(1) È garantito un adeguato servizio di soccorso, al fine di recuperare rapidamente e con perizia le persone infortunate sulle aree sciabili attrezzate.
(2) Il servizio di soccorso è composto da persone addestrate al trasporto degli infortunati, dotate delle attrezzature e degli equipaggiamenti necessari ed idonei allo svolgimento del soccorso.
(3) Il servizio di soccorso può essere affidato dal gestore ad organizzazioni, istituzioni o enti specializzati.
(4) Al termine di ogni stagione il gestore trasmette alla Ripartizione provinciale Turismo l’elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle aree sciabili attrezzate, seguendo le formalità e i termini stabiliti dal regolamento di esecuzione.