(1) Al finanziamento del fondo provinciale per il servizio civile concorrono risorse provinciali, statali e comunitarie.
(2) Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti del fondo provinciale per il servizio civile di cui all'articolo 8, comma 1, nonché tramite le risorse previste nelle leggi di settore in cui si inseriscono gli interventi.