modalità per la presentazione delle domande verranno fissati dalle singole intendenze scolastiche.

(8) L'ammissione ad un rapporto di lavoro a tempo parziale del personale di cui al comma 1 è garantita a non meno del 25% dell'organico della singola istituzione scolastica. Qualora tale contingente, o quello superiore stabilito dalla singola istituzione scolastica, non fosse sufficiente per accogliere le domande presentate, il/la dirigente scolastico/a ammette le domande, tenendo conto, in ordine di priorità, delle precedenze di seguito elencate:

  1. portatori/trici di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;
  2. persone a carico per le quali è riconosciuto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46;
  3. stato di malattia compatibile con un rapporto di lavoro a tempo parziale;
  4. familiari a carico portatori/trici di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico e grave debilitazione psicofisica;
  5. figli/e di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo;
  6. familiari che assistono persone portatori/trici di handicap non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani/e non autosufficienti, nonché genitori con figli minori in relazione al loro numero;
  7. aver superato i sessanta anni di età ovvero aver compiuto venticinque anni di effettivo servizio;
  8. esistenza di motivate esigenze di studio, valutate dall'amministrazione;
  9. anzianità di servizio valida ai fini della carriera.

(9) Per eccezionali e temporanee esigenze di servizio, anche ai/alle docenti con contratto di lavoro a tempo parziale possono essere richieste, con il consenso degli/delle interessati/e, prestazioni di lavoro straordinario retribuito che non possono essere superiori al 10% del monte ore annuo complessivo di attività di insegnamento previste dal contratto individuale.

(10) Il personale docente ed equiparato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed un'anzianità di servizio di almeno dieci anni, può chiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale corrispondente al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno per la durata di un biennio scolastico, svolgendo la prestazione lavorativa prevista nel biennio in un solo anno scolastico. Il trattamento economico, nella misura del 50%, spetta per l'intero biennio scolastico che viene riconosciuto a tutti gli effetti. Dietro presentazione di adeguata garanzia proporzionale all'anticipazione stipendiale concessa, il personale svolge la sopraccitata prestazione lavorativa nel secondo anno del biennio scolastico. L'istituto previsto al presente comma può essere fruito una sola volta in un quinquennio.

(11) In prima applicazione del presente contratto, il personale che nell'anno scolastico 2001-2002 ha rinunciato alle prestazioni aggiuntive previste dai vigenti CCP rispetto a quelle previste dal vigente CCNL, è ammesso, a domanda, per l'anno scolastico 2002-2003 al rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura del 90 per cento. La domanda è da presentare all'istituzione scolastica di appartenenza entro cinque giorni dall'entrata in vigore del presente contratto.

massimeDelibera N. 1193 del 17.04.2001 - Rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della provincia di Bolzano

Art. 15 (Riduzione dell'orario di insegnamento)

(1) Negli ultimi tre anni scolastici prima del raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità il personale docente ed equiparato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, può chiedere una riduzione dell'orario di insegnamento fino a non meno del 75% dell'orario di insegnamento a tempo pieno, sempreché il predetto personale presenti la domanda di collocamento a riposo e, per l'orario rimanente, possa essere impiegato in altre attività didattiche ovvero in altre attività funzionali all'insegnamento. I termini e le modalità di presentazione delle domande sono stabilite dalle singole intendenze scolastiche previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 16 (Articolazione pluriennale dell'orario di lavoro)

(1) Il personale docente ed equiparato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, può chiedere, nell'arco di un periodo quinquennale, la fruizione di un periodo di riposo della durata di un anno scolastico, valido a tutti gli effetti, a partire:

  1. dal quarto anno scolastico in caso di un'anzianità di servizio di almeno dieci anni;
  2. dal terzo anno scolastico in caso di un'anzianità di servizio di almeno 15 anni;
  3. dal primo anno scolastico in caso di un'anzianità di servizio di almeno 20 anni.

(2) Durante il periodo quinquennale di cui al comma 1, spetta un trattamento economico ridotto all'80%. La fruizione del periodo di riposo in un anno scolastico antecedente al quinto anno del quinquennio è subordinata alla presentazione di una adeguata garanzia proporzionale all'anticipazione stipendiale concessa. Il personale ha comunque diritto a rinunciare al periodo di riposo o ad una parte dello stesso. In tale caso, ha diritto al recupero della parte di stipendio maturata e non percepita. In caso di rinvio del periodo di riposo, rimane salvo il diritto allo stesso nell'ambito del successivo quinquennio.

(3) Nell'ambito del singolo anno scolastico sono ammessi a fruire del periodo di riposo di cui al comma 1, fino al 5% dell'organico provinciale del personale insegnante a livello di singola intendenza scolastica. I termini e le modalità per la presentazione delle rispettive domande vengono stabilite d'intesa dalle singole intendenze scolastiche, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Capo III
Trattamento economico

Art. 17 (Indennità provinciale)  delibera sentenza

(1) Per le maggiori prestazioni previste dal presente contratto nonché dalla normativa provinciale, finalizzate al miglioramento della produttività e della qualità complessive del sistema scolastico provinciale, al personale di cui all'articolo 1 viene attribuita, l'indennità mensile provinciale prevista dall'allegato 1 del presente contratto con le decorrenze previste nelle relative tabelle. Tale indennità non viene corrisposta per i mesi di luglio e agosto e non ha effetti sulla tredicesima mensilità. Ai fini dell'attribuzione della predetta indennità si tiene conto della posizione stipendiale in godimento al 1° aprile 1998.

(2) Con decorrenza 1° gennaio 2000, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità provinciale si tiene conto:

  1. della posizione stipendiale in godimento al 1° aprile 1998, per il personale inquadrato nelle posizioni stipendiali 4, 5, 6 e 7;
  2. della corrispondente nuova posizione stipendiale per il personale che, successivamente al 1° aprile 1998, maturi il passaggio alla seconda e terza posizione stipendiale.

(3) L'attribuzione dell'indennità provinciale connessa alla nuova posizione stipendiale maturata ai sensi della lettera b) del comma 2 è subordinata alla valutazione positiva del/la competente dirigente scolastico/a che tenga conto della qualificazione professionale conseguita dal/la docente nel periodo di servizio nella posizione stipendiale inferiore. La valutazione di cui trattasi è formulata per iscritto, previo colloquio con il/la docente interessato/a. In caso di valutazione positiva, la nuova indennità decorre dalla data di inquadramento della posizione stipendiale superiore. Una valutazione negativa può essere espressa solamente su conforme parere del Comitato di valutazione di cui all'articolo 5 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20; in tal caso, una nuova valutazione può avvenire solo decorso un anno.

(4) Al personale docente nelle scuole elementari e a quello abilitato nelle scuole secondarie, con contratto a tempo determinato, utilmente inserito nelle rispettive graduatorie permanenti o provinciali, viene attribuita, con decorrenza 1° gennaio 2000, l'indennità provinciale corrispondente alla prima o alla seconda posizione stipendiale. L'indennità provinciale corrispondente alla seconda posizione stipendiale è attribuita attraverso la procedura di valutazione prevista al comma 3 al personale che abbia prestato servizio per un periodo non inferiore a tre anni scolastici riconoscibili ai sensi della normativa statale vigente nel rispettivo anno scolastico.

(5) Al personale individuato al comma 4, che abbia prestato servizio per un periodo non inferiore a nove anni scolastici riconoscibili ai sensi della normativa statale vigente nel rispettivo anno scolastico, viene attribuita, attraverso la procedura indicata al comma 3, con decorrenza 1° gennaio 2001, l'indennità provinciale corrispondente alla terza posizione stipendiale.

(6) Al personale docente e dirigente della scuola elementare che al 1° aprile 1998, ai fini della determinazione dell'indennità provinciale sia stato inquadrato in una fascia di anzianità inferiore rispetto alla posizione stipendiale in godimento in applicazione delle vigenti disposizioni statali, compresa la supervalutazione, è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'indennità provinciale corrispondente alla posizione stipendiale prevista dal rispettivo decreto di inquadramento adottato in conformità alla predetta normativa statale.

(7) L'indennità provinciale compete, con decorrenza 1° luglio 2001 rispettivamente con decorrenza 1° luglio 2002, nella misura indicata nell'allegato 1. All'entrata in vigore del nuovo CCNL, le parti contraenti si incontrano per rideterminare l'indennità provinciale di cui al comma 2, tenuto conto degli aumenti degli stipendi tabellari previsti dal CCNL per l'anno 2002 e degli aumenti degli stipendi di livello previsti per il personale provinciale per l'anno 2002.

In caso di mancata entrata in vigore del nuovo CCNL entro il 31.12.2002, l'indennità provinciale spettante con decorrenza 1° luglio 2002, ai sensi del comma 2, viene aumentata nella misura dell'1,7%, salvo successivo conguaglio in caso di aumenti degli stipendi tabellari previsti dal CCNL per l'anno 2002.

(8) L'indennità provinciale nonché le indennità di cui agli articoli 18, 19, 20, 22 e 24 non fanno parte della retribuzione fondamentale del personale interessato.4)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 468 del 07.11.2002 - Provincializzazione della scuola - posizione insegnanti anteriore al 1° gennaio 1996 - retribuzione - richiesta di accertamento lavoro svolto - retribuzione - interessi e rivalutazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 218 del 14.07.1999 - Servizio prestato nelle scuole elementari - accertamento supervalutazione di un terzo - servizio scolastico in posizione di comando - giurisdizione del giudice amministrativo
4)
Vedi l'art. 3 del contratto collettivo per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado del 6 ottobre 2006.

Art. 18 (Aumento dell'indennità provinciale per 15 anni di servizio)

(1) Per il personale docente con contratto a tempo indeterminato della scuola elementare, educativo nonché diplomato della scuola secondaria superiore, come pure per il personale docente di cui all'articolo 66, comma 7, del CCNL del 4 agosto 1995 (insegnanti di religione), che all'entrata in vigore del CCP 16 aprile 1998 abbia maturato almeno 15 anni di servizio effettivo, l'indennità di cui all'articolo 17, viene aumentata, con la stessa decorrenza, dell'importo lordo mensile di 80,56 euro.

(2) Fatto salvo l'importo di 80,56 euro già corrisposto, a decorrere dal 1° settembre 2000, la maggiorazione di cui al comma 1 è aumentata a 83,67 euro e viene concessa solo al personale docente ed educativo delle scuole elementari, compresi/e i/le docenti di religione delle medesime scuole, nonché al personale diplomato della scuola secondaria di secondo grado, che alla data del 1 aprile 1998 abbia maturato almeno 15 anni di servizio effettivo, nonché al medesimo personale che rientri nella fattispecie di cui al comma 3.

(3) Al momento della maturazione dei 15 anni di servizio effettivo al personale di cui al comma 1, è attribuita la maggiorazione prevista nel comma medesimo, previa valutazione positiva da parte dell'attuale dirigente preposto, finalizzata allo sviluppo della qualità del processo d'insegnamento, anche in relazione allo svolgimento di iniziative di formazione di cui all'articolo 10, comma 3, del presente contratto. Per le modalità della valutazione trovano applicazione le disposizioni previste per l'attribuzione dell'indennità provinciale connessa ad una nuova posizione stipendiale. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione con decorrenza dal 1° settembre 2000.

(4) Ai fini della determinazione dei 15 anni di effettivo servizio non si tiene conto dei benefici previsti per il personale docente delle scuole elementari dal regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, e dall'articolo 3 della legge 1° marzo 1957, n. 90.

(5) L'importo mensile della maggiorazione di cui al presente articolo è aumentato con decorrenza 1° luglio 2001 a 87,48 euro e con decorrenza 1° luglio 2002 a 89,84 euro.5)

5)
Vedi l'art. 3 del contratto collettivo per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado del 6 ottobre 2006.

Art. 19 (Aumento dell'indennità provinciale per il titolo di specializzazione per il sostegno)

(1) Al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno agli/alle alunni/e in situazione di handicap viene attribuita una maggiorazione dell'indennità provinciale nella misura lorda mensile di 80,56 euro.

(2) L'importo mensile di 80,56 euro di cui al comma 1 del presente articolo è aumentato con decorrenza 1° settembre 2000 a 83,67 euro, con decorrenza 1° luglio 2001 a 87,48 euro e con decorrenza 1° luglio 2002 a 89,84 euro.6)

6)
Vedi l'art. 3 del contratto collettivo per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado del 6 ottobre 2006.

Art. 20 (Aumento dell'indennità provinciale per altri titoli)

(1) Al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado in possesso di titoli di laurea o di specializzazione riconosciuti dalla Giunta provinciale viene attribuita una maggiorazione dell'indennità provinciale nella misura lorda mensile di 80,65 euro.

(2) A decorrere dal 1° settembre 2000, fino a quando non saranno organicamente ridefiniti gli istituti contrattuali relativi allo sviluppo della professione del personale docente, salvo quanto previsto dai commi seguenti del presente articolo, le maggiorazioni dell'indennità provinciale, nella misura indicata al comma 1, continuano ad essere riconosciute al solo personale docente al quale tali maggiorazioni venivano già effettivamente corrisposte in base ai requisiti stabiliti ai sensi del comma 1.

(3) La maggiorazione dell'indennità provinciale nella misura indicata al comma 1 viene corrisposta anche al personale che abbia conseguito o che consegua un corrispondente titolo di specializzazione in seguito alla frequenza di uno dei seguenti corsi organizzati dall'amministrazione provinciale ovvero dagli Istituti pedagogici:

  1. corso "Insegnare ed apprendere nella scuola superiore";
  2. corso integrativo di formazione di base per conduttori/trici e collaboratori/trici di biblioteche scolastiche;
  3. corso di formazione per referenti disciplinari per il tedesco lingua seconda;
  4. corso "Matematica 2000";
  5. corso integrativo di formazione di base "Pedagogia montessoriana";
  6. corso I "Insegnare ed apprendere nell'istituzione scolastica dell'autonomia";
  7. corso II "Insegnare ed apprendere nell'istituzione scolastica dell'autonomia";
  8. corso "Il sostegno delle abilità linguistiche all'istituzione scolastica";
  9. corso per docenti di matematica e di scienze naturali nella scuola media;
  10. corso "Il tutorato nell'insegnamento della seconda lingua";
  11. corso "Valutazione di qualità nelle istituzioni scolastiche";
  12. corso di formazione per referenti disciplinari con iscrizione nell'elenco dei/delle consiglieri e coordinatori/trici nell'ambito scolastico.

(4) L'attribuzione della maggiorazione dell'indennità provinciale ai sensi del comma 3, viene limitata ai corsi di specializzazione ivi indicati che abbiano avuto inizio nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del CCP del 16.4.1998 e quella del CCP del 22.8.2000 e si concludano entro il 31.8.2002.

(5) Il titolo di specializzazione "Coordinatore/trice per l'educazione alla salute" ed i titoli equipollenti, conseguiti a partire dall'anno 1990, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9, al corrispondente titolo, conseguito nell'anno 2000.

(6) Ai/Alle dirigenti scolastici/che incaricati/e, che tornano ad esercitare la funzione docente, viene, per il periodo d'esercizio della funzione docente, corrisposta la maggiorazione dell'indennità provinciale indicata al comma 1 per la partecipazione al corso "formazione dirigenti".

(7) La maggiorazione dell'indennità provinciale nella misura indicata al comma 1 viene corrisposta anche al personale che abbia conseguito o consegua titoli di specializzazione o diplomi postuniversitari, rilasciati da università o istituti superiori, in seguito alla frequenza di corsi aventi inizio prima del 1° ottobre 2000 in materia di attività pedagogico-didattica nella scuola. I succitati corsi devono avere la durata minima di due semestri e di almeno 200 ore.

(8) Le domande per la concessione della maggiorazione dell'indennità provinciale nella misura indicata al comma 1 ai sensi dei commi 4, 5 e 6, devono essere presentate alla competente Intendenza scolastica, a pena di decadenza, entro il 30 agosto 2001 e, per i corsi non ancora conclusi, entro 30 giorni dalla conclusione dei medesimi. La maggiorazione dell'indennità viene corrisposta dal primo del mese successivo a quello di prestazione della domanda alla competente Intendenza scolastica.

(9) Per i corsi di specializzazione riconosciuti sulla base della deliberazione della Giunta provinciale, può essere richiesta, entro il 30 agosto 2001, la corresponsione della relativa maggiorazione dell'indennità provinciale nella misura indicata al comma 1, qualora i corrispondenti titoli siano stati conseguiti nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del CCP del 16.4.1998 e quella del CCP del 22.8.2000, in seguito alla frequenza di corsi organizzati dall'Amministrazione provinciale o dagli Istituti pedagogici.

Art. 21 (Cumulo delle maggiorazioni)

(1) Possono essere corrisposte non più di due maggiorazioni dell'indennità provinciale percepibili ai sensi degli articoli 18, 19 e 20.

Art. 22 (Aumento dell'indennità provinciale per laurea)

(1) Al personale docente della scuola elementare nonché al personale diplomato ed equiparato delle scuole secondarie di secondo grado, in possesso di laurea, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato viene corrisposta, a richiesta, con decorrenza 1° settembre 2002, in aggiunta all'indennità provinciale spettante, la differenza tra l'indennità provinciale della posizione iniziale per il personale docente delle scuole medie e quella della posizione iniziale per il personale docente delle scuole elementari. Il nuovo inquadramento giuridico ed economico del personale della scuola elementare in possesso di laurea sarà disciplinato con apposito CCP, nel rispetto dei principi contenuti nel relativo CCNL. La maggiorazione dell'indennità provinciale prevista dal presente comma è cumulabile con le altre maggiorazioni dell'indennità provinciale previste dai vigenti CCP.

Art. 23 (Indennità di bilinguismo)

(1) L'indennità per la seconda lingua, prevista dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 454, è rideterminata con decorrenza 1° luglio 2001, come segue:

  1. da 187,47 euro a 196,01 euro;
  2. da 156,49 euro a 163,61 euro;
  3. da 124,98 euro a 130,67 euro.

(2) L'indennità di cui al comma 1 è rideterminata con decorrenza 1° luglio 2002, come segue:

  1. da 196,01 euro a 201,30 euro;
  2. da 163,61 euro a 168,03 euro;
  3. da 130,67 euro a 134,20 euro. 7)
7)
Vedi l'art. 4 del contratto collettivo per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado del 6 ottobre 2006, e l'art. 9 del contratto collettivo 8 ottobre 2008.

Art. 24 (Indennità di trilinguismo)

(1) Al personale delle scuole delle località ladine, cui è richiesta un'adeguata conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina ai sensi della vigente normativa, spetta, inoltre, con decorrenza prevista dall'articolo 2, comma 1, un'indennità mensile lorda nella misura dell'11% della corrispondente posizione stipendiale mensile in godimento a titolo di indennità di trilinguismo, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 18, comma 4.

Art. 25 (Retribuzione professionale docente)

(1) Limitatamente agli anni scolastici 2000-2001 e 2001-2002, al personale docente di cui all'articolo 1 del CCP del 16 aprile 1998 e seguenti, che abbia rinunciato alla svolgimento delle maggiori prestazioni previste dai medesimi CCP, è corrisposta la retribuzione professionale contemplata dall'articolo 7 del CCNL del 15 marzo 2001, con la decorrenza ivi prevista.

(2) L'importo della retribuzione di cui al comma 1, viene diminuita dei compensi già corrisposti al medesimo personale a norma dell'articolo 4 del CCP del 22.8.2000. Al personale interessato viene comunque corrisposta la quota variabile del premio di produttività per l'anno scolastico 2001-2002, secondo le determinazioni assunte in materia nel CCP decentrato.

Art. 26 (Compenso per lavoro straordinario ed indennità per lavoro festivo e notturno)

(1) Per la prestazione di ore di lavoro straordinario retribuibili spettano, con decorrenza 1° settembre 2002, i compensi previsti dall'allegato 2 al presente contratto.

(2) Il trattamento accessorio in favore del personale educatore del convitto provinciale "Damiano Chiesa" relativo al lavoro notturno e festivo viene definito a livello di contrattazione decentrata.

Art. 27 (Compenso individuale accessorio e premi di produttività)

(1) Al fine di compensare lo specifico impegno di tutto il personale per l'efficace attuazione dell'autonomia e degli altri processi innovatori in atto nell'istituzione scolastica, sono corrisposti il compenso individuale accessorio e il salario di produttività previsti dai commi seguenti.

(2) A decorrere dal 1° luglio 1999, al personale docente ed educativo con contratto a tempo indeterminato e al personale docente ed educativo con contratto a tempo determinato che sia in possesso dei requisiti per la corresponsione della retribuzione estiva previsti dall'articolo 28, comma 2, è corrisposto un compenso individuale accessorio di 49,60 euro mensili lorde in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. Per il personale con contratto a tempo determinato che abbia rinunciato o che rinunci a svolgere le maggiori prestazioni continua comunque ad applicarsi la vigente normativa statale in merito a tale compenso accessorio.

(3) A decorrere dall'anno scolastico 2000-2001, è costituito un apposito fondo destinato ai premi di produttività per il personale di cui all'articolo 1, nella misura del 2,8% dello stanziamento del corrispondente capitolo del bilancio della Provincia per gli stipendi del personale docente ed educativo. Dal predetto fondo viene detratto l'importo corrispondente al compenso individuale accessorio, nonché gli oneri riflessi collegati, per il relativo anno scolastico, compenso che comunque continua ad essere erogato al personale ai sensi del comma 2.

Dal fondo destinato ai premi di produttività vengono detratti, per l'anno scolastico 2001-2002 l'importo di 206.582,76 euro e, per gli anni scolastici successivi, l'importo corrispondente al 60% della spesa complessiva sostenuta dall'Amministrazione provinciale nell'anno scolastico precedente per effetto delle maggiorazioni corrisposte ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 5, 6, 7 e 9, compresi gli oneri sociali. L'importo eccedente 516.456,90 euro viene comunque detratto per intero.8)

(4) Al netto della detrazione prevista dal comma 3, il fondo destinato ai premi di produttività viene suddiviso tra il personale interessato in quote che vengono corrisposte in un'unica soluzione nel mese di luglio o di agosto. Tali quote spettano a tutto il personale docente con contratto a tempo indeterminato e determinato, incluso il personale assente per malattia, astensione obbligatoria per maternità e distacco sindacale retribuito, come pure al personale utilizzato dalla Provincia o comandato ad enti dipendenti dalla Provincia stessa.

(5) Le quote di cui al comma 4, sono attribuite con differenziazione individuale dal/la dirigente scolastico/a, sulla base di criteri definiti d'intesa con i/le rappresentanti/trici sindacali unitari/e presenti a livello di ciascuna istituzione scolastica; in caso di mancata costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, i criteri sono definiti in sede di contrattazione decentrata a livello di singola Intendenza scolastica. Nella attribuzione dei premi di produttività si tiene conto della corresponsione delle maggiorazioni previste ai sensi dell'articolo 18, comma 3.

(6) Il premio di produttività di cui al comma 4 può essere negato o ridotto in caso di non sufficiente produttività portata a conoscenza del personale interessato per iscritto nel corso dell'anno scolastico o in caso di sanzioni disciplinari. Il relativo provvedimento è adottato su parere conforme del Comitato di valutazione di cui all'articolo 5 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20.

(7) Per i periodi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese, i compensi previsti dai commi 2 e 4 sono liquidati al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra o del personale a part-time, i predetti compensi sono liquidati in rapporto all'orario risultante dal contratto individuale. I compensi di cui trattasi sono assoggettati alle ritenute previste per i compensi accessori.

(8) Nei limiti delle disponibilità finanziarie annualmente accertate dalla Ripartizione provinciale al personale, l'intendente scolastico/a competente, determina, sulla base di criteri concordati con le organizzazioni sindacali, l'ammontare del fondo complessivo a disposizione della singola istituzione scolastica per l'attribuzione dei premi di produttività.

8)
Vedi l'art. 6 del contratto collettivo per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado del 6 ottobre 2006.

Art. 28 (Trattamento economico del personale con incarico a tempo determinato)

(1) Al personale con incarico a tempo determinato compete la retribuzione anche per il periodo successivo al termine delle lezioni nonché durante la sospensione estiva delle attività didattiche qualora abbia prestato servizio nell'arco dell'anno scolastico per almeno sette mesi, sia comunque in servizio alla fine delle lezioni ed abbia anche partecipato agli esami finali, ove previsti, fatte comunque salve le disposizioni statali più favorevoli. Durante tale periodo il personale è considerato in servizio a tutti gli effetti.

(2) A decorrere dall'anno scolastico 2000-2001, l'ammontare del trattamento economico spettante al personale con incarico a tempo determinato ai sensi del comma 1, è determinato in base alla media dei trattamenti economici percepiti durante il rispettivo anno scolastico di validità del relativo contratto individuale.

Art. 29 (Indennità per docenti vicari/e)

(1) Al/la docente vicario/a compete un'indennità corrispondente al 20 per cento dell'indennità di funzione provinciale assegnata alla rispettiva istituzione scolastica. Costituisce compito principale dei/delle docenti vicari/e sostituire il/la dirigente scolastico/a titolare della direzione in caso di assenza e di coadiuvarlo/a nei compiti dirigenziali.9)

(2) In caso di istituzioni scolastiche affidate in reggenza l'indennità di cui al comma 1 è aumentata al 70 per cento.9)

(3) L'indennità di cui al presente articolo non spetta ai/alle docenti vicari/e cui compete a causa dell'assenza superiore a 45 giorni del/la titolare la relativa indennità di funzione. In tal caso, al/la docente vicario/a è attribuita l'indennità di funzione prevista per il personale direttivo.

(4) L'indennità di cui al presente articolo sostituisce le relative voci previste dagli articoli da 71 a 75 del CCNL del 4 agosto 1995.

9)
I commi 1 e 2 dell'art. 29 sono stati così sostituiti dall'art. 7, comma 1, del contratto collettivo 8 ottobre 2008.

Art. 30 (Trattamento economico per il personale comandato o utilizzato)

(1) Al personale comandato per la durata di almeno un intero anno scolastico alla Provincia o ad enti dipendenti dalla Provincia ovvero all'amministrazione scolastica o all'istituto pedagogico spetta l'indennità provinciale prevista all'articolo 17. Spetta, inoltre, a tale personale un'indennità di compensazione tra 150 euro e 500 euro lordi mensili rapportata a progetti predeterminati. L'indennità di compensazione viene assegnata fino all'importo massimo di 250 euro per la qualificazione aggiuntiva e per la rimanente parte per la copertura di eventuali spese di viaggio connesse al trasferimento della sede di servizio e può essere concessa per un periodo massimo di tre anni scolastici. L'ammontare concreto dell'indennità di compensazione è stabilito nel contratto relativo al comando. Al personale che al momento dell'entrata in vigore del presente contratto percepisce già l'indennità di compensazione, la stessa continua ad essere corrisposta per la durata del comando. La sede di servizio è trasferita nel luogo di comando. A tale personale il trattamento di missione previsto per il personale insegnante spetta dalla nuova sede di servizio. Questa disposizione si applica a decorrere dall'anno scolastico 2002-2003. L'orario di lavoro è di 38 ore settimanali. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma, al personale comandato si applicano tutte le ulteriori disposizioni vigenti per il personale docente.

Art. 31 (Stato giuridico e trattamento economico del personale totalmente o parzialmente esonerato per iniziative finalizzate allo sviluppo della qualità dell'istituzione scolastica (coordinatori/trici di progetto))

(1) Al personale totalmente o parzialmente esonerato dall'insegnamento per iniziative finalizzate allo sviluppo della qualità dell'istituzione scolastica, spetta l'indennità provinciale di cui all'articolo 17. L'esonero comprende, di norma, il periodo dal 1° settembre fino al 30 giugno di un anno scolastico. Nel caso di un esonero totale, l'orario di lavoro è di 38 ore settimanali; nel caso di esoneri parziali per la determinazione dell'orario di lavoro si applica il coefficiente di ponderazione 1,9 per ogni ora di esonero dall'insegnamento. L'orario di lavoro comprende anche i giorni di interruzione dell'attività didattica secondo il calendario scolastico, ad eccezione dei giorni festivi. La sede di servizio è trasferita nel luogo dove l'iniziativa viene principalmente realizzata. A tale personale spetta dalla nuova sede di servizio il trattamento di missione prevista per il personale insegnante. Questa disposizione si applica a decorrere dall'anno scolastico 2002-2003. Eventuali ore straordinarie prestate possono essere solamente recuperate. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma, a tale personale si applicano tutte le ulteriori disposizioni vigenti per il personale docente.

Art. 32 (Disciplina di missione)

(1) Al personale di cui all'articolo 1 si applica la disciplina di missione prevista all'allegato 3 al presente contratto.

Art. 33 (Contingente delle ore di lavoro straordinario dell'istituzione scolastica assegnabili dalla Provincia)

(1) Per la retribuzione degli incarichi e delle prestazioni di cui agli articoli 5, commi 3, 4, 5 e 6 nonché all'articolo 11, commi 2 e 3, la Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali determina il relativo contingente complessivo di ore straordinarie che vengono corrisposte dalla Provincia. Nel rispetto del contingente complessivo, l'intendente scolastico/a competente assegna il contingente alle singole istituzioni scolastiche. Dal predetto contingente sono escluse le ore riferibili alle attività obbligatorie aggiuntive di insegnamento e quelle relative alle supplenze.

(2) Per la prestazione di ore di lavoro straordinario retribuibili spettano, con decorrenza 1° settembre 2000, i compensi previsti dall'allegato 2 al presente contratto.

Art. 34 (Buoni pasto per il personale docente)

(1) Il piano di attività adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 5, contiene l'elenco dei/delle docenti per i/le quali, nel relativo anno scolastico, l'insegnamento, comprensivo dell'eventuale vigilanza ed assistenza alla mensa, ovvero l'espletamento dei servizi di cui agli articoli 11 e 12 sono articolati nella stessa giornata in orario antimeridiano e pomeridiano. In base al predetto elenco, vengono attribuiti all'istituzione scolastica i necessari buoni pasto di pari importo rispetto a quelli attribuiti al personale provinciale; tali buoni vengono utilizzati e amministrati a norma delle vigenti disposizioni provinciali in materia.

(2) All'istituzione scolastica sono altresì attribuiti i necessari buoni pasto da consegnare al personale docente in occasione delle attività obbligatorie collegiali funzionali all'insegnamento che comportino la presenza del personale stesso nell'istituzione scolastica nella stessa giornata sia la mattina sia al pomeriggio.

Capo IV
Relazioni sindacali

Art. 35 (Relazioni sindacali)

(1) Il sistema delle relazioni sindacali, le informazioni e le forme di partecipazione, i diritti sindacali, le procedure di raffreddamento dei conflitti, come pure l'interpretazione autentica dei contratti, sono regolati dal CCNL, fatte salve le integrazioni da definirsi in sede di contrattazione decentrata ai sensi dell'articolo 36 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 38 in materia di aspettativa e permessi sindacali. La contrattazione decentrata sulle rappresentanze sindacali unitarie viene avviata entro il mese di settembre 2002.

Art. 36 (Contrattazione decentrata con le intendenze scolastiche)

(1) La contrattazione decentrata per il personale di cui all'articolo 1 viene svolta in un unico contesto per le tre Intendenze scolastiche per le seguenti materie:

(2) La contrattazione decentrata viene svolta separatamente per ogni singola Intendenza scolastica, nel rispetto dei criteri sotto elencati, per le seguenti materie:

  1. individuazione delle priorità e dei criteri di distribuzione del monte ore annuale per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, articolo 6, comma 6, e articolo 11, commi 2 e 3, con esclusione delle attività obbligatorie aggiuntive di insegnamento nonché delle ore facoltative di supplenza o di insegnamento curriculare. Le predette ore possono essere, altresì, destinate alla copertura degli oneri relativi alla incentivazione delle attività di aggiornamento superiori alle 30 ore annue secondo quanto stabilito dalla tabella 2 per attività non di insegnamento;
  2. mobilità ed utilizzazione del personale. A tal fine, i termini per la presentazione delle domande e il contingente dei posti disponibili a mobilità interna ed esterna quali trasferimenti, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, sono fissati sentite le organizzazioni sindacali. La mobilità del personale proveniente da altre province è attuata secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 16, del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, previo inserimento, anche provvisorio, nei ruoli provinciali istituiti ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, ai fini dell'applicazione a detto personale dello stato giuridico ed economico del presente CCP previsti per il personale docente e dirigente in servizio in Provincia di Bolzano. Per il personale docente i trasferimenti vengono effettuati a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 con cadenza biennale;
  3. criteri per l'attuazione delle iniziative di aggiornamento, formazione in servizio e riconversione professionale e per la partecipazione del personale a tali attività;
  4. le materie demandate alla contrattazione decentrata a livello di singola intendenza dal presente contratto.

Capo V
Disposizioni varie

Art. 37 (Iniziative per un migliore apprendimento delle lingue italiana, tedesca e ladina)

(1) Il personale docente può essere autorizzato, secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, a partecipare nel corso di un anno scolastico e per la durata complessiva di due mesi, anche non continuativi, a corsi intensivi di apprendimento e perfezionamento della seconda lingua e della lingua ladina. Durante tale periodo, il personale è considerato in servizio a tutti gli effetti e gli oneri di iscrizione e frequenza sono a carico della Provincia. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, per la partecipazione ad essi viene attribuita una diaria ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18.

(2) Il personale docente usufruisce, di norma, del predetto beneficio nei periodi di sospensione dell'attività didattica e comunque l'assenza non dà luogo ad assunzione di personale supplente.

Art. 38 (Congedi, aspettative, permessi, malattie ed assenze in genere)

(1) Al personale di cui all'articolo 1 per i congedi ordinari e straordinari, per le aspettative e per i permessi, inclusi quelli sindacali e per il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive, per le malattie e le assenze in genere si applica la disciplina prevista all'allegato 4 al presente contratto.

(2) Le disposizioni più favorevoli previste dalla disciplina di cui al comma 1, si applicano al solo periodo di permanenza nella Provincia di Bolzano, ferma restando l'applicazione della normativa meno favorevole contenuta nel CCNL all'atto dell'eventuale trasferimento del medesimo personale in istituzioni scolastiche del restante territorio dello Stato.

(3) In caso di applicazione della normativa meno favorevole, la posizione giuridica ed economica del personale trasferito è comunque equiparata alla posizione corrispondente a quella riferita all'ultimo giorno di assenza di cui al comma 1, spettante in base al CCNL.

(4) I commi 2 e 3 si applicano anche al personale di cui all'articolo 1 che, in seguito al rinnovo del contratto, rinuncia all'applicazione dello stesso.

Art. 39 (Equo indennizzo)

(1) Al personale di cui all'articolo 1 si applica la disciplina sull'equo indennizzo prevista all'allegato 5 al presente contratto.

Art. 40 (Fondi previdenziali complementari)

(1) Al personale di cui all'articolo 1 sarà estesa la disciplina relativa ai fondi previdenziali complementari secondo le modalità ed i criteri previsti per il personale del pubblico impiego provinciale.

Art. 41 (Disposizioni finali)

(1) Le disposizioni e le indennità di cui al presente contratto trovano applicazione anche nei confronti del personale insegnante – docente ed educativo – in assegnazione provvisoria, o comunque in servizio in un'istituzione scolastica della Provincia di Bolzano. Le predette indennità, viceversa, non vengono corrisposte al personale di cui all'articolo 1, che a qualsiasi titolo non presti servizio in Provincia di Bolzano.

(2) Le disposizioni e la fruizione delle indennità di cui al presente contratto cessano in caso di trasferimento del personale interessato ad uffici, istituti o istituzioni scolastiche nel restante territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo n. 434/96. Nei singoli contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 18 del CCNL del 4 agosto 1995, viene inserita, in tal senso, una specifica clausola contrattuale.

(3) Nei confronti del personale di cui all'articolo 1, nelle materie e negli istituti dello stato giuridico e del trattamento economico non specificatamente disciplinati dal presente contratto, trovano applicazione le normative in vigore.

(4) Per le finalità di cui al comma 3, le parti contraenti prendono atto che il presente contratto disciplina le materie e gli istituti previsti dai seguenti articoli relativi al

  1. CCNL del 4 agosto 1995: articolo 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 28, articoli 31, 34, 40, 41, 42, 43 – commi 4 e 5, articoli 45, 46, 63 – comma 1, lettere c), d), e), f), g), h) relative al trattamento accessorio, articoli 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, e 77;
  2. CCNL del 2 maggio 1999, articoli 12, 25, 28, 41, 42, 43, 49 e 50;
  3. CCNL integrativo del 31 agosto 1999, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 37.

(5) Le disposizioni del CCNL del 4 agosto 1995, che continuano ad applicarsi anche dopo l'entrata in vigore del CCP del 16 aprile 1998 sono da raccordarsi con le disposizioni generali di cui al D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

(6) Con l'entrata in vigore del presente contratto, cessa l'applicazione del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349, esclusa la parte sulla disciplina previdenziale.

Allegato 1

Allegato 2
Compensi per lavoro straordinario per il personale docente

Allegato 3
Disciplina di missione

Art. 1 (Definizioni)

(1) Per missione si intende l'espletamento da parte del personale di un servizio, ordinato o autorizzato per iscritto, in località situate fuori dell'ordinario luogo di servizio.

(2) Per luogo di servizio si intende il centro abitato o la località in cui ha sede l'istituzione scolastica, il plesso, la sede o la sezione staccata, ove il personale presta abitualmente servizio.

(3) Per il personale che non presta abitualmente servizio presso un unico luogo di servizio ai sensi del comma 2, il luogo di servizio, ai fini della disciplina di missione, è determinata sulla base di criteri da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 2 (Missione e orario di lavoro)

(1)10)

(2)10)

(3)10)

(4) In caso di trasferta che termini fra le ore 03.00 e le ore 10.00 il personale ha diritto ad un adeguato periodo di riposo che non può comunque superare le otto ore.

10)
I commi 1, 2 e 3 dell'art. 2 dell'allegato 3 sono stati abrogati dall'art. 4, comma 1, del contratto collettivo 8 ottobre 2008.

Art. 3 (Indennità di missione)

(1)11)

(2)11)

(3)11)

(4) Al personale di cui al comma 3 dell'articolo 1 spetta, per le trasferte tra i diversi luoghi di servizio, il rimborso delle sole spese di viaggio.

11)
I commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 dell'allegato 3 sono stati abrogati dall'art. 4, comma 1, del contratto collettivo 8 ottobre 2008.

Art. 4 (Misura dell'indennità di missione)

(1)12)

(2)12)

(3)12)

(4) A decorrere dal 01/04/2008, al personale docente, per l'effettuazione delle iniziative extra- e parascolastiche di cui alla deliberazione della Giunta provinciale dd. 29/06/1998, n. 2867 nel testo vigente, a partire dalla quarta ora di missione compete la seguente indennità oraria: Euro 2,80.13)

(5) Lo spazio temporale di trenta minuti e più è considerato ora intera.14)

12)
I commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 dell'allegato 3 sono stati abrogati dall'art. 4, comma 1, del contratto collettivo 8 ottobre 2008.
13)
L'art. 4, comma 4, dell'allegato 3 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, dell'allegato 3 del contratto collettivo 8 ottobre 2008.
14)
Il comma 5 dell'art. 4 dell'allegato 3 è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, dell'allegato 3 del contratto collettivo 8 ottobre 2008.

Art. 5 (Rimborso delle spese di vitto)

(1) In caso di missione di durata non inferiore a sei ore compete il rimborso della spesa documentata in originale nel limite di 25,00 euro per un pasto. In caso di durata della missione non inferiore a dodici ore compete il rimborso della spesa di due pasti nel limite complessivo di 50,00 euro. Ai fini del presente comma è considerata spesa documentata in originale anche lo scontrino cassa riportante la data e l'orario di emissione dello stesso.15)

(2) Il rimborso delle spese di vitto non spetta per le missioni in località distanti meno di dieci chilometri dal luogo di servizio o dal luogo di residenza o di abituale dimora, salvo che il rientro al luogo di servizio o nel luogo della effettiva dimora richieda un impiego di tempo, per effetto dei mezzi di trasporto a disposizione superiore a mezz'ora.

15)
L'art. 5, comma 1, dell'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, dell'allegato 3 del contratto collettivo 8 ottobre 2008.

Art. 6 (Rimborso delle spese di viaggio e pernottamento)

(1) In caso d'uso di mezzi pubblici di trasporto (treno, autobus, aereo, nave, ecc.) compete il rimborso delle spese documentate in originale.

(2) Premesso che a parità di prestazioni deve essere privilegiato l'uso dei mezzi di cui al comma 1, in caso di uso del proprio automezzo compete per ogni chilometro effettivamente percorso dell'itinerario autorizzato la seguente indennità chilometrica, arrotondata ad un cent:

  1. per autovetture: il trenta per cento del prezzo della benzina verde;
  2. per motocicli: il quindici per cento del prezzo della benzina verde. 16)

(3) Per i percorsi su strade non asfaltate l'indennità chilometrica per uso del proprio veicolo è raddoppiata.

(4) Le variazioni del prezzo della benzina si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo, tenendo conto dell'ultima variazione intervenuta nel mese precedente.

(5) Il rimborso delle spese di cui al presente articolo spetta anche in caso di trasferta di distanza inferiore a dieci chilometri dall'effettivo luogo di servizio, anche se la missione viene compiuta entro il comune ove si trova il luogo di servizio.

(6) Per il rimborso delle spese di viaggio si considera la distanza tra il luogo di servizio o la dimora abituale, se più vicina e la località nella quale viene compiuta la missione. Qualora per la missione sia necessario l'uso del mezzo proprio, al personale spetta il rimborso delle maggiori spese sostenute, compresa l'indennità chilometrica.

(7) Vengono rimborsate, dietro presentazione di regolare documentazione, anche le spese sostenute per pedaggi autostradali e per il parcheggio nonché, in casi eccezionali, per l'uso del taxi.

(8) Vengono inoltre rimborsate le spese regolarmente documentate per il pernottamento e la prima colazione in albergo o per l'utilizzo di vagone letto. Salvo giustificate eccezioni il pernottamento deve avvenire in esercizi alberghi con non più di tre stelle.

(9) Il rimborso delle spese di cui al presente articolo e dell'articolo 5, comma 1, può avvenire anche in favore del personale cessato dal servizio provinciale che viene citato in qualità di teste dall'autorità giudiziaria per atti e fatti connessi con l'attività istituzionale svolta in qualità di dipendente presso la Provincia. Tale rimborso è limitato alla parte delle spese non già rimborsate dall'autorità giudiziaria, compresa l'indennità chilometrica qualora vi è la necessità dell'uso del mezzo proprio.

16)
L'art. 6, comma 2, dell'allegato 3 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del contratto collettivo 8 ottobre 2008.

Art. 7 (Autorizzazione cumulativa)

(1) Al personale obbligato per motivi di servizio a compiere frequenti missioni può essere concessa un'autorizzazione cumulativa all'espletamento delle medesime e, se necessario, all'uso dell'automezzo privato. Tale autorizzazione cumulativa può essere limitata anche soltanto a determinati percorsi o periodi.

Art. 8 (Disciplina di missione in caso di trasferimento d'ufficio)

(1) Al personale trasferito d'ufficio da uno ad altro luogo permanente di servizio spetta per il primo mese il rimborso delle effettive spese di missione ai sensi della presente disciplina di missione, esclusa l'indennità di missione di cui all'articolo 3. Tale trattamento non compete:

  1. in caso di trasferimento nell'ambito dello stesso comune o nel luogo di dimora ovvero
  2. in caso di godimento di alloggio di servizio nel nuovo luogo di servizio.

(2) Il personale trasferito d'ufficio ha anche diritto al rimborso delle spese di trasloco della misura massima di 2.582,28 euro.

Art. 9 (Rimborso dei danni subiti dal proprio veicolo in missione di servizio)

(1) In caso dell'uso autorizzato del veicolo privato per recarsi in missione il personale dipendente ha diritto, su domanda, al rimborso dei danni subiti dal veicolo durante la missione nonché delle spese connesse, esclusi i danni causati per dolo o colpa grave del personale stesso e sempreché il danno risulti accertato o attestato da un organo di polizia competente entro 48 ore dall'evento o possa essere comunque riconosciuto dall'amministrazione sulla base di idonei mezzi di prova.

(2) In caso di danni da ascriversi, a giudizio dell'amministrazione, in tutto o in parte alla responsabilità di terzi, essa può provvedere al rimborso anticipato dei danni subiti dal/la dipendente previa surroga nell'eventuale diritto al risarcimento dei relativi danni nei confronti dei terzi ritenuti responsabili.

(3) Non sono prese in considerazione le domande di rimborso per danni inferiori al 10% dello stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore della prima qualifica funzionale.

(4) Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, su domanda, anche ai danni subiti dal personale nel biennio precedente all'entrata in vigore del presente contratto.

Art. 10 (Anticipazioni spese)

(1) Per le missioni il/la funzionario/a delegato/a dell'ufficio stipendi competente può, su richiesta, concedere un'anticipazione delle prevedibili spese rimborsabili dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale. L'anticipazione viene concessa solamente qualora le relative spese ammontano a non meno di 154,94 euro.

Art. 11 (Adeguamento degli importi)

(1) Con decorrenza dall'1° gennaio 1998 gli importi indicati nel presente allegato possono essere rideterminati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale. La rideterminazione avviene sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai/e ed impiegati/e relativo al precedente periodo ottobre-ottobre, comunicato dall'Istituto provinciale di statistica.

(2) Le indennità orarie e gli importi delle spese di vitto rimborsabili possono, in sede di adeguamento, essere arrotondati a 5 cent rispettivamente a 1 cent nel caso delle indennità chilometriche.

Allegato 4
Assenze

Capo I
Congedi, aspettative, permessi, malattie ed assenze in genere

Art. 1 (Congedo ordinario)

(1) Il personale con orario di servizio settimanale articolato su cinque giorni ha diritto a 30 giornate lavorative di congedo ordinario.

(2) Il personale con orario di servizio settimanale articolato in sei giorni ha diritto a 36 giornate lavorative di congedo ordinario.

(3) Il congedo ordinario è da fruire nel corso dello stesso anno solare ed in soluzioni corrispondenti anche alle esigenze di servizio. In caso di particolari esigenze di servizio il congedo ordinario può essere fruito, congruamente distribuito, anche nel primo semestre dell'anno successivo. Il rinvio del congedo al secondo semestre dell'anno successivo è ammesso solamente qualora il godimento non fosse possibile per cause di forza maggiore.

(4) Il personale docente ed educativo deve fruire del congedo ordinario nei periodi di sospensione dell'attività didattica ed educativa.

(5) Il congedo ordinario di cui al presente articolo è onnicomprensivo, anche delle giornate di riposo previste dalla normativa finora vigente.

(6) Il diritto al congedo ordinario non è riducibile a causa di assenze per malattia, salvo per la parte eccedente i 12 mesi nell'arco di un biennio, ed è fruibile anche oltre i termini di cui al comma 3.

(7) Il godimento del congedo ordinario è interrotto nei casi di ricovero ospedaliero o di malattie ed infortuni, debitamente documentati e a condizione che l'amministrazione sia stata posta in condizione di accertarli.

Art. 2 (Congedo straordinario)

(1) Il personale ha diritto a congedo straordinario retribuito nei seguenti casi, documentandone la relativa causale, anche mediante autocertificazione in quanto ammessa:

  1. per matrimonio, 15 giorni consecutivi, compreso quello della sua celebrazione;
  2. per esami, prove di concorso o di abilitazione nei giorni in cui le singole prove sono sostenute; qualora la sede ove si effettua la prova disti oltre cento chilometri dal comune di residenza, il congedo viene concesso anche per la giornata immediatamente precedente o successiva al giorno di esame; nell'arco di un anno scolastico tale congedo non può superare venti giorni;
  3. per donazione di sangue, il giorno del prelievo;
  4. per cure, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i/le dipendenti civili statali;
  5. per decesso di parenti o affini: per il coniuge ed i parenti di primo grado, cinque giorni consecutivi, compreso quello del funerale; per fratelli, due giorni consecutivi, compreso quello del funerale; per gli affini di primo grado e gli altri parenti di secondo grado, due giorni, compreso quello del funerale; per gli altri parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado, il giorno del funerale;
  6. per altri gravi motivi diversi da quelli previsti dal presente articolo e dall'articolo 13 del presente allegato, fino a cinque giorni per anno scolastico;
  7. per l'attuazione delle agevolazioni previste in favore delle persone in situazione di handicap si applica la vigente normativa statale. Le predette agevolazioni non danno luogo a riduzione del congedo ordinario, nè della 13a mensilità. La commissione sanitaria, chiamata ad esprimersi in merito alla gravità dell'handicap del personale, indica contestualmente il beneficio spettante, compreso l'eventuale cumulo;
  8. per interventi di soccorso dei vigili del fuoco volontari e degli appartenenti a organizzazioni di volontariato operanti in caso di incendi, disastri, calamità naturali o soccorsi in montagna, limitatamente al tempo indispensabile di intervento;
  9. per l'esercizio di doveri civici: si applicano le vigenti disposizioni di legge.

(2) I periodi di congedo straordinario di cui al comma 1 sono utili a tutti gli effetti, salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di astensione facoltativa di cui alla lettera g).

Art. 3 (Congedo straordinario e aspettativa sindacali)  delibera sentenza

(1) Ai/Alle dirigenti delle rappresentanze sindacali è, a richiesta dell'organizzazione sindacale di appartenenza, concesso un congedo straordinario retribuito per motivi sindacali.

(2) Il numero dei/delle dipendenti aventi diritto al congedo straordinario di cui al comma 1 non può superare quello di un'unità per ogni 2.000 dipendenti in servizio o frazioni superiori a 1.000 del comparto.

(3) Alla ripartizione del contingente di congedi straordinari e aspettative tra le organizzazioni sindacali in rapporto al numero degli/delle iscritti/e si provvede d'intesa tra la Provincia e le organizzazioni sindacali del presente contratto entro il primo trimestre di ogni triennio.

(4) Al personale in congedo straordinario ai sensi del comma 1 sono corrisposti tutti gli assegni previsti dalle vigenti disposizioni, compresa l'indennità provinciale di cui all'articolo 17 del presente contratto ed escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario, le missioni o i servizi e le funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni realmente rese.

(5) I periodi di congedo straordinario per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

(6) Il congedo straordinario ha termine con la cessazione per qualsiasi causa del mandato sindacale.

(7) Il personale chiamato a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali, può essere collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del relativo mandato.

massimeDelibera N. 2493 del 12.07.2004 - Permessi e congedi straordinari sindacali per il personale delle scuole elementari e secondarie di primo e di secondo grado - anni scolastici 2004/05, 2005/06 e 2006/07

Art. 4 (Brevi permessi per esigenze personali e relativi recuperi)

(1) Al personale possono essere concessi per particolari esigenze personali, a domanda, permessi di durata non superiore a cinque ore per ogni giornata lavorativa. Nel corso dell'anno scolastico la durata di tali permessi non può superare 36 ore di lavoro.

(2) Il periodo è da recuperare in accordo con il/la dirigente scolastico/a. Per il recupero viene applicata la relazione tra ora di insegnamento e ora funzionale all'insegnamento sulla base del coefficiente 1,9. Il periodo di permesso usufruito per visite mediche o per effettuare terapie riabilitative documentate non è soggetto, di norma, a recupero.

(3) Qualora per eccezionali motivi o per motivi di servizio non sia possibile effettuare i relativi recuperi, si provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al/la dipendente per il numero delle ore non recuperate.

Art. 5 (Permessi per motivi di studio)

(1) I permessi per motivi di studio vengono utilizzati secondo le modalità e i limiti da stabilirsi nella contrattazione decentrata ai sensi dell'articolo 34 del presente contratto, tenendo conto dei principi desumibili dalla disciplina generale del diritto allo studio nell'ambito del pubblico impiego.

Art. 6 (Permessi per mandato politico locale)

(1) Il personale eletto nei consigli comunali ha diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata nella quale sono convocati i rispettivi consigli.

(2) Il personale eletto negli organi di gestione delle comunità comprensoriali o dei consorzi tra enti locali, nei consigli delle aziende municipali, provinciali o consortili, nei consigli circoscrizionali nonché nelle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite, nonché il personale chiamato a far parte dei collegi dei/delle revisori/e delle aziende speciali unità sanitarie locali ha diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi degli enti cui fanno parte.

(3) Il personale eletto nelle giunte municipali nonché nelle cariche di presidente e vice presidente delle giunte delle comunità comprensoriali, di presidente e di vice presidente delle giunte esecutive delle comunità comprensoriali, di presidente di aziende municipalizzate o provinciali con più di 50 dipendenti, di presidente dei comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di Bolzano, ha diritto, oltre ai permessi di cui al comma 2, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci e per gli/le assessori/e del comune capoluogo di Provincia.

(4) Le assenze di cui ai commi 1, 2 e 3 sono retribuite.

(5) Il personale di cui al presente articolo ha diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultano necessari per l'espletamento del mandato, ridotto a 16 ore per il personale insegnante ed equiparato.

(6) Il personale investito di funzioni pubbliche elettive diverse da quelle indicate nei commi 1, 2 e 3 presso gli enti ivi indicati ha diritto a permessi non retribuiti per svolgere le relative funzioni.

(7) L'attività ed i tempi di espletamento del mandato, per i quali il personale chiede ed ottiene permessi retribuiti e non retribuiti, devono essere immediatamente documentati mediante attestazione dell'ente. Nessun obbligo di attestazione sussiste per le assenze di cui al comma 3.

(8) I permessi di cui al presente articolo sono concessi da parte dei/delle competenti superiori, nel rispetto delle eventuali direttive emanate dall'ente di appartenenza.

Art. 7 (Permessi sindacali)  delibera sentenza

(1) I/Le dirigenti sindacali hanno diritto, su richiesta delle rispettive organizzazioni, a permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato e la partecipazione alle riunioni degli organi direttivi della rispettiva organizzazione sindacale.

(2) I permessi di cui al comma 1 sono concessi fino alla concorrenza di un monte ore annuale complessivo per tutte le organizzazioni sindacali del comparto di tre ore pro capite per i/le dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

(3) Le assenze di servizio per permessi del/la singolo/a dirigente non possono superare il monte di 300 ore lavorative annue. A tal fine una intera settimana di permesso equivale a 38 ore.

(4) Le modalità di utilizzo dei permessi sindacali retribuiti da parte dei/delle dirigenti sindacali vengono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con la rispettiva organizzazione sindacale. Nel rispetto del monte ore annuale complessivo può essere previsto il cumulo di tali permessi in favore di singoli/e dirigenti sindacali anche oltre il monte ore individuale di cui sopra, tenendo conto delle esigenze di servizio e di quelle delle organizzazioni sindacali.

massimeDelibera N. 2493 del 12.07.2004 - Permessi e congedi straordinari sindacali per il personale delle scuole elementari e secondarie di primo e di secondo grado - anni scolastici 2004/05, 2005/06 e 2006/07

Art. 8 (Aspettativa per mandato politico)

(1) Il personale eletto alla carica di senatore o deputato/a della Repubblica o di consigliere o assessore/a regionale o provinciale è collocato d'ufficio in aspettativa non retribuita per tutta la durata del relativo mandato.

(2) Il personale investito di funzioni pubbliche elettive diverse da quelle di cui al comma 1 con diritto a permessi retribuiti è, a sua richiesta, collocato in aspettativa non retribuita.

(3) La Provincia provvede al versamento dei contributi relativi al trattamento di quiescenza e previdenza, inclusa la quota a carico del personale collocato in aspettativa.

(4) In caso di elezione alle cariche di cui al comma 1, la Provincia provvede al versamento dei contributi relativi al solo trattamento di quiescenza, con l'obbligo di rivalsa nei confronti del personale per la quota contributiva a carico del personale medesimo.

(5) Il periodo di aspettativa di cui al comma 1 non è utile ai fini della progressione giuridica ed economica nella carriera. Il personale che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo trascorso in aspettativa.

(6) Il periodo di aspettativa di cui al comma 2, è considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

Art. 9 (Servizio militare di leva o civile sostitutivo o richiamo alle armi)

(1) In caso di chiamata alle armi per servizio di leva o civile sostitutivo o richiamo alle armi si applica la vigente normativa statale.

Art. 10 (Aspettativa per la cooperazione allo sviluppo ed il volontariato)

(1) Il personale può essere collocato in aspettativa per prestare servizio nella cooperazione con i paesi in via di sviluppo e nel volontariato nei limiti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa provinciale e statale in materia.

Art. 11 (Aspettativa per motivi personali, di famiglia o di studio)

(1) Il personale può essere collocato in aspettativa non retribuita fino non più di due anni nel quinquennio, per gravi e motivate ragioni personali, di famiglia o per motivi di studio. Il personale con contratto a tempo determinato può fruire della predetta aspettativa fino ad un massimo di trenta giorni per anno scolastico e limitatamente alla durata del rapporto di servizio.

(2) L'aspettativa di cui al comma 1 riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è utile per la progressione giuridica ed economica e per il trattamento di quiescenza e di previdenza.

(3) Due o più periodi di aspettativa si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di cui al comma 1, quando tra i singoli periodi non intercorra un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi.

(4) Le modalità di concessione dell'aspettativa di cui al presente articolo vengono stabilite nella contrattazione decentrata.

Art. 12 (Assenze per malattia)

(1) In caso di malattia il personale deve darne immediata comunicazione all'amministrazione, indicando l'eventuale variazione di recapito. Il certificato medico che indica la durata della malattia e che si riferisce alla data del primo giorno di malattia, deve essere trasmesso alla scuola di appartenenza entro tre giorni.

(2) L'amministrazione può in ogni momento provvedere agli opportuni accertamenti sanitari. Le visite mediche di controllo sulle malattie comportanti assenze dal servizio sono effettuate dalle unità sanitarie locali, alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento.

(3) Qualora l'esistenza o l'entità della malattia non sia riconosciuta o gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al/la dipendente, l'assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

(4) Il personale, in caso di assenza dal servizio per malattia, ha diritto al trattamento economico nella seguente misura:

  1. per i primi sei mesi, intero;
  2. per i successivi 12 mesi, ridotto all'80%, fatto salvo l'assegno per il nucleo familiare;
  3. per i successivi sei mesi, ridotto al 70%, fatto salvo l'assegno per il nucleo familiare.

(5) Il periodo di assenza per malattia è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e quiescenza.

(6) Due o più periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante quando tra essi non intercorra un periodo di servizio di almeno tre mesi.

(7) In caso di assenza dal servizio dovuta ad infortunio o malattia riconosciute dipendente da causa di servizio, il personale ha diritto alla retribuzione nella misura e nei limiti previsti dal vigente CCNL nonché alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità e degli infortuni ai fini del presente contratto avviene secondo la disciplina prevista dall'allegato 5 dello stesso.

Art. 13 (Gravi patologie)

(1) In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui all'articolo 12, comma 4, del presente allegato, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero, di day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie, certificate dalla competente ASL. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate alle terapie o visite specialistiche di cui al presente comma, le istituzioni scolastiche favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro.

Art. 14 (Utilizzazione in altri compiti per motivi di salute)

(1) Il personale dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento conserva la titolarità della propria sede di servizio e fino all'assegnazione di un altro compito si trova in stato di malattia nel rispetto delle disposizioni ci cui agli articoli 12 e 13 del presente allegato. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 15 del presente allegato.

(2) Il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dichiarato dalla competente commissione medico-legale inidoneo allo svolgimento della funzione docente, viene utilizzato, su richiesta, in altri compiti ritenuti dalla predetta commissione compatibili con lo stato di salute.

(3) Il personale dichiarato inidoneo permanentemente all'insegnamento perde la titolarità della propria sede di servizio e fino all'assegnazione di un altro compito si trova in stato di malattia nel rispetto delle disposizioni ci cui all'articolo 12 del presente allegato. Tale personale occupa un posto nelle dotazioni organiche provinciali dei/delle docenti, qualora non possa essergli/le assegnato un posto libero nell'organico dell'amministrazione provinciale.

(4) In caso di utilizzazione in altri compiti presso l'istituzione scolastica ai sensi del comma 2, il personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. In caso di definitiva assegnazione di compiti inerenti a profili professionali del personale non docente dell'Amministrazione provinciale, si procede ad un nuovo inquadramento giuridico ed economico, nel rispetto del maturato economico in godimento. In tale caso, il personale è soggetto ad un nuovo periodo di prova ai sensi della vigente normativa per il personale provinciale.

Art. 15 (Cumulo di assenze e dispensa dal servizio per inabilità ed infermità)

(1) La durata complessiva di più periodi di assenza per malattia non può superare in ogni caso due anni e nove mesi in un quinquennio.

(2) Per motivi di particolare gravità al personale assente per malattia che abbia raggiunto il limite di cui al comma 1 del presente articolo o quello di cui al comma 4 dell'articolo 12 del presente allegato può essere concesso, in base a motivata richiesta, un'ulteriore periodo di assenza per malattia non superiore a sei mesi, valido solamente ai fini della conservazione del posto di lavoro.

(3) Il personale divenuto inabile a qualunque servizio per motivi di salute, nonché il personale che, scaduto il periodo massimo di assenza previsto per malattia o infortunio risulti non idoneo per infermità o inabilità a riprendere il servizio è dispensato dal servizio previo accertamento della commissione medico-legale.

Art. 16 (Tutela del personale in particolari condizioni psico-fisiche)

(1) Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero del personale nei cui confronti sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalla vigente normativa provinciale, la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e che si impegni a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

  1. concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate, con il trattamento economico di cui al comma 4 dell'articolo 12 del presente allegato, ridotto al 50% dopo il ventiquattresimo mese;
  2. concessione di permessi giornalieri o permessi più brevi retribuiti per la durata del progetto;
  3. utilizzazione del personale in mansioni della stessa qualifica funzionale diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

(2) L'amministrazione dispone l'accertamento della idoneità al servizio del personale di cui al comma 1 qualora il personale medesimo non si sia volontariamente sottoposto alle previste terapie.

Art. 17 (Tutela del personale portatore di handicaps)

(1) Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero del personale nei cui confronti sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalla normativa provinciale vigente, la condizione di portatore/trice di handicaps e che debba sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

  1. concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate, con il trattamento economico di cui al comma 4 dell'articolo 12 del presente allegato, ridotto al 50% dopo il ventiquattresimo mese;
  2. concessione di permessi giornalieri o di permessi orari retribuiti per la durata del progetto;
  3. utilizzazione del personale in mansione della stessa qualifica funzionale diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

Art. 18 (Aspettativa non retribuita per l'assistenza di persone non autosufficienti)

(1) Il personale può essere collocato, in aggiunta all'aspettativa di cui all'articolo 31 del presente allegato, in aspettativa non retribuita per una durata massima di due anni per l'assistenza di ogni persona convivente, dichiarata non autosufficiente ai sensi della vigente normativa provinciale. Tale aspettativa riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è utile per la progressione giuridica ed economica e per il trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 19 (Personale con contratto a tempo indeterminato)

(1) Gli articoli 10, 16, 17 e 18 del presente allegato si applicano al solo personale con contratto a tempo indeterminato.

Capo II
Tutela e sostegno della maternità e della paternità

Art. 20 (Definizioni)

(1) Ai fini del presente contratto, si intende:

  1. per "congedo di maternità", l'astensione obbligatoria dal lavoro della dipendente;
  2. per "congedo di paternità", l'astensione dal lavoro del dipendente, fruito in alternativa al congedo di maternità;
  3. per "congedo parentale", l'astensione facoltativa dal lavoro della dipendente o del dipendente.

Art. 21 (Congedo di maternità)  delibera sentenza

(1) Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si applica per il congedo di maternità la relativa legge statale.

(2) Durante l'astensione obbligatoria dal lavoro nonché durante l'interdizione dal lavoro, la dipendente ha diritto all'intera retribuzione fissa e continuativa.

(3) L'intera retribuzione fissa e continuativa spetta, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, anche se la dipendente non può assumere servizio per effetto del divieto di essere adibita al lavoro o per effetto dell'interdizione dal lavoro.

(4) L'indennità di maternità, spettante ai sensi della legge statale al di fuori del rapporto di lavoro, è pari al 90 per cento dell'ultima retribuzione fissa e continuativa. Il periodo cui si riferisce l'indennità di maternità non è utile agli effetti giuridici.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 10.05.2001 - Pubblico impiego - lavoratrice madre - rapporto a tempo determinato - indennità di maternità

Art. 22 (Congedo di paternità)

(1) Ai dipendenti che hanno diritto al congedo di paternità ai sensi della legge statale si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 21.

Art. 23 (Congedo parentale)

(1) Per ogni bambino/a, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di undici mesi. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

  1. alla madre, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui all'articolo 21, per un periodo non superiore a tre mesi;
  2. al padre, dalla nascita del/la figlio/a, per un periodo non superiore a tre mesi;
  3. alla madre o al padre, a loro discrezione, per un ulteriore periodo di complessivamente non superiore a cinque mesi;
  4. qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a undici mesi.

(2) Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Art. 24 (Frazionabilità del congedo parentale e preavviso)

(1) Il congedo parentale può essere fruito in non più di cinque soluzioni. Se fruito da entrambi i genitori e se appartenenti ad uno dei comparti di cui alla succitata delibera della Giunta provinciale 13.8.1999, n. 3288, tale congedo può essere fruito in non più di complessivamente sei soluzioni.

(2) Ogni periodo di congedo parentale è comprensivo anche di eventuali giorni festivi e non lavorativi che ricadano all'interno dello stesso. Tale modalità di computo trova applicazione anche se i diversi periodi di congedo non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dipendente o della dipendente.

(3) Ai fini dell'esercizio del diritto del congedo parentale, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare per iscritto la competente amministrazione scolastica con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

(4) Se l'intero congedo parentale viene fruito in un'unica soluzione, il preavviso è di trenta giorni.

Art. 25 (Interruzione del congedo parentale in caso di malattia)

(1) In caso di malattia del genitore, il congedo parentale è interrotto, su specifica richiesta, se la malattia, debitamente documentata, ha una durata di almeno otto giorni consecutivi.

(2) Il congedo parentale non goduto a causa di malattia viene concesso su domanda dell'avente diritto e tenuto conto di motivate esigenze di servizio. Tale periodo non è considerato una soluzione a sé stante ai sensi dell'articolo 24.

Art. 26 (Trattamento economico durante il congedo parentale e trattamento giuridico)

(1) I periodi di congedo parentale di cui all'articolo 23, sono retribuiti per un periodo massimo complessivo tra i genitori di otto mesi nella misura del trenta per cento della retribuzione fissa e continuativa e per gli ulteriori periodi nella misura del venti per cento.

(2) Qualora vi sia un solo genitore, allo stesso compete il trenta per cento della retribuzione fissa e continuativa per tutto il periodo del congedo parentale.

(3) Per tutto il periodo di prolungamento del congedo parentale in favore dei genitori di minori con handicap in situazione di accertata gravità, è corrisposto il trenta per cento della retribuzione fissa e continuativa.

(4) In caso di parto plurimo per i periodi di congedo parentale spettante per i/le figli/e oltre il/la primo/a è corrisposto il trenta per cento della retribuzione fissa e continuativa.

(5) I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla 13.ma mensilità.

Art. 27 (Riposi giornalieri)

(1) Per i riposi giornalieri si applica la legge statale.

(2) Se nella famiglia sono presenti due figli/le di età inferiore a dieci anni e la madre non è lavoratrice dipendente o autonoma, è riconosciuto al padre un riposo giornaliero retribuito di un'ora per ogni figlio/a oltre il/la secondo/a, da fruire entro il primo anno di vita del/la relativo/a figlio/a. Il parto plurimo non comporta un aumento di tale riposo.

Art. 28 (Congedo straordinario per la malattia del/la figlio/a)

(1) Per ogni figlio/a in stato di malattia spetta, fino all'ottavo anno di vita dello/a stesso/a, un congedo straordinario retribuito a favore dei genitori per complessivi 60 giorni lavorativi. Di essi, cinque giorni possono essere fruiti in ore. Questi cinque giorni corrispondono a 38 ore amministrative; un'ora di insegnamento equivale ad 1,9 ore amministrative. Il genitore interessato al congedo straordinario presenta apposita domanda, corredata di certificazione medica attestante lo stato di malattia.

(2) In caso di grave malattia del/la figlio/a e nel rispetto del contingente complessivo, i genitori possono fruire contemporaneamente del predetto congedo straordinario.

(3) La malattia del/la bambino/a che dia luogo al ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta scritta del genitore, il decorso delle ferie ordinarie in godimento.

(4) Il congedo straordinario spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

(5) Il presente articolo trova applicazione anche nei confronti dei bambini adottati, in affidamento preadottivo o temporaneamente affidati.

Art. 29 (Adozione ed affidamento)

(1) I congedi di maternità, di paternità e parentali nonché i riposi giornalieri trovano applicazione anche in connessione con l'adozione, con l'affidamento preadottivo e con l'affidamento temporaneo, secondo la disciplina prevista dal presente contratto e nel rispetto dei particolari limiti di età e di fruizione previsti dalla legge statale.

Art. 30 (Divieto di licenziamento - Dimissioni)

(1) In materia di divieto di licenziamento e di dimissioni volontarie in connessione con la maternità e la paternità si applica la legge statale.

Art. 31 (Aspettativa per il personale con prole)

(1) Il personale con prole convivente è, su domanda, collocato in aspettativa senza assegni per una durata massima di due anni per ogni figlio/a, da usufruire entro l'ottavo anno di vita del/la bambino/a e precisamente in non più di due soluzioni per ogni figlio/a. In caso di parto plurimo, l'aspettativa ha una durata massima di un anno per ogni figlio/a oltre al/la primo/a.

(2) Una delle due soluzioni di cui al comma 1, deve essere fruita in modo tale da comprendere almeno un intero anno scolastico oppure, se successiva ad una precedente assenza dal servizio per altri motivi, la rimanente parte dell'anno scolastico fino al 31 agosto. In caso di parto plurimo, una delle possibili soluzioni deve essere fruita secondo le modalità sopra indicate. Nei confronti del personale che rientra in servizio dopo il 30 aprile trovano applicazione le vigenti disposizioni.

(3) L'aspettativa viene interrotta in caso di sopravvenuto congedo di maternità. Il periodo rimanente dell'aspettativa può essere fruito, su domanda, entro l'ottavo anno di vita del/la bambino/a e nel rispetto dei commi 1 e 2. Tale periodo non viene considerato come soluzione a sé stante ai sensi del comma 1.

(4) L'aspettativa può essere interrotta, su domanda, in caso di gravi, comprovati ed imprevedibili motivi sopravvenuti che consentano, comunque, il rientro effettivo in servizio con decorrenza dal giorno di lavoro indicato nel provvedimento di accoglimento della relativa domanda. Tale interruzione comporta la perdita del diritto alla fruizione del rimanente periodo dell'aspettativa.

(5) L'aspettativa non è utile ai fini della progressione giuridica ed economica di carriera, del congedo ordinario e del trattamento di fine rapporto; è invece utilmente computata ai fini del trattamento di quiescenza.

(6) Durante l'aspettativa gli oneri di pensione, da computarsi in relazione alla retribuzione fissa e continuativa spettante al personale interessato all'atto del collocamento in aspettativa o derivante da successivi aumenti di carattere generale, sono a carico dell'amministrazione di appartenenza, inclusa la quota contributiva di pertinenza del personale medesimo.

(7) Il personale di cui al comma 1, può optare, purché non escluso dal lavoro a tempo parziale, per un rapporto di lavoro a tempo parziale; in ogni caso, detto rapporto, nella misura non inferiore al cinquanta per cento dell'orario di lavoro a tempo pieno, deve avere una durata per un intero anno scolastico. In tale caso, la parte residua degli oneri di cui al comma 6, è a carico dell'amministrazione. Se il limite massimo dell'aspettativa è esaurito, per la parte rimanente del relativo anno scolastico e fino al 31 agosto, il personale è collocato d'ufficio e nella stessa misura, in rapporto a tempo parziale ordinario.

(8) Il presente articolo trova applicazione anche per l'adozione e per l'affidamento preadottivo. L'aspettativa va fruita entro i primi otto anni dall'ingresso del/la minore nel nucleo familiare, e comunque entro il 15.mo anno di età del/la minore.

(9) L'ammissione all'aspettativa ed al tempo parziale di cui al presente articolo, è subordinata al rispetto di un termine di preavviso di trenta giorni. Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato non è tenuto al rispetto del preavviso.

(10) Il presente articolo si applica al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato nonché al personale con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non inferiore a sette mesi consecutivi, con un'anzianità di servizio di almeno tre anni ed in possesso dell'abilitazione o idoneità prescritta per il relativo impiego.

Art. 32 (Cumulo tra congedo parentale ed aspettativa per il personale con prole)

(1) Il congedo parentale di cui all'articolo 23 e l'aspettativa per prole di cui all'articolo 31, non possono superare complessivamente per i genitori e per ogni figlio/a il limite massimo di trentun mesi.

Art. 33 (Permesso per motivi educativi)

(1) In alternativa alla misura massima di congedo parentale ed aspettativa di cui all'articolo 32, un genitore può chiedere un permesso per motivi educativi nella misura di 24 mesi.

(2) L'opzione di cui al comma 1, è irrevocabile ed è subordinata all'osservanza di un termine di preavviso di trenta giorni.

(3) Questo permesso deve essere fruito immediatamente dopo il congedo di maternità ovvero di paternità. Il padre può fruire del permesso già dalla nascita del/la figlio/a.

(4) Il premesso deve essere fruito in un'unica soluzione. Previa osservanza di un preavviso di 30 giorni, il personale ha anche la facoltà di limitare il permesso al 31 agosto dell'anno scolastico che segue l'inizio del permesso. In tal caso, il/la dipendente perde il periodo del permesso non fruito che può essere fruito, con decorrenza dal successivo 1 settembre, dall'altro genitore in un'unica soluzione.

(5) Per la durata del permesso viene corrisposto il trenta per cento della retribuzione fissa e continuativa in godimento. Il permesso non è utile ai fini delle ferie e della 13.ma mensilità.

(6) Ai fini della progressione giuridica ed economica di carriera, il permesso è utile nella misura intera per un/a figlio/a e nella misura di otto mesi per ogni ulteriore figlio/a.

(7) In caso di trasferimento fuori provincia il riconoscimento di cui al comma 6, viene rideterminato e commisurato al congedo parentale che sarebbe spettato all'avente diritto ai sensi della legge statale.

(8) Il permesso può essere fruito alle stesse condizioni anche in caso di adozione e di affidamento a scopo di adozione.

(9) Il permesso viene interrotto in caso di sopravvenuto congedo di maternità ovvero di paternità. Il relativo periodo rimanente deve esser fruito, a pena di decadenza, ai sensi dei commi 3 e 4. In questo caso, l'ulteriore permesso deve essere fruito senza assunzione del servizio.

(10) In caso di parto plurimo il permesso per ogni figlio/a oltre il/la primo/a è pari a 12 mesi, da fruire senza assunzione del servizio.

(11) Il permesso può essere interrotto, su domanda, in caso di gravi, comprovati ed imprevedibili motivi sopravvenuti che consentano comunque il rientro effettivo in servizio, con decorrenza dal giorno lavorativo indicato nel provvedimento di accoglimento della relativa domanda. Tale interruzione comporta la perdita del diritto alla fruizione del rimanente periodo del permesso.

(12) Durante i primi otto mesi il permesso è interrotto se il genitore si ammala per almeno otto giorni consecutivi. Il periodo di malattia è aggiunto al permesso.

(13) Il presente articolo si applica solo al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 34 (Congedo per l'assistenza del/la figlio/a disabile)

(1) Per il congedo in favore dei soggetti aventi titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del/la figlio/a si applica la legge statale.

Art. 35 (Norme transitorie)

(1) Chi alla data di entrata in vigore del presente contratto fruisca del congedo parentale, senza aver assunto servizio dopo il congedo di maternità ovvero di paternità, ha diritto alla fruizione del permesso per motivi educativi di cui all'articolo 33. Il congedo parentale già fruito viene detratto dal permesso.

(2) Gli articoli 31 e 32 del presente allegato si applicano con decorrenza 9 gennaio 2002.

Allegato 5
Controllo sull'idoneità al servizio ed equo indennizzo

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Gli accertamenti ed i controlli tecnico-sanitari cui può essere sottoposto il personale, riguardano in particolare:

  1. l'idoneità psicofisica per l'espletamento della professione docente;
  2. la dipendenza dell'infermità da causa di servizio;
  3. la concessione dell'equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica;
  4. l'idoneità fisica a servizi che danno luogo alla corresponsione di specifica indennità di rischio;
  5. l'idoneità per l'espletamento di altre mansioni per il personale divenuto inabile per infermità o ferite;
  6. la dispensa dal servizio per inabilità ed infermità.

Art. 2 (Competenza)

(1) Gli accertamenti ed i controlli sanitari di cui all'articolo 1 del presente allegato, vengono svolti da apposita commissione medico-legale istituita presso il settore di medicina legale dell'Unità Sanitaria Locale Centro-Sud.

Art. 3 (Composizione della commissione medico-legale)

(1) La commissione medico-legale di cui all'articolo 2 del presente allegato, è nominata dal/la direttore/trice generale dell'Azienda sanitaria di Bolzano per tre anni ed è composta da almeno tre membri. La composizione e le modalità di funzionamento della commissione vengono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, garantendo la presenza di medici esperti nel rispetto dei principi generali desumibili dalla relativa normativa statale.

(2) Durante la visita collegiale il personale può farsi assistere da un medico di sua fiducia.

Art. 4 (Modalità di richiesta degli accertamenti)

(1) Gli accertamenti della commissione medico-legale sono richiesti dall'intendenza scolastica di appartenenza:

  1. d'ufficio, nei casi previsti dalla legge;
  2. su domanda del/la dipendente, corredata da attestato medico;
  3. su proposta del/la competente superiore del/la dipendente, corredata da uniforme parere del/la dirigente scolastico/a.

(2) La domanda o proposta sono presentate all'intendenza scolastica di appartenenza, allegando l'eventuale documentazione sanitaria in possesso nonché dettagliata relazione del/la competente superiore.

(3) Nell'istanza devono essere evidenziate le finalità che il/la richiedente la prestazione intende perseguire, ed il quesito che si intende sottoporre alla commissione deve essere formulato in modo chiaro e compiuto. In particolare l'istanza deve contenere se l'inidoneità si riferisce ad ogni tipo di attività didattica.

Art. 5 (Infermità contratta per causa di servizio)

(1) La domanda di accertamento tecnico-sanitario per il conseguimento dei benefici previsti dall'articolo 109 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, come modificato dall'articolo 42 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, va presentata, anche a mezzo di lettera raccomandata, all'intendenza scolastica di appartenenza entro il termine perentorio di sei mesi dal sorgere dell'evento dannoso che ha causato la menomazione dell'integrità fisica, ovvero dalla data in cui si è verificata la menomazione dell'integrità fisica in conseguenza dell'infermità o della lesione già riconosciuta dipendente da cause di servizio.

(2) Nella domanda sono specificatamente indicate la natura dell'infermità, ferita o lesione per la quale si chiede di farne accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, le circostanze che vi condussero, le cause che la produssero e le conseguenze sull'integrità fisica. La domanda deve essere corredata della documentazione indicata all'articolo 4, comma 2, del presente allegato.

(3) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche quando la menomazione dell'integrità fisica si è manifestata dopo la cessazione del rapporto d'impiego, entro il termine previsto al comma 1.

(4) La domanda può essere proposta negli stessi termini anche dagli eredi legittimari del/la dipendente o del/la pensionato/a deceduto/a.

(5) Dal verbale della commissione medico-legale deve risultare:

  1. l'avvenuto accertamento della dipendenza dell'infermità del/la dipendente da causa esclusiva oppure da concausa necessaria e preponderante di servizio;
  2. l'inabilità temporanea al servizio;
  3. l'inabilità permanente, parziale o totale, al servizio;
  4. il grado di menomazione dell'integrità fisica con contestuale eventuale ascrizione dell'infermità o lesione contratta dal/la dipendente ad una delle categorie di cui alle tabelle A) e B) annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modifiche, in materia di pensioni di guerra.

Art. 6 (Causa di servizio)

(1) È considerato come causa di servizio qualunque fatto, richiesto dal servizio e verificatosi durante le ore di servizio, che possa essere inteso quale causa esclusiva oppure quale concausa necessaria e preponderante della lesione od infermità riportata dal/la dipendente.

(2) È pure considerato dipendente da causa di servizio l'infortunio in cui viene ad incorrere il/la dipendente lungo il normale tragitto per raggiungere il posto di lavoro dalla propria abitazione o per rientrare nella stessa dalla sede lavorativa, ove non sussista colpa grave o arbitrario allontanamento dal servizio.

Art. 7 (Accertamenti da parte della commissione)

(1) Il/La presidente fissa la data della visita collegiale e convoca il/la dipendente avvisandolo/la della facoltà di farsi assistere nella visita collegiale da un medico di fiducia. Della convocazione è data comunicazione all'intendenza scolastica di appartenenza che ha richiesto l'accertamento.

(2) La commissione può richiedere eventuali consulenze sanitarie o accertamenti diagnostici o raccogliere ulteriori informazioni ritenute necessarie o utili al giudizio richiesto.

(3) La visita collegiale deve svolgersi entro due mesi dal ricevimento della richiesta.

(4) Copia del verbale della seduta della commissione è inviata all'intendenza scolastica di appartenenza che provvede a comunicare il referto alla parte interessata ed agli uffici competenti e provvede agli altri adempimenti di propria competenza.

(5) Il giudizio della commissione sugli aspetti tecnico-sanitari è definitivo.

Art. 8 (Equo indenizzo)

(1) L'equo indennizzo previsto dall'articolo 109 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, come modificato dall'articolo 42 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è concesso al/la dipendente che per infermità o lesioni contratte per causa di servizio, ha subito una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A) e B) annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modifiche, in materia di pensioni di guerra.

(2) L'infermità o la lesione non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenere equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse.

Art. 9 (Misura dell'equo indennizzo)

(1) In caso di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa esclusiva di servizio, la misura dell'equo indennizzo è stabilita secondo le seguenti modalità e criteri:

  1. per la determinazione dell'equo indennizzo si considera lo stipendio annuo iniziale, comprensivo dell'indennità provinciale e dell'indennità integrativa speciale, della posizione stipendiale in godimento, maggiorato dell'80%;
  2. la misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica ascritte alla prima categoria della tabella A) di cui all'articolo 8, comma 1, è pari, per la generalità del personale, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, a tre volte l'importo del trattamento economico determinato a norma della precedente lettera a);
  3. per la liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento in ogni caso al trattamento economico della posizione stipendiale in godimento del/la dipendente al momento della presentazione della domanda.

(2) La misura dell'equo indennizzo per menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di prima categoria della tabella A) è pari alle seguenti percentuali dell'importo stabilito per la prima categoria:

  1. seconda categoria 95%;
  2. terza categoria 78%;
  3. quarta categoria 64%;
  4. quinta categoria 47%;
  5. sesta categoria 30%;
  6. settima categoria 15%;
  7. ottava categoria 9%.

(3) Per tutte le categorie della tabella B) la misura dell'equo indennizzo è pari al 3% dell'importo stabilito per la prima categoria della tabella A).

(4) Nei casi di accertamento della dipendenza dell'infermità da concausa necessaria e preponderante di servizio, la misura dell'equo indennizzo come determinata ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è ridotta alla metà.

Art. 10 (Riduzioni dell'equo indennizzo)

(1) L'equo indennizzo è ridotto del 3% per ogni anno di età oltre i 50 anni.

(2) Agli effetti del comma 1, l'età alla quale devesi aver riguardo è quella che il/la dipendente ha al momento della presentazione della domanda.

(3) L'indennizzo come sopra determinato viene ridotto del 50% nei seguenti casi:

  1. se il/la dipendente viene utilizzato in altri compiti attinenti alla qualifica funzionale di appartenenza;
  2. se il/la dipendente ha conseguito per la stessa causa la pensione privilegiata;
  3. se il/la dipendente ha conseguito per la stessa causa la rendita vitalizia da parte dell' I.N.A.I.L.

(4) Se la pensione privilegiata o la rendita vitalizia sono conseguite successivamente alla liquidazione dell'equo indennizzo, la metà del medesimo è recuperato mediante trattenute mensili sulla pensione o rendita di importo pari ad un decimo dell'ammontare di queste.

(5) Va inoltre dedotto dall'equo indennizzo, e fino a concorrenza del medesimo, quanto eventualmente percepito per lo stesso titolo dal/la dipendente o dagli eredi in virtù di assicurazioni a carico dell'Amministrazione provinciale.

Art. 11 (Dolo o colpa grave del/la dipendente)

(1) In caso di menomazione dell'integrità fisica contratta per dolo o colpa grave del/la lavoratore/trice non spetta alcun indennizzo.

Art. 12 (Annullamento del provvedimento di concessione)

(1) Il provvedimento di concessione dell'equo indennizzo è annullato e si provvede al recupero della somma liquidata nel caso in cui venga accertato che la concessione si è basata su falsi presupposti.

Art. 13 (Decesso del/la dipendente)

(1) Se il/la dipendente sia deceduto/a per causa esclusiva o concausa necessaria e preponderante di servizio debitamente riconosciuta a seguito di istanza presentata dagli/dalle aventi causa nel termine perentorio di sei mesi dalla data dell'evento mortale, la morte è ascritta alla prima categoria della tabella A) di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 14 (Approvazione del giudizio della commissione medico-legale e liquidazione dell'equo indennizzo)

(1) Il giudizio della commissione medico-legale relativo agli accertamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 1, è approvato con decreto dell'/della intendente scolastico/a competente.

(2) Con lo stesso provvedimento viene disposta la concessione dell'equo indennizzo.

(3) Il decreto adottato in difformità, anche parziale, dal giudizio della commissione medico-legale, deve essere motivato.

(4) Contro il decreto di cui al comma 1 è ammesso ricorso gerarchico alla Giunta provinciale che decide definitivamente avvalendosi eventualmente di consulenze tecnico-sanitarie di specialisti/e.

Art. 15 (Rimborso spese di cura e di protesi)

(1) Per le infermità o lesioni riconosciute dipendenti da cause di servizio compete al/la dipendente il rimborso delle spese di cura, comprese quelle per ricovero in istituti sanitari specializzati, nonché quelle per protesi, limitatamente alla eventuale parte non coperta dal servizio sanitario provinciale.

(2) Salvo comprovato impedimento, la documentazione per ottenere il rimborso delle spese di cui al comma 1, deve essere presentata dal/la dipendente o, in caso di morte, dagli/dalle aventi causa, entro 30 giorni dalla data del certificato di guarigione o dalla data di fornitura di protesi o dalla data di morte.

(3) Dietro presentazione di idonea documentazione possono essere concesse anticipazioni sulle citate spese.

Art. 16 (Aggravamento sopravvenuto della menomazione)

(1) Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di liquidazione dell'equo indennizzo, nel caso di aggravamento della menomazione dell'integrità fisica per la quale è stato concesso, si procede per una sola volta, a richiesta del/la dipendente o degli/delle eredi legittimari/e, alla revisione dell'indennizzo già concesso, secondo la procedura prevista dalla presente disciplina.

(2) Se, a seguito dell'aggravamento, la menomazione dell'integrità fisica rientra in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo, in sede di revisione viene detratto quanto in precedenza liquidato.

Art. 17 (Cumulo di menomazioni dell'integrità fisica)

(1) Se il/la dipendente riporta per cause di servizio altra menomazione dell'integrità fisica, si procede alla liquidazione di un nuovo indennizzo, se la menomazione complessiva dell'integrità fisica che ne deriva rientra in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo.

(2) Dal nuovo indennizzo va detratto quanto in precedenza liquidato.

Art. 18 (Gratuità delle prestazioni di medicina legale)

(1) Le prestazioni medico-legali riguardanti gli accertamenti ed i controlli tecnico-sanitari previsti dal presente regolamento sono erogate dall'Unità Sanitaria Locale Centro-Sud tramite la commissione di cui all'articolo 2 del presente allegato a titolo gratuito.

(2) Ai membri e al/la segretario/a della commissione di cui all'articolo 3 del presente allegato, vengono corrisposti, da parte dell' U.S.L., in quanto spettanti, i compensi previsti dalla normativa vigente per il personale del servizio sanitario provinciale.

Art. 19 (Oneri a carico dell'Amministrazione provinciale)

(1) Le eventuali spese derivanti al personale da consulenze sanitarie o accertamenti diagnostici ordinati dal/la presidente della commissione medico-legale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sono a carico dell'Amministrazione provinciale.

Dichiarazioni aggiuntive al CCP per l'anno scolastico 1999-2000

  1. Ore aggiuntive di insegnamento con retribuzione straordinariaLe ore di insegnamento aggiuntivo per supplenze saltuarie devono, di norma, essere richieste con un congruo anticipo. Per garantire la continuità di servizio a fronte di esigenze improvvise, si farà riferimento ad un quadro di orario di disponibilità stabilito con l'intesa dei docenti e comunque funzionale alle esigenze della singola scuola. Tali ore saranno retribuite solo se le supplenze saranno effettivamente prestate.
  2. Attività di cui all'articolo 6 del CCP svolte sul periodo di sospensione dell'attività didatticaLe attività funzionali all'insegnamento organizzate nei periodi di sospensione dell'attività didattica sono a tutti gli effetti computabili nelle attività di cui all'articolo 6 del CCP del 16.04.1998, come modificato dall'articolo 5 dell'ipotesi del CCP oggi sottoscritto concernente l'adeguamento del predetto CCP per l'anno scolastico 1999-2000.
  3. Contingente ore straordinarie per l'anno scolastico 1999-2000Per l'anno scolastico 1999-2000 per le attività aggiuntive di insegnamento e quelle funzionali all'insegnamento di cui agli articoli 4, 5 e 7 del CCP del 16.04.1998, come sostituite dall'ipotesi di CCP sottoscritto in data odierna, vengono garantite risorse economiche non inferiori a quelle assegnate nell'anno scolastico 1998-1999. Le relative risorse sono già disponibili nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.Ai fini di una corretta programmazione, l'ammontare delle risorse disponibili sarà comunicato alle singole scuole all'inizio dell'anno scolastico.
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