Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 dicembre 2002, n. 54.
(1) Calamità o situazioni di pericolo immediato sono tempestivamente segnalate dalla Centrale provinciale di emergenza al Corpo permanente dei vigili del fuoco, che garantisce un servizio continuativo per il controllo e la valutazione delle situazioni.
(2) Ricevuta la segnalazione, il Corpo permanente dei vigili del fuoco effettua dei controlli e valuta la situazione, dopo di che provvede a informare gli organi superiori e ad allertare, tramite la Centrale provinciale di emergenza, il Servizio antincendi e le altre strutture tenute a intervenire nonché eventuali altri soggetti ritenuti idonei a prestare soccorso e prima assistenza.
(3) Il Corpo permanente dei vigili del fuoco, dopo aver informato il presidente del Centro operativo provinciale, convoca - su richiesta dello stesso - il Centro operativo provinciale, predispone una relazione sulla situazione e svolge la sua attività in base alle direttive del presidente.