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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 151)
Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 dicembre 2002, n. 54.

Art. 7 (Presidente del Centro operativo provinciale e del Comitato provinciale per la protezione civile)

(1) Al presidente del Centro operativo provinciale e del Comitato provinciale per la protezione civile competono i seguenti compiti:

  1. convocare e presiedere il Centro operativo provinciale ed il Comitato provinciale per la protezione civile;
  2. mantenere un costante collegamento con il Commissariato del Governo, al fine di coordinare l'operato dell'amministrazione provinciale con quella dello Stato;
  3. coordinare l'attuazione dei programmi provinciali, comunali e distrettuali, nonché l'attività delle strutture di cui all'articolo 2, delle squadre di soccorso e delle organizzazioni di volontariato per la protezione civile in genere;
  4. proporre al Presidente della Provincia la richiesta di dichiarazione di stato di emergenza o di calamità naturale e la delimitazione della zona del territorio provinciale interessata ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in quanto il Presidente della Provincia non ricopra anche la carica di Presidente del Comitato provinciale per la protezione civile;
  5. proporre al Presidente della Provincia l'ordine di sgombero di abitanti di più comuni ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in quanto il Presidente della Provincia non ricopra anche la carica di Presidente del Comitato provinciale per la protezione civile;
  6. proporre alla Giunta provinciale di affidare a ripartizioni e strutture organizzative provinciali la realizzazione dei lavori per assicurare interventi tempestivi in presenza di pericoli per la pubblica incolumità e, all'occorrenza, il prelievo di stanziamenti dal fondo di riserva per spese impreviste e indifferibili e il relativo impegno sui capitoli del bilancio provinciale;
  7. proporre, in casi di gravi calamità, all'autorità statale competente l'emanazione dell'ordinanza di protezione civile per la soppressione degli adempimenti e dei pagamenti tributari e fiscali.
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