(1) A tutti i volontari in servizio civile sono garantite, in forma gratuita, le prestazioni sanitarie connesse all'espletamento del servizio volontario.
(2) Ai volontari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), spettano l'assegno per il servizio civile di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, comprese le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio civile all'estero, nonché tutti gli altri benefici previsti.
(3) Ai volontari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua tedesca, italiana e/o ladina di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, spetta l'indennità prevista all'articolo 1 dello stesso decreto; il relativo onere è a carico del fondo provinciale per il servizio civile.
(4) La Giunta provinciale determina, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, il rimborso spese mensile a favore dei volontari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Il relativo onere è a carico del fondo provinciale per il servizio civile. Questo rimborso spese è esente dal pagamento dell'imposta regionale sull'attività produttiva (IRAP), fatto salvo l'obbligo dell'eventuale presentazione della dichiarazione ai fini IRAP. 3)
(5) A tutti i volontari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono garantite le assicurazioni obbligatorie per la copertura del rischio di infortuni e la responsabilità civile. I relativi oneri sono a carico degli enti ed organizzazioni per i quali i volontari prestano servizio.
(6) Ai volontari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per la contribuzione volontaria alla previdenza sociale, con onere a carico del fondo provinciale per il servizio civile.
(7) La Giunta provinciale determina, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, le esenzioni o riduzioni sui tributi locali a favore dei volontari e degli enti di servizio civile.