Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 dicembre 2002, n. 54.
(1) Osservando le dovute precauzioni e cautele e nel rispetto di eventuali prescrizioni da concordare con l'Agenzia provinciale per l'ambiente10) , il Servizio antincendi è autorizzato a effettuare esercitazioni tecniche e antincendio, anche in deroga a eventuali divieti previsti dalla normativa vigente.
Con l'art. 10, comma 3, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, l'espressione originaria "Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro" è stata sostituita dall'espressione "Agenzia provinciale per l'ambiente".