(1) Per calamità ai sensi della presente legge si intende un evento che minaccia la vita, la salute o l'approvvigionamento essenziale di numerose persone o animali, oppure che minaccia o danneggia l'ambiente e altri presupposti fondamentali per la vita della popolazione, al punto tale che gli aiuti e la tutela possono essere garantiti solo se le strutture della protezione civile, le autorità, i servizi e le organizzazioni di soccorso addetti agiscono con uniformità di organizzazione e di dirigenza.
(2) Il presidente del Centro operativo provinciale assume la direzione e il coordinamento dei servizi per la protezione civile da attivare a livello provinciale e adotta, avvalendosi del Centro operativo provinciale, i provvedimenti necessari.
(3) Chiunque accerti casi di pericolo deve informare il sindaco del comune interessato o la centrale provinciale di emergenza. Analogo obbligo di segnalazione spetta alle amministrazioni statali e agli uffici di pubblica sicurezza, che informano il Commissariato del Governo e la Centrale provinciale di emergenza.
(4) Quando la situazione di pericolo o di danno appare particolarmente grave per estensione o per intensità, il Presidente della Provincia, su proposta del presidente del Centro operativo provinciale, dichiara lo stato di calamità determinandone la durata e individuando la zona del territorio provinciale interessata.
(5) La dichiarazione di cui al comma 4 è comunicata al commissario del Governo per i provvedimenti di cui all'articolo 9 e ai comuni interessati. I sindaci interessati la rendono nota con ogni mezzo adeguato. La diffusione è curata inoltre dalla Giunta provinciale, mediante la stampa, i mezzi di informazione radiotelevisivi o altri mezzi ritenuti idonei.
(6) Per l'attuazione degli interventi di calamità conseguenti alla dichiarazione dello stato di calamità, il Presidente della Provincia provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti relative alle materie di competenza provinciale e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
(7) In caso di danno alle opere di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente la riserva delle competenze degli organi statali, ovvero quando si rendano necessari interventi da parte dell'amministrazione statale, i sindaci comunicano eventuali richieste direttamente alle amministrazioni interessate, nonché all'Ufficio per la protezione civile con il mezzo più celere a disposizione.