(1) Sulle aree sciabili attrezzate è istituito un adeguato servizio piste composto da una o più persone dotate della necessaria competenza ed attrezzatura per lo svolgimento delle attività di preparazione, manutenzione, protezione, segnaletica e controllo delle piste.
(2) Il servizio piste può essere affidato dal gestore ad organizzazioni, istituzioni o enti specializzati.
(3) Le disposizioni relative al servizio piste di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con regolamento di esecuzione.