(1) Le piste devono essere situate in zone non soggette al pericolo di frane e valanghe o comunque in zone protette o vigilate per scongiurare tali pericoli, e risultare idonee sotto l’aspetto idrogeologico.
(2) Le piste devono essere possibilmente prive di ostacoli atipici tali da costituire un pericolo durante l’apertura al transito degli utenti. Qualora gli ostacoli atipici non possano essere rimossi, essi devono essere opportunamente segnalati e protetti.
(3) L’area comune a più piste deve presentare caratteristiche di larghezza e pendenza tali da consentire l’agevole scorrimento degli utenti provenienti dalle piste confluenti.