(1) Le aree sciabili attrezzate sono dotate, a cura del gestore delle aree stesse, della necessaria segnaletica conforme a quella prevista dalla vigente normativa UNI.
(2) Presso le principali stazioni d’accesso all’area sciabile attrezzata è collocato, in posizione ben visibile, un pannello con l’indicazione degli impianti e delle piste, della loro denominazione e del grado di difficoltà nonché della loro agibilità. Sul pannello sono indicati inoltre l’orario d’apertura e di chiusura degli impianti, l’ora di effettuazione dell’ultimo controllo da parte del servizio piste e gli orari abitualmente previsti per la battitura e la manutenzione della pista con mezzi meccanici o altri dispositivi tecnici.
(3) La segnaletica soddisfa in particolare le seguenti esigenze:
(4) Ulteriori disposizioni riguardanti la segnaletica ed i pannelli informativi sono stabilite con regolamento di esecuzione.