Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 dicembre 2002, n. 54.
(1) I vigili del fuoco sono tenuti di norma a portare in servizio l'uniforme con i distintivi della loro qualifica di vigili del fuoco e del grado da essi rivestito. I criteri per la foggia delle uniformi e i distintivi da portarsi sono stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale su proposta dell'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari o del comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco.